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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 aprile 2021

Cassazione n. 21317/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17026/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.819/2021 depositata il 16/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione incombono sul ricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 15.000,00. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 21317/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris