CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15519/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla applicabilità al caso di specie della scriminante di cui all'ad 54 cp, mentre il secondo motivo, peraltro dedotto in termini di -feeteettal3iiitèrgenericità ( perché non si evidenziano le ragioni di criticità rispetto all'assunto accusatorio che avrebbero giustificato il sollecitato accertamento), si lega ad una rinnovazione istruttoria implicitamente respinta dalla Corte del merito alla luce della compiutezza del dato probatorio acquisito ( si veda quanto evidenziato alla pagina 3, primo capoverso della decisione gravata) e infine il terzo motivo mette in gioco un tema ( la concessione delle attenuanti generiche) palesemente inconferente ( giacchè le stesse sono già state riconosciute dal primo giudice) 1 mentre la motivazione resa sul bilanciamento in termini equivalenza tra circostanze ( liaddove si intenda riferire la doglianza a tale diverso profilo) appare immune da vuoti o incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore delila Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 20