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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34363/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.S. [OSCURATO:PERSONA] P.T. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE di APPELLO di MILANO.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per la parte civile, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] C:ERQUA, che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile e liquidazione delle spese processuali come da nota depositata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] "Eredi di [OSCURATO:PERSONA]" s.s., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Lodi, in data 21/11/2017, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle truffe in danno della predetta società ascritte loro perché il fatto non sussiste), deducendo plurimi difetti di motivazione e travisamenti delle prove. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato da soggetto non legittimato.

1. Nell'epigrafe del ricorso, il difensore che lo ha sottoscritto richiama la procura speciale allegata all'atto di appello, che però riguardava espressamente soltanto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Lodi.

2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la parte civile ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto del grado elevato della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione sempl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.S. [OSCURATO:PERSONA] P.T. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE di APPELLO di MILANO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per la parte civile, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] C:ERQUA, che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile e liquidazione delle spese processuali come da nota depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] "Eredi di [OSCURATO:PERSONA]" s.s., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Lodi, in data 21/11/2017, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle truffe in danno della predetta società ascritte loro perché il fatto non sussiste), deducendo plurimi difetti di motivazione e travisamenti delle prove. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato da soggetto non legittimato. 1. Nell'epigrafe del ricorso, il difensore che lo ha sottoscritto richiama la procura speciale allegata all'atto di appello, che però riguardava espressamente soltanto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Lodi. 2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la parte civile ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto del grado elevato della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione sempl
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