CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23244/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 27 dicembre 20 24 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il sequestro preventivo di denaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) perché ritenuto profitto del reato di truffa; il Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 31 gennaio 2025, rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo. 2. A vverso l’ordinan z a propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 2.1.mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito del periculum in mora, per cui si imponeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; 2.2. mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni concernenti la mancata individuazione del profitto netto sequestrabile. 3.Il ricorso è inammissibile. 4. Si deve infatti ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante,Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01). Nel caso in esame, si deve rilevare che il ricorso è stato apparentemente proposto per violazione di legge, ma in realtà non si confronta affatto con la motivazione del Tribunale che, alle pagine 2 e 3 dell’ordinanza impugnata, ha esaurientemente motivato sulla sussistenza del periculum in mora e sulla quantificazione del profitto, per cui il motivo di ricorso è inammissibile per la sua genericità. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall’art. 325 cod.proc. pen . 5.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore de lla Cassa delle ammende. Così d