CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 26395/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Palermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 12.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5,D.Lgs 286/98; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo l'omessa notifica del decreto al difensore, la nullità del decreto di citazione, la nullità della sentenza per lesione del diritto dell'imputato a partecipare al processo e il vizio di motivazione sull'affermazione résponsabilità; Rilevato che la Corte d'Appello ha disposto la trasmissione alla Corte di Cassazione in quanto, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 274/2000, in assenza di parte civile ed essendo la pena solo pecuniaria, la sentenza è inappellabile; Rilevato che l'atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d