CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 19498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIr ato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile poiché proposto da soggetto privo di legittimazione ossia dall'interessato personalmente. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il Presidente