Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17192/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; L' avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione riesame, con ordinanza del 4 marzo 2021, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi del 3 febbraio 2021 che aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti del ricorrente, relativamente al reato di cui all'art. 2 d.

Igs. 74 del 2000.

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 125, 321 cod. proc. pen., 2 e 12 bis d.

Igs. 74 del 2000), in ordine alla riferibilità della condotta in capo al ricorrente e alla determinazione del profitto del reato con la inclusione anche delle sanzioni. , ,„„ Il ricòrrente solo in quanto rappresentante legale della società è stato ritenuto il responsabile della condotta costituente reato (fumus del reato).

Sul punto sussiste una carenza assoluta di motivazione nei due provvedimenti.

Per l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti non è sufficiente essere il legale rappresentante della società, il Tribunale avrebbe dovuto indicare gli elementi concreti della riferibilità della condotta al ricorrente, anche se per il solo fumus.

Il sequestro preventivo per equivalente, infatti, deve ritenersi una misura sanzionatoria.

Inoltre, non è stato determinato il quantum dell'importo da sottoporre a sequestro, il limite massimo.

Il provvedimento genetico disponeva il sequestro delle somme della società e, solo nell'ipotesi di insufficienza delle stesse, il sequestro per equivalente a carico del ricorrente.

Il provvedimento avrebbe dovuto indicare l'importo della somma oggetto di sequestro diretto per la società e della somma i oggetto del sequestro preventivo per equivalente per la persona fisica (principio della gradualità previsto dall'art. 12 bis d.

Igs. 74 del 2000).

In tal modo si delega gli organi esecutivi se disporre o meno un provvedimento sanzionatorio. 2.

2. Violazione di legge per aver ricompreso le sanzioni nella determinazione del profitto.

Per il provvedimento genetico anche le sanzioni sono da ricomprendere nella determinazione del profitto per l'importo da sottoporre a sequestro (la sentenza della cassazione citata dal provvedimento non può trovare applicazione nel caso in giudizio, Cassazione 28047 del 2017, Rv. 270429).

Anche l'ordinanza del Tribunale del riesame non affronta il tema della determinazione del profitto.

Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, del cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, e non quindi per i vizi della motivazione.

In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti). (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C.

Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710).

Nel caso in giudizio il ricorso è relativo ai vizi della motivazione, relativamente alla prospettata erronea determinazione del profitto del reato di cui all'art. 2 d.

Igs. 74 del 2000 e alla riferibilità della condotta al ricorrente.

Peraltro, questi motivi non risultano neanche proposti in sede di riesame: «Il disposto dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. che prevede l'inammissibilità del ricorso se proposto per violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, è applicabile anche nel caso di mancata deduzione in sede di riesame poiché il relativo procedimento, avendo carattere sostanziale di impugnazione del merito, si presenta equiparabile all'appello» (Sez. 4, n. 839 del 24/06/1993 - dep. 21/10/1993, Foti, Rv. 19532401).

4. Infatti, nel caso di specie non può dirsi la motivazione dell'ordinanza impugnata mancante, o solo apparente, poiché la stessa ha i requisiti per rendere comprensibile la vicenda e per individuare l'iter logico della decisione.

L'ordinanza impugnata adeguatamente, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva che le fatture emesse dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] e utilizzate dalla ditta del ricorrente (non si contesta neanche nel ricorso in cassazione la qualifica di legale rappresentante) erano relative a operazioni inesistenti in quanto la ditta emittente era sfornita di qualsiasi organizzazione, con assenza anche di utenze elettriche intestate.

Sul punto il ricorso, articolato, in fatto, prospetta un vizio di motivazione, e non già una violazione di legge e, comunque, non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, richiamando concetti e giurisprudenza non pertinenti al caso oggetto dell'impugnazione.

4. Relativamente all'individuazione della somma del profitto del reato, oltre all'assenza di motivo di riesame, il ricorso risulta alquanto generico non indicando neanche l'interesse al ricorso in relazione al concreto sequestro operato (se superiore o no al profitto del reato ritenuto nel caso in giudizio).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; L' avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione riesame, con ordinanza del 4 marzo 2021, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi del 3 febbraio 2021 che aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti del ricorrente, relativamente al reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74 del 2000. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 125, 321 cod. proc. pen., 2 e 12 bis d. Igs. 74 del 2000), in ordine alla riferibilità della condotta in capo al ricorrente e alla determinazione del profitto del reato con la inclusione anche delle sanzioni. , ,„„ Il ricòrrente solo in quanto rappresentante legale della società è stato ritenuto il responsabile della condotta costituente reato (fumus del reato). Sul punto sussiste una carenza assoluta di motivazione nei due provvedimenti. Per l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti non è sufficiente essere il legale rappresentante della società, il Tribunale avrebbe dovuto indicare gli elementi concreti della riferibilità della condotta al ricorrente, anche se per il solo fumus. Il sequestro preventivo per equivalente, infatti, deve ritenersi una misura sanzionatoria. Inoltre, non è stato determinato il quantum dell'importo da sottoporre a sequestro, il limite massimo. Il provvedimento genetico disponeva il sequestro delle somme della società e, solo nell'ipotesi di insufficienza delle stesse, il sequestro per equivalente a carico del ricorrente. Il provvedimento avrebbe dovuto indicare l'importo della somma oggetto di sequestro diretto per la società e della somma i oggetto del sequestro preventivo per equivalente per la persona fisica (principio della gradualità previsto dall'art. 12 bis d. Igs. 74 del 2000). In tal modo si delega gli organi esecutivi se disporre o meno un provvedimento sanzionatorio. 2. 2. Violazione di legge per aver ricompreso le sanzioni nella determinazione del profitto. Per il provvedimento genetico anche le sanzioni sono da ricomprendere nella determinazione del profitto per l'importo da sottoporre a sequestro (la sentenza della cassazione citata dal provvedimento non può trovare applicazione nel caso in giudizio, Cassazione 28047 del 2017, Rv. 270429). Anche l'ordinanza del Tribunale del riesame non affronta il tema della determinazione del profitto. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, del cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, e non quindi per i vizi della motivazione. In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti). (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710). Nel caso in giudizio il ricorso è relativo ai vizi della motivazione, relativamente alla prospettata erronea determinazione del profitto del reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74 del 2000 e alla riferibilità della condotta al ricorrente. Peraltro, questi motivi non risultano neanche proposti in sede di riesame: «Il disposto dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. che prevede l'inammissibilità del ricorso se proposto per violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, è applicabile anche nel caso di mancata deduzione in sede di riesame poiché il relativo procedimento, avendo carattere sostanziale di impugnazione del merito, si presenta equiparabile all'appello» (Sez. 4, n. 839 del 24/06/1993 - dep. 21/10/1993, Foti, Rv. 19532401). 4. Infatti, nel caso di specie non può dirsi la motivazione dell'ordinanza impugnata mancante, o solo apparente, poiché la stessa ha i requisiti per rendere comprensibile la vicenda e per individuare l'iter logico della decisione. L'ordinanza impugnata adeguatamente, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva che le fatture emesse dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] e utilizzate dalla ditta del ricorrente (non si contesta neanche nel ricorso in cassazione la qualifica di legale rappresentante) erano relative a operazioni inesistenti in quanto la ditta emittente era sfornita di qualsiasi organizzazione, con assenza anche di utenze elettriche intestate. Sul punto il ricorso, articolato, in fatto, prospetta un vizio di motivazione, e non già una violazione di legge e, comunque, non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, richiamando concetti e giurisprudenza non pertinenti al caso oggetto dell'impugnazione. 4. Relativamente all'individuazione della somma del profitto del reato, oltre all'assenza di motivo di riesame, il ricorso risulta alquanto generico non indicando neanche l'interesse al ricorso in relazione al concreto sequestro operato (se superiore o no al profitto del reato ritenuto nel caso in giudizio). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 17192/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris