CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26467-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. VI— RG 26467/2020 camera di consiglio 22.10.2021 controricorrente - avverso la sentenza n. 255/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Decidendo su due giudizi riuniti, aventi rispettivamente ad oggetto un'azione revocatoria ordinaria e un'opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Rimini ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nel quale [OSCURATO:PERSONA] e la moglie avevano conferito degli immobili, e, pur revocando il provvedimento monitorio, ha condannato lo stesso Zoli a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di curo 250.000,00. 2. — La sentenza è stata impugnata da Zoli e la Corte di appello di Bologna, in data 17 gennaio 2020, ha respinto il gravame. 3. — Lo stesso Zoli ricorre per cassazione avverso quest'ultima pronuncia. L'impugnazione consta di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito azionato in via ingiuntiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c., 2702 e 2697 c.c.; è altresì denunciato, in via subordinata, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso il primo motivo di appello, Sez. VI- RG 26467/2020 camera di consiglio 22.10.2021 2 relativo alla tardività dell'eccezione di falsità del contratto concluso il 14 marzo 2006: la Corte di merito, a fronte della deduzione dell'odierno ricorrente, per cui solo con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dopo la produzione dell'originale della scrittura privata, il medesimo avrebbe potuto proporre querela di falso, aveva osservato che il contratto di fideiussione era stato prodotto col ricorso monitorio; oppone l'istante che non è possibile impugnare per falso un documento prodotto in semplice fotocopia. Col secondo mezzo è lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c., 2702 e 2697 c.c.. Rammenta l'istante di aver sostenuto, fin dalla prima difesa, che il contratto di fideiussione concluso nel 2002 «era stato concepito da entrambe le parti senza l'indicazione dell'importo massimo»; aggiunge non aver mai sostenuto che le parti avessero convenuto un qualche patto di riempimento. 2. — I due motivi sono inammissibili. La pretesa della banca si fonda sulla fideiussione prestata da Zoli per l'importo inziale di euro 50.000,00, successivamente aumentato, nel 2006, a euro 250.000,00. A fronte della proposizione della querela di falso, che aveva riguardato entrambi i documenti contrattuali, la Corte di merito ha osservato che l'odierno istante, dolendosi del successivo riempimento dello spazio deputato a ospitare l'indicazione dell'importo massimo garantito da parte della banca, non era tenuto a proporre querela di falso, dovendo invece dimostrare — e ciò non era accaduto —che il riempimento fosse contrastante con gli accordi intercorsi. La sentenza impugnata applica il principio, assolutamente consolidato in giurisprudenza, per cui la denuncia dell'abusivo Sez. VI - RG 26467/ 2020 camera di consiglio 22.10.2021 riempimento di un foglio fitmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis, non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo contra pacta (per tutte: Cass. 22 agosto 2019, n. 21587; Cass. 7 marzo 2014, n. 5417); in altri termini, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (Cass. 20 settembre 2013, n. 21600; Cass. 12 settembre 2011, n 18654; Cass. 1 settembre 2010, n. 18989). Ciò posto, l'affermazione del ricorrente, secondo cui egli non avrebbe mai sostenuto che tra le parti sarebbe intervenuto un patto di riempimento appare carente di autosufficienza, in quanto l'istante omette di indicare gli atti processuali rilevanti a tal fine (atti contenenti indicazioni di segno opposto a quanto affeimato dalla Corte distrettuale, Sez. VI - RG 26467/2020 camera di consiglio 22.10.2021 4 avendo egli sostenuto che il contratto del 2002 sarebbe stato «concepito da entrambe le parti senza l'indicazione dell'importo massimo»: cfr. ricorso per cassazione, pag. 11) e di trascriverne il contenuto per la parte ritenuta significativa. Sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469). Il ricorrente manca, poi, di confrontarsi con la parte della pronuncia che ha negato potesse configurarsi nella fattispecie, un riempimento absque paci& La Corte di merito ha difatti osservato che Zoli «era perfettamente a conoscenza non solo dell'impegno assunto come fideiussore, ma anche dell'importo massimo da garantire, come si evince dalla stipula della seconda fideiussione [...], contratto del tutto autonomo posto alla base della concessione del decreto ingiuntivo, nel quale Zoli aveva sottoscritto l'aumento dell'impegno fideiussorio da euro 50.000,00 a curo 250.000,00, dichiarandosi disposto nella prima parte dell'atto ad aumentare il suo impegno da curo 50.000,00 a euro 200.000,00» (sentenza impugnata, pag. 7). L'istante non tiene conto di tale rilievo che, dando sostanzialmente ragione dell'esistenza di un patto Sez. VI- RG 26467/2020 camera di consiglio 22.10.2021 5 di riempimento cui la banca ha prestato osservanza (completando il documento con un importo che il ricorrente ha riconosciuto in un secondo tempo come parte integrante del testo contrattuale) esclude la necessità di proporre la querela di falso. La ravvisata mancata aderenza della censura al decisum destina quindi la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490). Parimenti carente di aderenza alla decisione impugnata risulta essere il primo motivo. L'affermazione della Corte di merito per cui la querela di falso non poteva essere proposta, in assenza di riempimento absque pactis risulta essere spesa per entrambi i contratti: sia per quello del 2002, che per quello del 2006. Ben si intende, allora, come il rilievo, svolto dalla Corte di appello a pag. 5 della sentenza, secondo cui <da fideiussione era prodotta già nel fascicolo monitorio» abbia il valore di una motivazione ad abundantiam e sia, come tale, non impugnabile (Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380; Cass. 5 giugno 2007, n. 13068). Peraltro, il mezzo di censura si limita a sostenere che l'originale della scrittura privata del 14 marzo 2006 fu prodotta con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., senza nulla argomentare a confutazione dell'opposta conclusione cui è pervenuta la Corte distrettuale. 3. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro Sez. VI - RG 26467/2020 camera di consiglio 22.10.2021 6 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della