CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen. per impugnare la sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 19 giugno 2016, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa in ordine ai delitti di estorsione, lesioni aggravate e porto di arma (coltello), fatti commessi in Bologna il 17 gennaio 2014. La difesa del ricorrente aveva osservato che, al momento della celebrazione del processo dinanzi al Tribunale di Bologna, fosse esistente uno stato di forza maggiore che gli aveva impedito di venire a conoscenza dello stesso e di impugnare la relativa sentenza in considerazione dello stato di detenzione patita in Romania nel 2016. La Corte territoriale ha osservato che la documentazione prodotta dalla difesa - in tal senso la sentenza emessa dall'autorità giudiziaria rumena n. 103/2017 che aveva condannato l'imputato il 31 maggio 2017 e da cui emergeva la contestuale presenza del medesimo durante il processo - dimostrava come il ricorrente, proprio nelle more del processo e del periodo in cui decorrevano i termini per proporre l'impugnazione della sentenza resa dal Tribunale bolognese, non fosse in stato di detenzione, escludendo la ricorrenza della forza maggiore idonea a giustificare la mancata impugnazione della decisione. 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di un unico motivo deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge, in relazione all'art. 175 cod. proc. pen. I Giudici di appello avrebbero travisato le allegazioni difensive fondando la decisione reiettiva dell'istanza di restituzione nel termine sull'erronea circostanza che al momento del processo davanti il Tribunale di Bologna l'imputato non fosse detenuto in Romania, omettendo invece di prendere in considerazione che la causa di forza maggiore che impediva all'imputato di impugnare la sentenza italiana fosse costituita dalla sua sottoposizione al procedimento penale rumeno che gli aveva impedito di rientrare in Italia, nonché di poter interagire con il proprio difensore e avere contezza del procedimento in corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile 2. Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui la situazione di forza maggiore che giustifica la restituzione nel termine, costituisce un particolare impedimento che deve essere connotato dal carattere dell'assolutezza - sì da rendere vano ogni sforzo dell'uomo per superarlo - e derivante da cause esterne a lui non imputabili (Sez. 6, n. 26833 del 24/3/2015, Manzara, Rv. 263841; Sez. 5, n. 2103 del 01/05/1999, Macrì, Rv. 214178; Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, Zarrella, Rv. 207387). In ordine alla volontaria emigrazione, questa Corte ha escluso, proprio facendo riferimento al rigoroso rispetto del citato principio, che la stessa non possa integrare un caso di forza maggiore, essendo tale evenienza connessa ad una L/7 libera scelta di vita dell'imputato, non irreversibile e suscettibile di essere temporaneamente interrotta (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706). Anche l'espulsione e la residenza all'estero dell'istante, quest'ultima evenienza pertinente nella valutazione del caso in esame, sono state ritenute circostanze che non configurano una ipotesi di forza maggiore, visto che l'allontanamento dallo Stato, in genere, non impedisce la facoltà di impugnare la decisione mediante deposito dell'atto presso un agente consolare all'estero oppure la spedizione dell'atto con raccomandata, ai sensi degli art. 582 e 583 cod. proc. pen. (sul punto cfr. Sez. 6, n. 15739 del 28/2/2018, Daja, rv. 272774; Sez. 5, n. 21200 del 20/12/2016, dep. 2017, Celhaka, Rv. 269922). Grava in ogni caso sul richiedente ex art. 175 cod. proc. pen., che rappresenta un'ipotesi di forza maggiore, l'onere di allegare e documentare le ragioni che hanno determinato un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (per tutte, Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278706). 3. La Corte di appello, avverso la richiesta formulata ex art. 175 cod. proc. pen. che metteva in evidenza come durante il periodo interessato al processo ed il trascorrere dei termini per impugnare la sentenza il ricorrente fosse detenuto in Romania (testualmente: «nel 2016, anno in cui si è celebrato il processo penale in questione e soprattutto è stata emessa la sentenza di condanna, il richiedente è stato detenuto in Romania per altra causa e pertanto lo stesso non ha potuto partecipare al processo e nemmeno interagire con il difensore al me di comunicare la volontà i impugnare la sentenza Li»), ha fornito corretta risposta, affrontando specificamente e confutando il tema introdotto nell'istanza: le stesse allegazioni del Grafian non documentavano lo stato di detenzione in Romania nel 2016, limitazione alla libertà che aveva avuto inizio successivamente all'udienza a seguito della quale era stato ritenuto responsabile e condannato alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione. Solo in sede di ricorso il ricorrente introduce la differente tematica con cui deduce, non più lo stato di detenzione asseritamente sofferto nel periodo corrispondente al processo celebratosi in Italia e pervenuto a sentenza di primo grado passata in giudicato, ma la niente affatto sovrapponibile situazione venutasi a creare con la sua sottoposizione a processo in Romania che gli avrebbe impedito di avere contatti con l'avvocato d'ufficio e di rientrare in Italia per la prospettata necessità di essere presente e partecipare a quel procedimento, censurando la parte della motivazione che non aveva dato conto di tale evenienza; detta tematica, in quanto mai sottoposta al vaglio dei giudici di merito, non è deducibilità in sede di legittimità.4. Deve, nondimeno, osservarsi che le ragioni addotte in ordine alla prospettata impossibilità di impugnare la sentenza, per quanto sopra detto in ordine alla sussistenza del requisito del caso fortuito o della forza maggiore, la cui ricorrenza è onere del ricorrente provare con idonea allegazione, non sono fondate: nessuna preclusione ad impugnare la sentenza ovvero ad avere contatti con il difensore sussiste allorché un soggetto, sottoposto a procedimento penale all'estero nell'ipotesi, non gli sia consentito un allontanamento dal territorio di quella nazione, visto che, salvo ulteriori e non palesate ragioni, è sempre possibile contattare il difensore, sia esso di ufficio che di fiducia, contatto non precluso dall'eventuale impossibilità di rientrare in Italia. 5. Non può fuorviare, ai fini della decisione, la circostanza che il ricorrente abbia dedotto, unitamente all'impossibilità di impugnare, l'impossibilità di partecipare al processo, doglianza che trova la sua naturale tutela nel differente strumento processuale previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., dovendosi ritenere ormai estraneo quello della richiesta di restituzione nel termine ad impugnare la sentenza di primo grado che ha subito, a seguito di interpolazione normativa, un drastico ridimensionamento. Ed infatti, questa Corte nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992), ha statuito che, mentre l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen. (norma abrogata dall'art. 1, comma 70, I. 23 giugno 2017 entrata in vigore dal 3 agosto 2017 che ha lasciato in pari data il posto a identica disposizione inserita nell'art. 629-bis cod. proc. pen. con il successivo comma 71 della citata disposizione), si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente. La nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato (già art. 625-ter cod. proc. pen., ora sostituito dall'art. 629-bis cod. proc. pen.), regola gli effetti di atti processuali successivi alla sua entrata in vigore, mentre quelli precedenti sono regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro verificazione. 6. Nel caso in esame la decisione di condanna del Tribunale di Bologna è stata adottata a seguito della dichiarazione di assenza avvenuta in data 28 novembre 2016 ex art. 420-bis cod. proc. pen. con conseguente impossibilità di applicare, con riferimento alle dedotte questioni connesse alla mancata conoscenza del procedimento, che tra l'altro non hanno formato oggetto di specifica ed articolata deduzione, la disposizione previdente dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. Né sarebbe stato possibile per la Corte di merito riqualificare l'istanza di restituzione nel termine nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. vista la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il principio di conservazione enunciato dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (v. Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282566 e Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269665); tanto più che nel caso di specie deve essere rilevata la carenza degli elementi essenziali ai fini dell'ammissibilità del rimedio, quali la presentazione personale o per mezzo di difensore munito di procura speciale del ricorso (Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, dep. 2021, H., Rv. 280346). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro