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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44282/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è composto da un unico motivo afferente al trattamento sanzíonatorío, in particolare alle circostanze attenuanti generiche, le quali, tuttavia, sono state concesse all'imputato, ma solo giudicate in bilanciamento equivalente con l'aggravante contestata della cd.

"continuazione fallimentare", relativa alle condotte di bancarotta contestategli.

2. Ritenuto, altresì, che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o dì ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450): nel caso di specie, il giudice d'appello ha confermato il bilanciamento equivalente con motivazione adeguata, facendo leva sulla quantificazione della pena, peraltro, prossima al minimo e corrispondente al disvalore del fatto.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è composto da un unico motivo afferente al trattamento sanzíonatorío, in particolare alle circostanze attenuanti generiche, le quali, tuttavia, sono state concesse all'imputato, ma solo giudicate in bilanciamento equivalente con l'aggravante contestata della cd. "continuazione fallimentare", relativa alle condotte di bancarotta contestategli. 2. Ritenuto, altresì, che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o dì ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450): nel caso di specie, il giudice d'appello ha confermato il bilanciamento equivalente con motivazione adeguata, facendo leva sulla quantificazione della pena, peraltro, prossima al minimo e corrispondente al disvalore del fatto. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ot
Sentenza Cassazione n. 44282/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris