CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 29890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1460/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 833/2021 depositata il 20/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Imperia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare la nullità, inesistenza e/o inefficacia, per simulazione assoluta, del contratto con cui i convenuti avevano stipulato la vendita di alcuni immobili siti nel Comune di Imperia. Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza della pretesa, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. Istruita la causa, il Tribunale di Imperia, con la sentenza n. 125/2018, accolse la domanda attorea, dichiarando la nullità per simulazione dell’atto di vendita a rogito [OSCURATO:PERSONA] di Albenga in data 16 aprile 2012, Rep. n. 67300, Racc. n. 11849, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, condannò questi ultimi alla rifusione delle spese di lite. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, rilevando l’erroneità della pronuncia, nella parte in cui non dava conto della inefficacia del verbale di conciliazione, stipulato tra la Comparelli e il Fioravanti, dovuta al mancato avveramento della condizione sospensiva. L’appellante ha censurato la sentenza anche nella parte in cui essa ha dichiarato la simulazione assoluta dell’atto di vendita, nonostante fosse stata fornita prova dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto. Con sentenza n. 833/2021, la Corte d’Appello di Genova ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannandola a rifondere alla Comparelli le spese del giudizio di gravame. 3. Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ri corso per cassazione sulla base di tre motivi. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1359, 1184 c.c., in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c., per “erronea e contraddittoria interpretazione dei fatti di causa”. La Corte di Appello avrebbe errato nel confermare la decisione di primo grado, in merito all’efficacia dell’accordo contenuto nel verbale di conciliazione, intercorso tra la Comparelli e il Fioravanti. In particolare, il Giudice territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che dalle espressioni utilizzate dalle parti non potesse desumersi l’intento di subordinare l’efficacia del contratto al trasferimento dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA]. Così, secondo la ricorrente, la decisione della sentenza impugnata sarebbe viziata da contraddittorietà logica, in quanto, da un lato, essa ha ritenuto che il trasferimento dell’immobile rappresentasse solo un termine per l’adempimento dell’accordo e, al contempo, ha però statuito che la Comparelli avesse ammissibilmente agito in giudizio, nonostante tale termine fosse ancora pendente. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1416 ss. c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per “erronea e contraddittoria interpretazione dei fatti di causa”, per avere la Corte d’Appello ritenuto provata per presunzioni la simulazione del contratto di vendita. 4.3.Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’articolo 360, co. 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c.”. La Corte d’Appello avrebbe inoltre errato nell’attribuzione delle spese di giudizio, alla luce delle argomentazioni addotte in sede di gravame. 5.La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle S.U. sulla procura speciale sollevata con ordinanza n. 6946/2022. P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell