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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 31733/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato I decisione del 14/03/2023, a mezzo della quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] zo di Gotto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. legge 14 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione un oltello a serramanico in acciaio, della complessiva lunghezza di cm. 20,3, di cui 8 2 di lama a punta e, per l'effetto, lo aveva condannato - previo riconosciment delle circostanze attenuanti generiche - alla pena di mesi quattro di arresto ed e ro seicento di ammenda, ordinando anche la confisca e devoluzione di quanto in s questro alla competente Direzione di Artiglieria.

2. Rico re per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando - con due distinti motivi - mancanza, contraddittorietà e/o manifesta llogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen , anche in punto di mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. p n. 3.

Il ric I' rso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite.

3.1. C n la prima doglianza, la difesa invoca esclusivamente una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzione s orica e oggettiva della vicenda, lamentando anche una inesistente contraddittorie à e illogicità dell'apparato argomentativo della decisione impugnata.

3.2. Par menti, la doglianza inerente alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis od. proc. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplic mente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di m rito.

Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare ten ità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza an he di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, la Corte distrettuale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della presenza - a carico del ricorrente - di diversi pregiudizi penali, oltre che della sicura pericolosità del coltello detenuto; in tal modo, risulta compiuto il necessario vaglio postulato dalla sopra richiamata norma, divenendo tale valutazione incensurabile in cassazione.

Trattasi di motivazione congruente e logica, nonché priva di contraddittorietà di sorta e, quindi, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato I decisione del 14/03/2023, a mezzo della quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] zo di Gotto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. legge 14 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione un oltello a serramanico in acciaio, della complessiva lunghezza di cm. 20,3, di cui 8 2 di lama a punta e, per l'effetto, lo aveva condannato - previo riconosciment delle circostanze attenuanti generiche - alla pena di mesi quattro di arresto ed e ro seicento di ammenda, ordinando anche la confisca e devoluzione di quanto in s questro alla competente Direzione di Artiglieria. 2. Rico re per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando - con due distinti motivi - mancanza, contraddittorietà e/o manifesta llogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen , anche in punto di mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. p n. 3. Il ric I' rso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite. 3.1. C n la prima doglianza, la difesa invoca esclusivamente una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzione s orica e oggettiva della vicenda, lamentando anche una inesistente contraddittorie à e illogicità dell'apparato argomentativo della decisione impugnata. 3.2. Par menti, la doglianza inerente alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis od. proc. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplic mente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di m rito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare ten ità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza an he di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte distrettuale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della presenza - a carico del ricorrente - di diversi pregiudizi penali, oltre che della sicura pericolosità del coltello detenuto; in tal modo, risulta compiuto il necessario vaglio postulato dalla sopra richiamata norma, divenendo tale valutazione incensurabile in cassazione. Trattasi di motivazione congruente e logica, nonché priva di contraddittorietà di sorta e, quindi, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 31733/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris