CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 20889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14856-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Padova, via V.Bellini n. 5, presso lo studio dell’avv.to ENRICO COGOche li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 944/2020 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n. 14856sez. M2 -ud. 10-06-2022 -2- 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Udine di rigetto del loro appello avverso il rigetto da parte del ocale giudice di pace di opposizione a sequestro amministrativo per violazione dell’art. 213, comma 8, cds. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Udine è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il motivo è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti richiedono l’applicazione del principio di retroattività della norma più favorevole che non può applicarsi al caso di specie non avendo natura penale la sanzione amministrativa, così come il sequestro del veicolo». 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 3. La memoria dei ricorrenti non offre alcun elemento tale da giustificare modifica della proposta o una decisione in pubblica udienza. I ricorrenti, infatti, si limitano a ribadire la tesi circa la natura sostanzialmente penale della sanzione che imporrebbe l’applicazione del principio del favor rei. 4. Sul punto oltre a quanto rilevato circa la natura amministrativa e non penale della sanzione in oggetto, deve anche osservarsi che si tratta di una questione nuova non sollevata nel corso del giudizio. In proposito deve richiamarsi l’orientamento consolidato secondo il quale: «In tema Ric. 2021 n. 14856sez. M2 -ud. 10-06-2022 -3- diricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi diricorso devono investirequestioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimisSez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6 - 1,Ord n. 15430 del 2018). Infine una volta esclusa la natura penale della sanzione deve confermarsi l’orientamento espresso da questa Corte secondo il qualei principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comportano infatti l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. pen., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale(intesa anche in senso sostanziale), trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore ( Cass. n. 29411 del 2011). L e Ric. 2021 n. 14856sez. M2 -ud. 10-06-2022 -4- conclusioni risultavano confortate anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale con la pronuncia n. 193 del 20.7.2016 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 6 e 7 CEDU, nella parte in cui — nel definire il principio di legalità che consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati — non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In tal senso la Consulta ha osservato che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. 3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata. 4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2021 n. 14856sez. M2 -ud. 10-06-2022 -5- titolo di contributo unifica