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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42464/2024

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o la seguente IL FUNZ1ON SENTENZA Luc: sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/10/2023 della Corte di appello di Bari; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del GUP del Tribunale di Trani in data 1/6/2022, [OSCURATO:PERSONA] fu dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 349 cod. pen., 256 bis d.lgs. 152/2006 e 11 comma 3 lett. g)

I. n. 394/1991 per aver, in data 20/4/2017, appiccato il fuoco a due cumuli di rifiuti speciali non pericolosi, oggetto di sequesl.ro preventivo, da terzi abbandonati sul terreno di sua proprietà, in violazione del divieto di accensione dei fuochi all'aperto nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], e, applicata la riduzione per il rito, fu condannato alla pena di mesi dieci di reclusione.

2. Con sentenza in data 16/10/2023, la Corte d'appello di Bari dichiarò estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 11 L. 394/1991 e rideterminò la pena in mesi nove e giorni dieci di reclusione.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Lorusso a mezzo dei difensori di fiducia che, con unico motivo, denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Deducono che il GUP non si era pronunciato sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità mentre la Corte d'appello l'aveva respinta sulla base di valutazioni afferenti la gravità e l'abitualità della condotta che non trovavano alcun riscontro probatorio nella sentenza appellata e che erano manifestamente illogiche, essendo stato valorizzando un precedente irrilevante, costituito da un decreto penale di condanna del 2007, senza considerare la condotta successiva al reato, avendo l'imputato confessato di essere stato lui ad appiccare il fuoco e tenuto da allora una condotta priva di rilievi penali.

Denunciano, quindi, la violazione del "principio della refornnatio in pius" avendo "la Corte dato ai fatti contestati una valutazione più grave rispetto alla decisione di primo grado, in assenza di specifica contestazione e impugnazione".

Si contesta, ancora, il rilievo dato dalla Corte territoriale, al fine di configurare l'abitualità della condotta, alla pluralità dei reati commessi e al decreto penale di condanna ripotato nel certificato del casellario di Lorusso.

Sottolinea la difesa che l'ormai consolidato orientamento di legittimità ammette che la causa di non punibilità possa trovare applicazione al reato continuato e che l'unico precedente dell'imputato, per il suo carattere remoto e per la limitata gravità, desumibile dalla sanzione irrogata, non poteva assurgere a indice della serialità della violazione, attesa anche la previsione del comma 4 dell'art. 131 bis cod. pen.

Si lamenta, infine, che Corte territoriale non aveva tenuto in debita considerazione la condotta tenuta dall'imputato dopo la commissione del reato, non avendo Lorusso da allora più violato la norma penale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

1. Va, preliminarmente, precisato che già sotto la vigenza del vecchio codice, la giurisprudenza aveva chiarito che il divieto di reformatio in peius "concerne la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione della stessa nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti a seguito del dedotto gravame o, nel caso di giudizio di rinvio, del disposto annullamento" (Sez.

U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196894 - 01).

Tale principio si trova ribadito anche in relazione al vigente art. 597 cod. proc. pen., avendo la giurisprudenza ripetutamente statuito che "è la statuizicine contenuta nel dispositivo che deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell'eventuale violazione di un divieto di reformatio in peius" ( Sez. 3, n. 25585 del 10/2/2023, Guerrisi, Rv. 284694 - 01; conf.

Sez. 5, n. 4011 del 19/05/2005, dep. 2006, Rv. 233593) per cui "non viola il divieto la decisione con la quale il giudice di appello critichi la decisione del giudice di primo grado, lasciando, tuttavia, inalterato il dispositivo di assoluzione (Sez. 5, n. 4011 del 19/05/2005, dep. 2006, Rv. 233593).

Nel caso di specie, inoltre, lo stesso ricorrente lamenta che il GUP non aveva preso in considerazione la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per cui la valutazione espressa dalla Corte territoriale sul punto non ha un termine di paragone nella sentenza di primo grado.

2. Va, anche, ricordato che "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushiaj, Rv. 266590 - 01).

L'indice criterio della particolare tenuità dell'offesa deve poi coesistere, per l'applicazione della causa di non punibilità, con la non abitualità del comportamento.

Quanto al primo degli indici criteri, le Sezioni Unite "Tushaj" hanno chiarito che si richiede una "valutazione complessa" che tenga conto "di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto", non interessandosi la normativa "della condotta tipica, bensì...alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena" assumendo rilievo, in tale ambito, anche "l'intensità del dolo e il grado della colpa".

3. Va, infine, precisato che il giudizio di particolare tenuità dell'offesa richiede un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131-bis cod. pen. sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi ( Sez.

II, n. 8979 del 14/2/2024, Costanzo; Sez.

V, n. 50171 del 30/9/ 2019, Sclip; C., Sez.

II, n. 48555, del 10/9/2018,Bartoli).

L'esegesi della norma invocata rende evidente la manifesta infondatezza delle censure difensive.

4. La sentenza impugnata ha escluso l'indice criterio della particolare tenuità dell'offesa valorizzando li quantitativo di rifiuti speciali dato a fuoco, pari a 3 mc., il luogo ove la condotta era stata posta, essendo stato il fuoco appiccato all'interno del perimetro di un parco nazionale in "un'area interna ove era presente vegetazione, con ogni pericolo conseguente di diffusione delle fiamme e degli arbusti" e l'intensità del dolo, non avendo i sigilli apposti dalla PG rappresentato un deterrente alla commissione dei reati.

Si è in presenza di un'argomentazione stringente, priva di cedimenti logici o manifeste incongruenze che si sottrae alle censure difensive in quanto delinea una offesa non tenue che il successivo comportamento di Lorusso non è idoneo a ricondurre nell'ambito di applicazione della norma invocata (Sez. 3, n. 19637 del 1/2/2024,Aronne; Sez. 2, del 16/11/2023, n. 51264. [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 18029 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Hu, Rv. 284497 - 01).

5. La congruità della motivazione relativa all'insussistenza dell' indice criterio della particolare tenuità del fatto rende irrilevante vizi motivazionali o violazioni di legge cui possa essere incorsa la Corte territoriale in relazione all'abitualità della condotta ( Sez. 3, n. 50775, del 23/11/2023,Silvestri; Sez. 3, n. 50774 del 23/11/2023,Fusco; Sez. 3, n. 30432 del 10/6/2022, [OSCURATO:PERSONA])

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente IL FUNZ1ON SENTENZA Luc: sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/10/2023 della Corte di appello di Bari; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del GUP del Tribunale di Trani in data 1/6/2022, [OSCURATO:PERSONA] fu dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 349 cod. pen., 256 bis d.lgs. 152/2006 e 11 comma 3 lett. g) I. n. 394/1991 per aver, in data 20/4/2017, appiccato il fuoco a due cumuli di rifiuti speciali non pericolosi, oggetto di sequesl.ro preventivo, da terzi abbandonati sul terreno di sua proprietà, in violazione del divieto di accensione dei fuochi all'aperto nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], e, applicata la riduzione per il rito, fu condannato alla pena di mesi dieci di reclusione. 2. Con sentenza in data 16/10/2023, la Corte d'appello di Bari dichiarò estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 11 L. 394/1991 e rideterminò la pena in mesi nove e giorni dieci di reclusione. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Lorusso a mezzo dei difensori di fiducia che, con unico motivo, denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Deducono che il GUP non si era pronunciato sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità mentre la Corte d'appello l'aveva respinta sulla base di valutazioni afferenti la gravità e l'abitualità della condotta che non trovavano alcun riscontro probatorio nella sentenza appellata e che erano manifestamente illogiche, essendo stato valorizzando un precedente irrilevante, costituito da un decreto penale di condanna del 2007, senza considerare la condotta successiva al reato, avendo l'imputato confessato di essere stato lui ad appiccare il fuoco e tenuto da allora una condotta priva di rilievi penali. Denunciano, quindi, la violazione del "principio della refornnatio in pius" avendo "la Corte dato ai fatti contestati una valutazione più grave rispetto alla decisione di primo grado, in assenza di specifica contestazione e impugnazione". Si contesta, ancora, il rilievo dato dalla Corte territoriale, al fine di configurare l'abitualità della condotta, alla pluralità dei reati commessi e al decreto penale di condanna ripotato nel certificato del casellario di Lorusso. Sottolinea la difesa che l'ormai consolidato orientamento di legittimità ammette che la causa di non punibilità possa trovare applicazione al reato continuato e che l'unico precedente dell'imputato, per il suo carattere remoto e per la limitata gravità, desumibile dalla sanzione irrogata, non poteva assurgere a indice della serialità della violazione, attesa anche la previsione del comma 4 dell'art. 131 bis cod. pen. Si lamenta, infine, che Corte territoriale non aveva tenuto in debita considerazione la condotta tenuta dall'imputato dopo la commissione del reato, non avendo Lorusso da allora più violato la norma penale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1. Va, preliminarmente, precisato che già sotto la vigenza del vecchio codice, la giurisprudenza aveva chiarito che il divieto di reformatio in peius "concerne la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione della stessa nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti a seguito del dedotto gravame o, nel caso di giudizio di rinvio, del disposto annullamento" (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196894 - 01). Tale principio si trova ribadito anche in relazione al vigente art. 597 cod. proc. pen., avendo la giurisprudenza ripetutamente statuito che "è la statuizicine contenuta nel dispositivo che deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell'eventuale violazione di un divieto di reformatio in peius" ( Sez. 3, n. 25585 del 10/2/2023, Guerrisi, Rv. 284694 - 01; conf. Sez. 5, n. 4011 del 19/05/2005, dep. 2006, Rv. 233593) per cui "non viola il divieto la decisione con la quale il giudice di appello critichi la decisione del giudice di primo grado, lasciando, tuttavia, inalterato il dispositivo di assoluzione (Sez. 5, n. 4011 del 19/05/2005, dep. 2006, Rv. 233593). Nel caso di specie, inoltre, lo stesso ricorrente lamenta che il GUP non aveva preso in considerazione la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per cui la valutazione espressa dalla Corte territoriale sul punto non ha un termine di paragone nella sentenza di primo grado. 2. Va, anche, ricordato che "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushiaj, Rv. 266590 - 01). L'indice criterio della particolare tenuità dell'offesa deve poi coesistere, per l'applicazione della causa di non punibilità, con la non abitualità del comportamento. Quanto al primo degli indici criteri, le Sezioni Unite "Tushaj" hanno chiarito che si richiede una "valutazione complessa" che tenga conto "di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto", non interessandosi la normativa "della condotta tipica, bensì...alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena" assumendo rilievo, in tale ambito, anche "l'intensità del dolo e il grado della colpa". 3. Va, infine, precisato che il giudizio di particolare tenuità dell'offesa richiede un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131-bis cod. pen. sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi ( Sez. II, n. 8979 del 14/2/2024, Costanzo; Sez. V, n. 50171 del 30/9/ 2019, Sclip; C., Sez. II, n. 48555, del 10/9/2018,Bartoli). L'esegesi della norma invocata rende evidente la manifesta infondatezza delle censure difensive. 4. La sentenza impugnata ha escluso l'indice criterio della particolare tenuità dell'offesa valorizzando li quantitativo di rifiuti speciali dato a fuoco, pari a 3 mc., il luogo ove la condotta era stata posta, essendo stato il fuoco appiccato all'interno del perimetro di un parco nazionale in "un'area interna ove era presente vegetazione, con ogni pericolo conseguente di diffusione delle fiamme e degli arbusti" e l'intensità del dolo, non avendo i sigilli apposti dalla PG rappresentato un deterrente alla commissione dei reati. Si è in presenza di un'argomentazione stringente, priva di cedimenti logici o manifeste incongruenze che si sottrae alle censure difensive in quanto delinea una offesa non tenue che il successivo comportamento di Lorusso non è idoneo a ricondurre nell'ambito di applicazione della norma invocata (Sez. 3, n. 19637 del 1/2/2024,Aronne; Sez. 2, del 16/11/2023, n. 51264. [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 18029 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Hu, Rv. 284497 - 01). 5. La congruità della motivazione relativa all'insussistenza dell' indice criterio della particolare tenuità del fatto rende irrilevante vizi motivazionali o violazioni di legge cui possa essere incorsa la Corte territoriale in relazione all'abitualità della condotta ( Sez. 3, n. 50775, del 23/11/2023,Silvestri; Sez. 3, n. 50774 del 23/11/2023,Fusco; Sez. 3, n. 30432 del 10/6/2022, [OSCURATO:PERSONA]) 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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