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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01255/2023

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12122/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Donatello, n. 71. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 10148/33/2015, depositata in data 16 novembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Alla società [OSCURATO:SOCIETA]. veniva notificato l’avviso di accertamento n.

REF03T203132, per l’anno di imposta 2003, mediante cui si rideterminava il suo reddito complessivo ai fini IRPEG, IRAP e IVA.

Segnatamente, si contestava la deducibilità di alcuni costi, ritenuti relativi ad operazioni oggettivamente Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IVA e altro, IRAP 2003 inesistenti, per un importo complessivo di € 774.279,00 (costi indeducibili per fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti con indebita detrazione di IVA e quote di ammortamento emesse a fronte di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti).

2. Avverso detto avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p.

Napoli; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n. 10274/28/2014, rigettava il ricorso della contribuente, confermando l’atto impugnato.

4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania (la stessa veniva dichiarata fallita in data 18/05/2015 dal Tribunale di Napoli; si costituiva in giudizio la Curatela); si costituiva anche l’ufficio f inanziario, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della pronuncia di prime cure. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 10148/33/2015 , depositata in data 16 novembre 2015, respingeva il gravame della contribuente, confermando l’operato del giudice di prime cure.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la Curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”).

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dai commi 130 e 131 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208), oltre che del comma 131 dello stesso art. 1 della l. n. 208 del 2015, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l'accertamento era stato legittimamente emesso entro il termine decadenza operando il cosiddetto termine doppio anche in mancanza di una denuncia per un reato tributario.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha sostanzialmente omesso di motivare sulla imputazione al conto patrimoniale, con conseguente deduzione per l’intero come costi sulle operazioni qualificate come inesistenti e non in base alle quote di ammortamento.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 81, 102 ss. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione un costo non portato in deduzione ovvero nella misura in cui è stato oggetto di ammortamento in quanto patrimonializzato.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessi esame e pronuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione al giudicato formatosi per altra annualità; violazione dell’art. 2909 cod. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto conto del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della C.t.r. della Campania n. 416/46/13.

2. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, va delibato il motivo afferente all’operatività del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della C.t.r. campana confermativa della decisione della C.t.p. di Napoli n. 361/23/12 che il ricorrente ha prospettato come di accoglimento dell'eccezione sollevata in ordine alla infondatezza del recupero relativo alla voce ammortamento ricerca e sviluppo per gli anni 2001 e 2002 e ciò perché la società aveva ader ito , ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al condono; pertanto, non essendo stato formulato alcun rilievo, non poteva effettuarsi alcun recupero per l'anno 2007 in quanto i dati indicati in dichiarazione e contabilizzati nei registri obbligatori erano da ritenersi definitivi e non più modificabili.

Tale decisione è asserita come passata in giudicato e allegata all’atto di appello da parte della contribuente.

3. Pertanto, va disposto il rinvio a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo d’ufficio della C.t.r. della Campania.

P.Q.M.

Dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso la C.t.r. della Campania mandando alla cancelleria per l’adempi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12122/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Donatello, n. 71. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 10148/33/2015, depositata in data 16 novembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Alla società [OSCURATO:SOCIETA]. veniva notificato l’avviso di accertamento n. REF03T203132, per l’anno di imposta 2003, mediante cui si rideterminava il suo reddito complessivo ai fini IRPEG, IRAP e IVA. Segnatamente, si contestava la deducibilità di alcuni costi, ritenuti relativi ad operazioni oggettivamente Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IVA e altro, IRAP 2003 inesistenti, per un importo complessivo di € 774.279,00 (costi indeducibili per fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti con indebita detrazione di IVA e quote di ammortamento emesse a fronte di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti). 2. Avverso detto avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. Napoli; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n. 10274/28/2014, rigettava il ricorso della contribuente, confermando l’atto impugnato. 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania (la stessa veniva dichiarata fallita in data 18/05/2015 dal Tribunale di Napoli; si costituiva in giudizio la Curatela); si costituiva anche l’ufficio f inanziario, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della pronuncia di prime cure. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 10148/33/2015 , depositata in data 16 novembre 2015, respingeva il gravame della contribuente, confermando l’operato del giudice di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la Curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”). La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dai commi 130 e 131 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208), oltre che del comma 131 dello stesso art. 1 della l. n. 208 del 2015, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l'accertamento era stato legittimamente emesso entro il termine decadenza operando il cosiddetto termine doppio anche in mancanza di una denuncia per un reato tributario. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha sostanzialmente omesso di motivare sulla imputazione al conto patrimoniale, con conseguente deduzione per l’intero come costi sulle operazioni qualificate come inesistenti e non in base alle quote di ammortamento. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 81, 102 ss. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione un costo non portato in deduzione ovvero nella misura in cui è stato oggetto di ammortamento in quanto patrimonializzato. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessi esame e pronuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione al giudicato formatosi per altra annualità; violazione dell’art. 2909 cod. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto conto del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della C.t.r. della Campania n. 416/46/13. 2. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, va delibato il motivo afferente all’operatività del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della C.t.r. campana confermativa della decisione della C.t.p. di Napoli n. 361/23/12 che il ricorrente ha prospettato come di accoglimento dell'eccezione sollevata in ordine alla infondatezza del recupero relativo alla voce ammortamento ricerca e sviluppo per gli anni 2001 e 2002 e ciò perché la società aveva ader ito , ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al condono; pertanto, non essendo stato formulato alcun rilievo, non poteva effettuarsi alcun recupero per l'anno 2007 in quanto i dati indicati in dichiarazione e contabilizzati nei registri obbligatori erano da ritenersi definitivi e non più modificabili. Tale decisione è asserita come passata in giudicato e allegata all’atto di appello da parte della contribuente. 3. Pertanto, va disposto il rinvio a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo d’ufficio della C.t.r. della Campania. P.Q.M. Dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso la C.t.r. della Campania mandando alla cancelleria per l’adempi
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