CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17442/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza n. 1058/23 del Tribunale di Catanzaro del 11/07/2023 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; sentito per l'indagato resistente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha annullato per assenza di gravi indizi di colpevolezza quella del 07/06/2023 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'accusa provvisoria di partecipazione all'associazione di 'ndrangheta cd. dei papaniciari di Crotone (art. 416-bis cod. pen.), ordinando la liberazione dell'indagato se non detenuto per altro. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, che deduce vizi congiunti di motivazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., lamentando la mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a carico dell'indagato, la omessa correlazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali con i principi di diritto programmaticamente esposti e l'erronea enfatizzazione di un elemento di giudizio eccentrico rispetto all'ipotesi d'accusa, costituito dall'inesistenza di 'vantaggi reciproci' tra indagato e cosca di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Sotto l'apparente deduzione di un vizio di legge riferito all'art. 192 cod. proc. pen., il ricorrente Pubblico Ministero chiede a questa Corte di legittimità di rivalutare nel merito (cautelare) il compendio delle risultanze investigative già ritenuto insufficiente dal Tribunale a fondare un quadro di gravità indiziaria a carico dell'indagato. Il motivo risulta oltre tutto declinato sostanzialmente in fatto, implicando un apprezzamento diretto delle emergenze indiziarie certamente eccentrico rispetto all'ambito proprio del vaglio di legittimità. Rileva il Collegio che è l'esito della valutazione rimessa al Tribunale - secondo cui il fatto che l'indagato fosse titolare della società SERRAL, incaricata della gestione degli steward all'interno dello stadio comunale di Crotone, non ne implicava necessariamente la partecipazione alla 'ndrina dei papaniciari, non anche perché nessuno dei collaboratori di giustizia l'aveva con sicurezza confermata (pag. 7 ord.) - l'obiettivo reale delle censure e in definitiva la motivazione articolata a sostegno nell'ordinanza impugnata. Tuttavia, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), il che deve dirsi certamente avvenuto nel caso in esame. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Co