CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 48961/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] 1.ZARA Antonio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli nord che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla coltivazione di piante di cannabis e alla successiva com- mercializzazione delle inflorescenze. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato esame dei motivi di appello proposti in ordine all'affermazione di penale responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e in relazione al trattamento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, fornendo adeguata e non illogico riscontro a tutte le censure articolate dalla difesa dell'imputato nell'atto di impugnazione in appello. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]