CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27154/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA 4— 22 ci Sul ricorso n. 263-2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., 2o22._ [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t.; CACACE Antonio, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in Roma, alla via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentati e difesi - Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 60/09/2013 della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA]Giulia, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 6 aprile 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] fu notificato l'avviso d'accertamento, con cui l'Agenzia delle entrate rideterminò in C 565.101,00 RGN 263/2014 Consi e rel Feplerici <A_ L' l'imponibile ai fini Irpef -rispetto agli C 11.025,00 dichiarati-, quantificando la maggiore Iva dovuta nella misura di C 82.922,00 e la maggiore Irap in C 23.102,00. Furono irrogate sanzioni per C 173.199,00. Ai cinque soci ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) furono notificati altrettanti avvisi di accertamento, ai fini della rideterminazione del reddito di partecipazione, in ragione delle rispettive quote, ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Gli atti impositivi, relativi all'anno d'imposta 2003, erano stati emessi all'esito dell'attività di verifica eseguita presso la società da militari della Guardia di Finanza. Nel condividere il processo verbale di constatazione l'Ufficio rideterminò i ricavi sulla base del riscontro dell'inattendibilità della contabilità, pur formalmente regolare, nonché dell'accertamento delle movimentazioni bancarie sui conti correnti intestati ai soci. I contribuenti impugnarono gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine, che con sentenza n. 11/03/2010 accolse solo in parte i ricorsi -quanto al recupero dell'iva per omessa fatturazione-, confermando per il resto l'impianto accertativo. L'appello, proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA]Giulia, fu rigettato con la sentenza n. 60/09/2013 nei confronti della società e del solo socio [OSCURATO:PERSONA], prendendo atto, quanto agli altri soci, della definizione della lite comunicata dalla medesima Agenzia. Il giudice regionale ha ritenuto corretto l'operato dell'Agenzia delle entrate, sia con riferimento ai rilievi sulla omessa registrazione di corrispettivi (per l'importo di C 58.098,84), sia con riguardo al recupero dei ricavi non contabilizzati (per C 475.978,00), come evincibili dalle movimentazioni bancarie. I ricorrenti hanno censurato la sentenza affidandosi a sette motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Nell'adunanza camerale del 6 aprile 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Il ricorrente ha proposto ricorso dolendosi: con il primo motivo della violazione e falsa applicazione degli artt. 39 comma 1, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 1, comma 2, del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 570, nonché dell'art. 2729 cod. civ., in RGN 263/2014 Cons re re!. Federici ( relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'erroneo governo delle regole sulla prova presuntiva in riferimento alla inattendibilità della contabilità ed al ricorso alla ricostruzione indiretta del reddito; con il secondo motivo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla sussistenza o meno di elementi che comprovassero l'inattendibilità sostanziale della contabilità, pur formalmente regolare; con il terzo motivo della violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla ritenuta prova della riferibilità alla società delle operazioni bancarie sui conti intestati ai soci; con il quarto motivo della violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni sostitutive degli atti notori allegate al giudizio; con il quinto motivo della violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla sufficienza della indicazione del beneficiario dell'operazione di prelevamento dal conto corrente, cui è tenuto il contribuente; con il sesto della violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e 109, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto al diritto, non riconosciuto, alla deducibilità dei costi, a fronte dei maggiori redditi accertati induttivamente; con il settimo della violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 471, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'applicazione delle sanzioni. Esaminando il primo dei motivi, con esso i ricorrenti hanno denunciato un'erronea applicazione dei principi sulla prova presuntiva, relativamente all'accertamento analitico induttivo applicato per la ricostruzione dei ricavi della società. Lamentano nello specifico che il giudice regionale, a fronte RGN 263/2014 Con re rei. Federici 14' delle critiche formulate dalla società in ordine ai presupposti da cui evincere l'inattendibilità di una contabilità pur formalmente regolare, si sarebbe erroneamente limitato ad invocare la disciplina del d.P.R. n. 570 del 1996. Questa disciplina invece era esclusivamente diretta a regolare, solo in via transitoria -sino alla entrata in vigore degli studi di settore-, i presupposti per il ricorso all'accertamento analitico-induttivo, e ciò in base ai criteri previsti dalla I. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, in essa richiamata, per desumere presuntivamente l'inattendibilità della contabilità. Dunque la Commissione avrebbe richiamato una disposizione estranea alle contestazioni sollevate con l'appello in merito al fondamento della inattendibilità della contabilità. Il motivo è infondato laddove mostra di non tener conto che il richiamo di quella disciplina era meramente rafforzativo del riconoscimento della correttezza dell'accertamento operato dalla Amministrazione finanziaria. Dalla lettura complessiva della sentenza si evince infatti che il giudice d'appello aveva riportato le ragioni per le quali l'Amministrazione finanziaria aveva fatto ricorso all'accertamento previsto dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973. Le ragioni erano riassunte nella valorizzazione del confronto tra «le rimanenze di fine 2002, gli acquisti del 2003 e le rimanenze di fine 2003, con la quantità delle merci risultate vendute dalle fatture e dagli scontrini, moltiplicando l'eccedenza per il prezzo medio più basso rilevato dalle fatture e dagli scontrini», nonché dall'ulteriore circostanza che i ricavi dichiarati erano così bassi da non poter consentire il mantenimento di tutta la famiglia (circa undicimila euro), i cui componenti non avevano altre fonti di reddito. Dalla lettura complessiva della sentenza si evince agevolmente che il giudice regionale abbia ritenuto che il ricorso all'accertamento analitico-induttivo, pur in presenza di una contabilità formalmente corretta, fosse stato giustificato da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, quali le contraddizioni emergenti dalla lettura dei dati relativi alle rimanenze degli anni 2002 e 2003, con la quantità di merci acquistate e vendute nello stesso 2003, nonché dall'entità dei ricavi dichiarati, incompatibile con la capacità di far fronte alle necessità di tutti i componenti della famiglia, privi di altre fonti di reddito. Dunque, a differenza della prospettazione del ricorso, la decisione non era affatto limitata alla mera invocazione di una normativa, ma alla maggiore valorizzazione degli RGN 263/2014 Con « 1. re rei. Federici tb elementi raccolti dall'Agenzia delle entrate, che già erano stati riconosciuti, sul piano normativo, quali indici significativi di inattendibilità della contabilità apparentemente regolare. D'altronde questa Corte ha affermato che in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma primo, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Cass., 16 gennaio 2009, n. 951; 20 giugno 2014, n. 14068; 5 novembre 2014, n. 23550; 16 settembre 2016, n. 18232; 25 ottobre 2017, n. 25257; 31 ottobre 2018, n. 27804). Nel caso di specie la difesa dei contribuenti si è limitata a criticare la decisione perché a suo dire aveva citato una normativa non aderente al caso di specie, ma, a fronte degli indici che rivelavano l'inattendibilità della contabilità, evidenziati negli atti impositivi e riportati nel corpo della sentenza, i contribuenti nulla hanno allegato a contrasto delle ragioni fondanti l'accertamento. Il motivo risulta dunque infondato, non risultando erroneamente applicata alcuna norma o principio giuridico in materia di governo delle presunzioni. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano un vizio della motivazione, quanto alla sussistenza o meno di elementi a supporto dell'inattendibilità sostanziale della contabilità. Esso è inammissibile. La sentenza risulta pubblicata il 16 settembre 2013. Ad essa trova pertanto applicazione la nuova formulazione restrittiva dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., che, introdotta dell'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito della legge 7 agosto 2012, n. RGN 263/2014 ConsiHee reI.. Federici 134, è entrata in vigore dal giorno 11 settembre 2012 e dunque anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata. Pertanto nel ricorso per cassazione non sono più ammissibili le censure per contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza, e al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; 20/11/2015, n. 23828; 12/10/2017, n. 23940). Con la nuova formulazione del n. 5 dunque lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario. Nel caso di specie la denuncia della erronea valutazione della sussistenza di presunzioni comprovanti l'inattendibilità della contabilità non costituisce un "fatto storico", ma afferisce ad una categoria valutativa, che esula dal perimetro del "nuovo" vizio di motivazione impugnabile. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo i ricorrenti denunciano gli errori di interpretazione delle norme invocate, da cui sarebbe affetta la decisione con riguardo all'esito dell'accertamento fondato sulla verifica bancaria, ai sensi dell'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973. Nello specifico contestano la correttezza della decisione quanto: a) alla prova della riferibilità alla società delle operazioni bancarie sui conti intestati ai soci, b) alla ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni sostitutive degli atti notori allegate al giudizio, c) alla configurabilità della prova cui è tenuto il contribuente quando voglia giustificare i prelevamenti dal conto corrente, ritenendo a tal fine sufficiente la mera indicazione del beneficiario. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, perché tra loro intrinsecamente connessi. Va intanto chiarito che gli accertamenti bancari interessarono conti correnti intestati a soci di una società di persone. La difesa dei ricorrenti sostiene che era onere dell'Amministrazione finanziaria dare prova che quei conti fossero solo fittiziamente intestati ai soci ma in realtà riconducibili alla RGN 263/2014 Consigt3e rei Fede rici società. Lamenta che in ogni caso aveva anche allegato dichiarazioni sostitutive di atti Ei notori, che invece il giudice regionale aveva liquidato come "privi di rilievo probatorio nel processo tributario". Insiste nell'affermare che negli accertamenti bancari la prova esigibile dall'intestatario del conto debba limitarsi alla indicazione del beneficiario del preleva mento. In tema di accertamenti bancari questa Corte ha affermato che la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all'Ufficio di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, cui è fatta salva la prova contraria; e la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è neppure condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio (Cass., 15 maggio 2013, n. 11624; 27 febbraio 2019, n. 5777). Peraltro, quanto al concreto atteggiarsi dell'onere probatorio, quello dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 cit., attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento eseguito, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass., 27 giugno 2011, n. 14041; 26 aprile 2017, n. 10249; 29 luglio 2016, n. 15857; 20 marzo 2019, n. 7758). Non è dunque sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (Cass., 18 settembre 2013, n. 21303; 11 marzo 2015, n. 4829). Quello che viene richiesto al contribuente, a fronte delle risultanze bancarie addotte dalla Amministrazione, è la analiticità della prova allegata. La sua specificità ed analiticità consente infatti di superare la presunzione di attribuzione dei versamenti e dei prelevamenti emergenti dal conto corrente dell'imprenditore, perché alla specificità della prova contraria deve far seguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato dal contribuente (ex multis, Cass., 28 novembre 2018, n. RGN 263/2014 Consi e rei. Federici 30786; 5 maggio 2021, n. 11696; 18 novembre 2021, n. 35258; cfr. anche 8 ottobre 2020, n. 21700). Pertanto, dalla stessa lettura delle norme, secondo la consolidata interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità sull'art. 32 cit., così come sull'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i dati emergenti dall'esame delle movimentazioni bancarie sui conti correnti, a cui l'Amministrazione finanziaria abbia avuto accesso, sono presuntivamente riconducibili ad operazioni economiche del contribuente, e come tali confluiscono direttamente nel suo imponibile. Si tratta tuttavia di presunzione legale relativa, che può essere contrastata dalla prova contraria allegata dal contribuente. Quanto ai conti correnti cointestati o intestati a terzi, questa Corte, con orientamento da tempo consolidato, ha affermato che in tema di accertamenti sui redditi di società di persone l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa (Cass., 15 marzo 2013, n. 6595; 16 giugno 2017, n. 15006; 21 novembre 2018, n. 30098). Occorre inoltre tener conto che l'art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive, utilizzando i dati dei movimenti relativi a tutti i conti correnti bancari intrattenuti dal contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all'impresa. E la giurisprudenza di legittimità, in tema di Iva, ha anche affermato che l'accertamento fiscale svolto attraverso acquisizioni bancarie ai sensi dell'art. 51, comma 3, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972 non è limitato ai soli conti bancari o postali o ai libretti di deposito intestati al titolare dell'azienda individuale o alla società, ma, in presenza di elementi sintomatici, quali il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione, l'attività di impresa RGN 263/2014 Consif rel. iederici G compatibile con la produzione di utili, può essere esteso anche a quelli intestati a terzi (cfr. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1174). Quanto all'allegazione di dichiarazioni sostitutive di fatti notori, non corrisponde affatto al tenore della decisione impugnata che la commissione regionale ne abbia escluso ogni valenza probatoria perché priva di valore secondo la giurisprudenza. Premesso che la critica riguarda le sole operazioni bancarie di prelevamento, in una valutazione generale del tema, va osservato che la giurisprudenza della Corte ha anzi valorizzato da tempo le dichiarazioni raccolte da terzi (nella fase endoprocedimentale ma anche fuori dal procedimento e dal processo). Si è infatti avvertito che il divieto di prova testimoniale afferisce a quella prova da assumere nel processo con le garanzie del contraddittorio, ma non inibisce l'utilizzo delle dichiarazioni raccolte dagli organi dell'amministrazione finanziaria dai privati in sede d'accertamento. Ad esse, tenuto conto della loro assunzione in sede extraprocessuale, si attribuisce dunque valore indiziario, quand'anche non siano state raccolte nel contraddittorio, perché a sua volta la controparte può allegare a discarico altre dichiarazioni o altri indizi, atteso che va riconosciuta la possibilità per quest'ultimo, in un sistema processuale fondato sulla parità delle parti, di introdurre in giudizio eventuali dichiarazioni extraprocessuali del terzo a suo favore, ancorché rilasciate al contribuente stesso o a chi lo assiste. (Cass., 26 marzo 2003, n. 4423; 10 aprile 2006, n. 8357). In tale veste dunque, e unitamente ad altri elementi, le dichiarazioni, che siano a favore dell'Amministrazione o a favore del contribuente, concorrono alla formazione del convincimento del giudice (Cass., 5 aprile 2013, n. 8369; 7 aprile 2017, n. 9080). Tale principio, e tale funzione, è stato peraltro ribadito dalla giurisprudenza, che, in attuazione dei principi a tutela del giusto processo, come riformulati nell'art. 111 della Costituzione (tenendo conto dell'art. 6 CEDU), e dunque per garantire la parità delle armi processuali, nonché l'effettività del diritto di difesa, ha riconosciuto che il potere di introdurre nel giudizio tributario le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale doveva essere riconosciuto anche al contribuente (Cass., 25 marzo 2002, n. 4269; 14 maggio 2010, n. 11785; 19 ottobre 2015, n. 21153; 16 marzo 2018, n. 6616; 19 novembre 2018, n. 29757). Non si pone in discussione dunque il diritto del contribuente. RGN 263/2014 Consi e rel. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie tuttavia, ciò che la difesa dei ricorrenti non ha inteso, la lettura pacata della decisione consente di evidenziare come il giudice d'appello non si sia limitato ad esprimere perplessità sulla valenza delle dichiarazioni sostitutive degli atti notori. Egli invece, con riguardo alla valenza delle dichiarazioni suddette, ha affermato che «...gli elementi indiziari che hanno condotto ad imputare alla società le movimentazioni effettuate nei conti intestati ai soci, vale a dire il fatto che i soci appartenevano ad un unico nucleo familiare od il fatto che i soci non avevano altri redditi che quelli provenienti dalla società di persone, costituiscono una presunzione che non può ritenersi vinta dagli elementi in senso contrario addotti dagli appellanti, i quali hanno fatto leva su dichiarazioni sostitutive di atti notori». Ed ancora, nel successivo capoverso, laddove si vaglia la asserzione difensiva secondo cui la prova di cui sarebbe onerato il contribuente è solo quella di indicare il soggetto beneficiario dell'operazione di prelevamento, il giudice regionale con altrettanta chiarezza ha osservato che le «dichiarazioni sono tutte opache, generiche, raramente riferite a vicende documentate [...]». Si tratta di una valutazione specifica del contenuto delle dichiarazioni, ritenute insufficienti, generiche, e comunque tali da non superare il vaglio di comparazione tra le prove, anche indiziarie, allegate dalla Amministrazione, e quelle allegate dai contribuenti. Si tratta cioè di un giudizio, che costituisce un accertamento in fatto, esente da vizi logico-argomentativi o da errori materiali, che non può più essere riesaminato in sede di legittimità. I tre motivi vanno in conclusione rigettati. Infondato è poi il sesto motivo, con il quale i contribuenti si dolgono di un errore d'interpretazione delle norme richiamate, quanto al diritto alla deducibilità dei costi, a fronte dei maggiori redditi accertati induttivamente. Questa Corte ha affermato come, in tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria riconosce una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo, come in caso di indagini bancarie, è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Cass., 19 aprile 2017, RGN 263/2014 consihì rei, Federici n. 9888; 29 settembre 2017, n. 22868). Il principio, peraltro logico tenendo conto delle differenze sostanziali dei procedimenti accertativi, nel quale solo quello induttivo è del totto svincolato dalla documentazione contabile, va condiviso ed a esso questo collegio intende dare continuità. Con il settimo motivo i ricorrenti assumono invece l'erronea interpretazione della disciplina in tema di sanzioni, con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, assumendo che la formulazione della fattispecie, nella quale si contempla l'ipotesi della omessa fatturazione, ha ritenuto dovuta la sola sanzione e non anche l'imposta. La lettura pretesa dai ricorrenti è del tutto singolare. Al di là della irragionevolezza, perché l'interpretazione giungerebbe a identificare una situazione vantaggiosa per il contribuente che, non fatturando, eviterebbe l'assolvimento degli obblighi impositivi, corrispondendo la sola sanzione, è sufficiente rammentare che comunque il d.lgs. 471 citato regola la materia delle sanzioni e non certo quella delle imposte, i cui obblighi di adempimento non trovano certo limitazioni nelle regole sanzionatorie. In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato. All'esito del giudizio segue la soccombenza dei ricorrenti nelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore della Agenzia delle entrate nella misura di C 7.800,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater