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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20099/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/05/2024 dalla Corte di appello di L'Aquila; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA] • udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di peculato.

All'imputato, impiegato delle [OSCURATO:PERSONA] italiane, e, quindi, nella qualità di incaricato di pubblico servizio, si contesta di essersi appropriato in diverse occasioni di somme di denaro mentre eseguiva operazioni di prelievo allo sportello disposte dalla cliente [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, avrebbe prelevato denaro utilizzando, senza esserne 1titolare, un dato libretto postale intestato alla stessa [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 - si tratta di cinque operazioni di cui in relazione ad una, quella del 3.7.2018, vi sarebbe stato un doppio prelievo, mentre per le altre una differenza tra la somma indicata sul libretto di deposito e quella effettivamente ritirata).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; il tema attiene alla ritenuta attendibilità dei testi e al ragionamento probatorio.

Quanto al primo profilo, si fa riferimento alla deposizione della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale, si assume, la problematica da lei riscontrata sarebbe stata quella del mancato accredito della pensione e non invece il rinvenimento di prelievi non riconosciuti; in tal senso la deposizione sarebbe in contrasto con quella del direttore dell'ufficio postale che aveva fatto invece riferimento ad operazioni anomale rilevate dalla Cipolloni e dalle di lei figlie.

La sentenza sarebbe viziata anche nella parte in cui sono state utilizzate le dichiarazioni - assunte da altre persone offese per altri fatti originariamente contestati - ed acquisite non al fine di verificare la posizione e le specifiche condotte riferibili alla [OSCURATO:PERSONA], quanto, piuttosto, come generale dato di conferma della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia considerare come l'imputato sia stato assolto da detti fatti.

Non diversamente, sarebbe viziata la sentenza laddove ha escluso che il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per la rapina del 12.2,2019 (da cui l'imputato sarebbe stato poi assolto) abbia operato una suggestione e un convincimento generale della sua colpevolezza, laddove la difesa aveva invece evidenziato come il personale di [OSCURATO:PERSONA] avesse tentato di addossare la responsabilità all'imputato per i fatti per cui si procede proprio in ragione dell'altro episodio.

Con riferimento all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte avrebbe inoltre valorizzato il fatto che, nel corso della stessa giornata, risultava prelevata due volte la stessa cifra da parte della [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia verificare né se operazioni di doppio prelievo fossero state compiute in passato e neppure se quella doppia operazione fosse giustificabile in qualche modo.

Né ancora sarebbe stato considerato che la signora aveva riferito di aver fatto la denuncia ai carabinieri e che il direttore della posta le avesse preparato i documenti necessari per denunciare, laddove, invece, il direttore aveva riferito di non avere svolto nessun ruolo attivo nella denuncia.

Né sarebbe stata valorizzata la circostanza che proprio nello stesso giorno in cui era stato presentato il reclamo da parte della persona offesa questa avesse sottoscritto dei Bot per 10.000 euro con operazione fatta proprio dal direttore. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dimostrato di non avere nemmeno consapevolezza di quanto denaro fosse giacente sul libretto. 2¦

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità.

Il tema attiene alla qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio e alla qualificazione giuridica del fatto.

Sotto tale ultimo aspetto si rileva come, nel caso di specie, da una parte, non vi sarebbe stata una manomissione del libretto, quanto, piuttosto, un doppio prelievo contabilizzato regolarmente ma con consegna solo di una parte della somma e, dall'altra, un prelievo corretto nella forma e nella registrazione ma con dazione di una somma inferiore rispetto a quanto contabilizzato.

L'imputato avrebbe dunque prelevato correttamente dalla cassa e sarebbe configurabile al più una truffa o una appropriazione indebita.

Né, in base a tale ricostruzione, sussisterebbe la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio che, si argomenta, sarebbe sussistente solo nel caso di somme — oggetto di appropriazione - prelevate direttamente dalla cassa.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. 2.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge per non avere la Corte rinnovato l'istruttoria dibattimentale e acquisito tutti registri di cassa e tutti i libretti della [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare in un arco di tempo maggiore l'esistenza di altri prelievi in misura diversa rispetto alla pensione accreditata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente.

2. Il giudizio di responsabilità è stato fatto discendere dai Giudici di merito dagli accertamenti derivati a seguito di una denuncia da parte della signora [OSCURATO:PERSONA], a cui sarebbe conseguita la presentazione di un reclamo da parte della stessa a [OSCURATO:PERSONA].

Ha ritenuto il Tribunale che: a) le operazioni disconosciute nella denuncia non sarebbero coincidenti con quelle descritte nel reclamo; b) che la signora, anche in sede di testimonianza dibattimentale, "non ricordava in maniera perfetta né la sequenza temporale degli avvenimenti, né l'importo dei prelievi disconosciuti"; c) che, tuttavia, dette imprecisioni non scalfirebbero l'attendibilità della teste in ragione dell'età della signora -oltre ottantanni anni- che, in realtà avrebbe avuto una più diretta percezione dell'accaduto solo a seguito delle verifiche compiute dall'[OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, di fronte a motivi specifici, si è limitata a ribadire che: a) le imprecisioni della teste sarebbero dovute all'età e al cattivo ricordo; b) non sarebbe anomalo che la signora si determinò prima a sporgere denuncia e poi a presentare un 3reclamo a [OSCURATO:PERSONA]; c) comunque, il doppio prelievo compiuto il 3.7.2018 colorerebbe di significato penalistico anche gli altri fatti di peculato contestati.

3. Si tratta di un ragionamento probatorio che non può essere condiviso perché non si confronta con i motivi dedotti dall'imputato con l'atto appello.

Dagli atti emerge che: a) a seguito del reclamo della signora [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] effettuò una serie di accertamenti che portarono in seguito a contestare all'imputato altri fatti di peculato, da cui tuttavia [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto; b) l'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè nel corso del procedimento, era stato rinviato a giudizio per il reato di rapina da cui è stato assolto jn seguito; c) il ricorrente aveva dedotto come proprio il clima ostile creatosi nei suoi riguardi avrebbe inciso sulla ricostruzione dei fatti da parte dei funzionari dell'[OSCURATO:PERSONA] postale e dell'[OSCURATO:PERSONA] ispettivo; d) il giudizio di responsabilità sia stato fatto discendere, da una parte, dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], della cui imprecisione non irrilevante si è già detto, e, dall'altra, dagli accertamenti e dalle dichiarazioni dei dipendenti postali, gli stessi che avevano condotto alle ulteriori imputazioni per le quali è intervenuta assoluzione.

Sul punto la Corte di appello, pur sollecitata, è sostanzialmente silente, non avendo affrontato in modo adeguato nessuna delle censure a lei devolute

4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata.

La Corte di appello, in sede di rinvio, ricostruirà i fatti, anche procedendo alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, e verificherà se e in che limiti sia possibile addivenire ad un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputati.

I restanti motivi sono assorbiti.

P. Q. M P.Q.MDEPOSITATO I GiU 026 ELLIERE vearrica'‘ 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/05/2024 dalla Corte di appello di L'Aquila; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA] • udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di peculato. All'imputato, impiegato delle [OSCURATO:PERSONA] italiane, e, quindi, nella qualità di incaricato di pubblico servizio, si contesta di essersi appropriato in diverse occasioni di somme di denaro mentre eseguiva operazioni di prelievo allo sportello disposte dalla cliente [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, avrebbe prelevato denaro utilizzando, senza esserne 1titolare, un dato libretto postale intestato alla stessa [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 - si tratta di cinque operazioni di cui in relazione ad una, quella del 3.7.2018, vi sarebbe stato un doppio prelievo, mentre per le altre una differenza tra la somma indicata sul libretto di deposito e quella effettivamente ritirata). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; il tema attiene alla ritenuta attendibilità dei testi e al ragionamento probatorio. Quanto al primo profilo, si fa riferimento alla deposizione della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale, si assume, la problematica da lei riscontrata sarebbe stata quella del mancato accredito della pensione e non invece il rinvenimento di prelievi non riconosciuti; in tal senso la deposizione sarebbe in contrasto con quella del direttore dell'ufficio postale che aveva fatto invece riferimento ad operazioni anomale rilevate dalla Cipolloni e dalle di lei figlie. La sentenza sarebbe viziata anche nella parte in cui sono state utilizzate le dichiarazioni - assunte da altre persone offese per altri fatti originariamente contestati - ed acquisite non al fine di verificare la posizione e le specifiche condotte riferibili alla [OSCURATO:PERSONA], quanto, piuttosto, come generale dato di conferma della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia considerare come l'imputato sia stato assolto da detti fatti. Non diversamente, sarebbe viziata la sentenza laddove ha escluso che il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per la rapina del 12.2,2019 (da cui l'imputato sarebbe stato poi assolto) abbia operato una suggestione e un convincimento generale della sua colpevolezza, laddove la difesa aveva invece evidenziato come il personale di [OSCURATO:PERSONA] avesse tentato di addossare la responsabilità all'imputato per i fatti per cui si procede proprio in ragione dell'altro episodio. Con riferimento all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte avrebbe inoltre valorizzato il fatto che, nel corso della stessa giornata, risultava prelevata due volte la stessa cifra da parte della [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia verificare né se operazioni di doppio prelievo fossero state compiute in passato e neppure se quella doppia operazione fosse giustificabile in qualche modo. Né ancora sarebbe stato considerato che la signora aveva riferito di aver fatto la denuncia ai carabinieri e che il direttore della posta le avesse preparato i documenti necessari per denunciare, laddove, invece, il direttore aveva riferito di non avere svolto nessun ruolo attivo nella denuncia. Né sarebbe stata valorizzata la circostanza che proprio nello stesso giorno in cui era stato presentato il reclamo da parte della persona offesa questa avesse sottoscritto dei Bot per 10.000 euro con operazione fatta proprio dal direttore. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dimostrato di non avere nemmeno consapevolezza di quanto denaro fosse giacente sul libretto. 2¦ 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio e alla qualificazione giuridica del fatto. Sotto tale ultimo aspetto si rileva come, nel caso di specie, da una parte, non vi sarebbe stata una manomissione del libretto, quanto, piuttosto, un doppio prelievo contabilizzato regolarmente ma con consegna solo di una parte della somma e, dall'altra, un prelievo corretto nella forma e nella registrazione ma con dazione di una somma inferiore rispetto a quanto contabilizzato. L'imputato avrebbe dunque prelevato correttamente dalla cassa e sarebbe configurabile al più una truffa o una appropriazione indebita. Né, in base a tale ricostruzione, sussisterebbe la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio che, si argomenta, sarebbe sussistente solo nel caso di somme — oggetto di appropriazione - prelevate direttamente dalla cassa. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge per non avere la Corte rinnovato l'istruttoria dibattimentale e acquisito tutti registri di cassa e tutti i libretti della [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare in un arco di tempo maggiore l'esistenza di altri prelievi in misura diversa rispetto alla pensione accreditata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente. 2. Il giudizio di responsabilità è stato fatto discendere dai Giudici di merito dagli accertamenti derivati a seguito di una denuncia da parte della signora [OSCURATO:PERSONA], a cui sarebbe conseguita la presentazione di un reclamo da parte della stessa a [OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto il Tribunale che: a) le operazioni disconosciute nella denuncia non sarebbero coincidenti con quelle descritte nel reclamo; b) che la signora, anche in sede di testimonianza dibattimentale, "non ricordava in maniera perfetta né la sequenza temporale degli avvenimenti, né l'importo dei prelievi disconosciuti"; c) che, tuttavia, dette imprecisioni non scalfirebbero l'attendibilità della teste in ragione dell'età della signora -oltre ottantanni anni- che, in realtà avrebbe avuto una più diretta percezione dell'accaduto solo a seguito delle verifiche compiute dall'[OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, di fronte a motivi specifici, si è limitata a ribadire che: a) le imprecisioni della teste sarebbero dovute all'età e al cattivo ricordo; b) non sarebbe anomalo che la signora si determinò prima a sporgere denuncia e poi a presentare un 3reclamo a [OSCURATO:PERSONA]; c) comunque, il doppio prelievo compiuto il 3.7.2018 colorerebbe di significato penalistico anche gli altri fatti di peculato contestati. 3. Si tratta di un ragionamento probatorio che non può essere condiviso perché non si confronta con i motivi dedotti dall'imputato con l'atto appello. Dagli atti emerge che: a) a seguito del reclamo della signora [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] effettuò una serie di accertamenti che portarono in seguito a contestare all'imputato altri fatti di peculato, da cui tuttavia [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto; b) l'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè nel corso del procedimento, era stato rinviato a giudizio per il reato di rapina da cui è stato assolto jn seguito; c) il ricorrente aveva dedotto come proprio il clima ostile creatosi nei suoi riguardi avrebbe inciso sulla ricostruzione dei fatti da parte dei funzionari dell'[OSCURATO:PERSONA] postale e dell'[OSCURATO:PERSONA] ispettivo; d) il giudizio di responsabilità sia stato fatto discendere, da una parte, dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], della cui imprecisione non irrilevante si è già detto, e, dall'altra, dagli accertamenti e dalle dichiarazioni dei dipendenti postali, gli stessi che avevano condotto alle ulteriori imputazioni per le quali è intervenuta assoluzione. Sul punto la Corte di appello, pur sollecitata, è sostanzialmente silente, non avendo affrontato in modo adeguato nessuna delle censure a lei devolute 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata. La Corte di appello, in sede di rinvio, ricostruirà i fatti, anche procedendo alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, e verificherà se e in che limiti sia possibile addivenire ad un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputati. I restanti motivi sono assorbiti. P. Q. M P.Q.MDEPOSITATO I GiU 026 ELLIERE vearrica'‘ 4
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