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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 16508/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dal medesimo Ufficio giudiziario in data 10 febbraio 2022, divenuta irrevocabile il 20 settembre 2022.

A ragione della decisione osserva che ricorrono le condizioni ostative di cui al disposto dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., poiché il beneficio era stato già concesso al condannato per due volte con precedenti sentenze, anch'esse divenute irrevocabili.

2. Propone ricorso per cassazione Ciciliano, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello aveva revocato il beneficio senza avere effettuato la doverosa verifica in ordine alla conoscibilità da parte del giudice della cognizione delle condizioni ostative rilevate in sede esecutiva.

3. Il ricorso è fondato È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice dell'esecuzione possa revocare il benefitio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio di cognizione (fra le altre, Sez.

U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv, 272832).

Nel caso di specie non risulta che la Corte di appello, prima di provvedere alla revoca della sospensione condizionale in quanto concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., abbia acquisito il fascicolo del giudizio al cui esito era stato concesso il beneficio per la terza volta, al fine di verificare se le condizioni ostative fossero o meno documentalmente note al giudice procedente.

4. Il provvedimento impugnato va per tali ragioni annullato con rinvio per nuovo giudizio che dovrà osservare l'obbligo di verifica sopra indicato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dal medesimo Ufficio giudiziario in data 10 febbraio 2022, divenuta irrevocabile il 20 settembre 2022. A ragione della decisione osserva che ricorrono le condizioni ostative di cui al disposto dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., poiché il beneficio era stato già concesso al condannato per due volte con precedenti sentenze, anch'esse divenute irrevocabili. 2. Propone ricorso per cassazione Ciciliano, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello aveva revocato il beneficio senza avere effettuato la doverosa verifica in ordine alla conoscibilità da parte del giudice della cognizione delle condizioni ostative rilevate in sede esecutiva. 3. Il ricorso è fondato È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice dell'esecuzione possa revocare il benefitio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio di cognizione (fra le altre, Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv, 272832). Nel caso di specie non risulta che la Corte di appello, prima di provvedere alla revoca della sospensione condizionale in quanto concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., abbia acquisito il fascicolo del giudizio al cui esito era stato concesso il beneficio per la terza volta, al fine di verificare se le condizioni ostative fossero o meno documentalmente note al giudice procedente. 4. Il provvedimento impugnato va per tali ragioni annullato con rinvio per nuovo giudizio che dovrà osservare l'obbligo di verifica sopra indicato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso. Così de
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