CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i- il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] el.re ha concluso chiedendo i e Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono per Cassazione con unico atto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che il 4 novembre 2020 ha confermato la sentenza del tribunale che li ha condannati per violazione dell'articolo 642 codice penale per avere, al fine di conseguire un indennizzo assicurativo, simulato un sinistro. Deducono i ricorrenti: 1. Tardività della querela essendo la stessa stata presentata il 7 Febbraio 2014 nonostante sin dal 30 Aprile 2013 (data in cui veniva accertata la falsità dei certificati medici) ovvero dal 10 giugno 2013 (data in cui la societa dichiarava il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria) o ancora in estrema ratio dal 30 settembre 2013 (data della trasmissione ufficiale da parte della direzione sanitaria dell'ospedale Maresca della documentazione attestante la falsità dei certificati medici) la persona offesa avesse avuto piena e completa consapevolezza della falsità del sinistro denunciato; 2. mancata declaratoria della prescrizione considerato che il reato, a consumazione anticipata, non richiede per la sua realizzazione il conseguimento effettivo del vantaggio. Sostengono pertanto che il momento consumativo,dal quale far decorrere i termini di prescrizion5 doveva essere individuato nel 25 gennaio 2013 e non, come ritenuto dai giudici d'appello, nel 28 Marzo 2013. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 com« 8 D.L. n. 137/2020- Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è palesemente inammissibile. i ricorrenti si limitano a riprodurre, pressoché testualmente, la stessa doglianza già post h a base dell'appello, senza coinvolgere la motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, in una effettiva ed autonoma critica impugnatoria, finendo, per questa via, per formulare censure in concreto prive del requisito della specificità. La Corte d'appello ha dato atto che la relazione del centro servizi investigativi, incaricato dalla compagnia di effettuare un'indagine sulla denuncia del sinistro, ritenuta sospetta sulla base dei primi elementi valutativi acquisiti, è pervenuta alla stessa il 28/11/2013, sicché la querela proposto il 7 Febbraio 2014 risulta senz'altro tempestiva, considerato che solo all'esito degli accertamenti poteva ritenersi raggiunta da parte della persona offesa la piena consapevolezza della sussistenza del reato. Anche il secondo motivo è inammissibile. Premesso che Il reato di frode assicurativa compiuta mediante la falsa denuncia di un sinistro si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021 Rv. 282350 - 0; Sez.2 n. 8105 del 21/01/2016, Rv. 266235 - 01), deve rilevarsi che nel caso in esame la richiesta risarcitoria è stata ricevuta dalla compagnia di assicurazione il 28.3.2013. Il reato, considerato le sospensioni indicate dalla corte d'appello, non era, pertanto, prescritto alla data della sentenza di secondo grado. L'inammissibilità del ricorso preclude l'accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata, dopo la pronuncia impugnata Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favor