CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02183/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina che ha dichiarato inammissibile, poiché presentato oltre i termini previsti dalla legge, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa in data 9 marzo 2023 dal Tribunale di Messina; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione delle norme processuali penali di cui all'art. 546, lett. b) e g) cod. proc. pen., assumendo che debba esser dichiarata la nullità della sentenza di primo grado perché è assente l'indicazione della data di emissione di essa è inammissibile poiché non censura in alcun modo la ratio decidendi del provvedimento impugnato; il che esime dal dilungarsi che esso è, comunque, manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, «in tema di nullità della sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti» (Sez. 3, n. 19156 del 13/12/2017, G., Rv. 273196 - 01) e, nella specie, l'incipit della sentenza di primo grado indica la data in cui è stata pronunciata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il