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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 35101/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 13/06/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 20/10/2020, ha concesso la sospensione condizionale della pena all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed al contempo ha confermato la condanna alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 420-ter cod. pen. conseguente al rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente dato conto delle ragioni per cui l'istanza di rinvio è stata ritenuta tardiva dal primo giudice; l'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il difensore del ricorrente ha avanzato l'istanza di rinvio solo il giorno precedente alla data di trattazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonostante il legale fosse a conoscenza fin dal 22 giugno 2020 del concomitante impegno professionale presso una diversa [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di merito hanno, pertanto, applicato correttamente l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la tempestività della comunicazione dell'istanza di rinvio va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579 - 01; Sez. 2, n. 47159 del 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277802; Sez. 4, n. 6567 del 31/01/2023, Pittirollo, non massimata) Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa e l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. è generico ed aspecifico; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 13/06/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 20/10/2020, ha concesso la sospensione condizionale della pena all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed al contempo ha confermato la condanna alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 420-ter cod. pen. conseguente al rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente dato conto delle ragioni per cui l'istanza di rinvio è stata ritenuta tardiva dal primo giudice; l'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il difensore del ricorrente ha avanzato l'istanza di rinvio solo il giorno precedente alla data di trattazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonostante il legale fosse a conoscenza fin dal 22 giugno 2020 del concomitante impegno professionale presso una diversa [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito hanno, pertanto, applicato correttamente l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la tempestività della comunicazione dell'istanza di rinvio va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579 - 01; Sez. 2, n. 47159 del 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277802; Sez. 4, n. 6567 del 31/01/2023, Pittirollo, non massimata) Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa e l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. è generico ed aspecifico; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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