CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024
Cassazione n. 10540/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non è consentito in quanto «in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico» (cfr. Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare al curriculum criminale, le ragioni della mancata sostituzione (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.