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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15851/2023

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tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 4669/2017 , pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia pubblicata i l 15 novembre 2017; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. Il contribuente richiedeva il rimborso di quanto versato a titolo di IRAP (anni dal 2008 al 2013) sostenendo l’assenza di una autonoma organizzazione.

A fronte del silenzio rifiuto dell’amministrazione lo stesso proponeva ricorso, e la CTP lo Oggetto: irap autonoma org professionista respingeva.

La sentenza di primo grado veniva poi confermata dalla CTR adìta in sede d’appello.

2. Ricorre in cassazione il contribuente affidandosi a due motivi.

L’Agenzia non ha spiegato difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” oltre il termine preveduto.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia nullità della sentenza per motivazione perplessa e incomprensibile, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.

1.1. La Corte nell’esaminare il motivo deve tener conto del suo effettivo contenuto, aldilà della relativa rubricazione.

Orbene, nella specie, appare evidente che la censura operata dalla difesa del contribuente attenga (quantomeno) anche ad una violazione di legge laddove il giudice d’appello ha individuato nella mera entità dei costi in confronto ai compensi, nonché nella disponibilità di due studi professionali, il presupposto per riconoscere la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

In proposito,questa Corte ha già affermato che “In tema d'IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista (nella specie promotore finanziario monomandatario), atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo" (Cass.02/04/2020, n. 7652), e ancora “"anche una spesa consistente riferita all'acquisto di un macchinario indispensabile per l'esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell'acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’ esercizio dell'attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale c/o dalla professionalità del lavoratore autonomo" (Cass. 547/2016).

Nella specie, dunque, la CTR non si è conformata a tali principi, deducendo dalla mera entità dei costi rispetto ai compensi, nonché dal dato della presenza di due studi professionali, la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

Il motivo dev’essere dunque accolto.

2. Col secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

In particolare, la CTR non avrebbe esaminato “correttamente e debitamente” tutta la documentazione prodotta (dichiarazione dei redditi e registro dei beni ammortizzabili).

L’accoglimento del precedente motivo assorbe l’esame del presente.

3. Il ricorso merita dunque accoglimento, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 4669/2017 , pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia pubblicata i l 15 novembre 2017; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Il contribuente richiedeva il rimborso di quanto versato a titolo di IRAP (anni dal 2008 al 2013) sostenendo l’assenza di una autonoma organizzazione. A fronte del silenzio rifiuto dell’amministrazione lo stesso proponeva ricorso, e la CTP lo Oggetto: irap autonoma org professionista respingeva. La sentenza di primo grado veniva poi confermata dalla CTR adìta in sede d’appello. 2. Ricorre in cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. L’Agenzia non ha spiegato difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” oltre il termine preveduto. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia nullità della sentenza per motivazione perplessa e incomprensibile, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. 1.1. La Corte nell’esaminare il motivo deve tener conto del suo effettivo contenuto, aldilà della relativa rubricazione. Orbene, nella specie, appare evidente che la censura operata dalla difesa del contribuente attenga (quantomeno) anche ad una violazione di legge laddove il giudice d’appello ha individuato nella mera entità dei costi in confronto ai compensi, nonché nella disponibilità di due studi professionali, il presupposto per riconoscere la sussistenza di un’autonoma organizzazione. In proposito,questa Corte ha già affermato che “In tema d'IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista (nella specie promotore finanziario monomandatario), atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo" (Cass.02/04/2020, n. 7652), e ancora “"anche una spesa consistente riferita all'acquisto di un macchinario indispensabile per l'esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell'acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’ esercizio dell'attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale c/o dalla professionalità del lavoratore autonomo" (Cass. 547/2016). Nella specie, dunque, la CTR non si è conformata a tali principi, deducendo dalla mera entità dei costi rispetto ai compensi, nonché dal dato della presenza di due studi professionali, la sussistenza di un’autonoma organizzazione. Il motivo dev’essere dunque accolto. 2. Col secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. In particolare, la CTR non avrebbe esaminato “correttamente e debitamente” tutta la documentazione prodotta (dichiarazione dei redditi e registro dei beni ammortizzabili). L’accoglimento del precedente motivo assorbe l’esame del presente. 3. Il ricorso merita dunque accoglimento, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provv
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