Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14713/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del PG come in atti v\„ [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Trapani il 25 settembre 2023 ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena concordata tra il Pubblico Ministero e [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di guida in stato di ebrezza (violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b, e 2-sexies, del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285: tasso alcolemico pari a 1,44 grammi/litro), fatto commesso il 16 luglio 2021, in orario notturno. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Palermo, affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge: a) per non avere il Giudice disposto in merito alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; b) e per non avere disposto la confisca del veicolo, qualora lo stesso dovesse appartenere all'imputato.

Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione della sospensione della patente di guida e all'eventuale confisca dell'autoveicolo condotto dall'imputato in occasione del controllo di polizia giudiziaria.

3. Il P.G. di legittimità /nelle conclusioni scritte del 12 dicembre 2023 ha chiesto annullarsi la sentenza limitatamente alla omessa statuizione sulla sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Trapani. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso (ammissibile, essendo stata riconosciuta la ricorribilità della sentenza di applicazione di pena ove si contesti l'erronea ovvero omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie: Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349) è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso. 2.11 decidente, infatti, ha omesso di statuire, pur essendovi tenuto (art. 186, comma 2, lett. b, del d. 1gs. n. 285 del 1992), in merito alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Quanto, invece, alla invocata confisca del veicolo Audi A3 condotto al momento della contestazione (che dalla nota della [OSCURATO:PERSONA] di Alcamo del 16 luglio 2021 risulta essere di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]Arrigo), la richiesta del P.G. è strutturata in maniera meramente esplorativa, lamentando il Requirente l'omissione di confisca del veicolo, "qualora lo stesso dovesse appartenere all'imputato" (così alla p. 1 del ricorso).

Dunque, sotto tale ulteriore profilo, il ricorso è inammissibile. 3.Consegue la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Trapani.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del PG come in atti v\„ [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Trapani il 25 settembre 2023 ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena concordata tra il Pubblico Ministero e [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di guida in stato di ebrezza (violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b, e 2-sexies, del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285: tasso alcolemico pari a 1,44 grammi/litro), fatto commesso il 16 luglio 2021, in orario notturno. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Palermo, affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge: a) per non avere il Giudice disposto in merito alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; b) e per non avere disposto la confisca del veicolo, qualora lo stesso dovesse appartenere all'imputato. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione della sospensione della patente di guida e all'eventuale confisca dell'autoveicolo condotto dall'imputato in occasione del controllo di polizia giudiziaria. 3. Il P.G. di legittimità /nelle conclusioni scritte del 12 dicembre 2023 ha chiesto annullarsi la sentenza limitatamente alla omessa statuizione sulla sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Trapani. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso (ammissibile, essendo stata riconosciuta la ricorribilità della sentenza di applicazione di pena ove si contesti l'erronea ovvero omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie: Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349) è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso. 2.11 decidente, infatti, ha omesso di statuire, pur essendovi tenuto (art. 186, comma 2, lett. b, del d. 1gs. n. 285 del 1992), in merito alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Quanto, invece, alla invocata confisca del veicolo Audi A3 condotto al momento della contestazione (che dalla nota della [OSCURATO:PERSONA] di Alcamo del 16 luglio 2021 risulta essere di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]Arrigo), la richiesta del P.G. è strutturata in maniera meramente esplorativa, lamentando il Requirente l'omissione di confisca del veicolo, "qualora lo stesso dovesse appartenere all'imputato" (così alla p. 1 del ricorso). Dunque, sotto tale ulteriore profilo, il ricorso è inammissibile. 3.Consegue la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Trapani.
Sentenza Cassazione n. 14713/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris