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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 51748/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie del Belgio, che l'avevano richiesta con mandato di arresto europeo al fine del suo perseguimento per reati in materia di stupefacenti.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo dei difensori di fiducia, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla violazione dei diritti fondamentali del consegnando (art. 606, lett. b ed e cod. proc. pen.) La Corte di appello ha omesso di motivare sulla questione sollevata dalla difesa in ordine al regime cautelare belga per i soggetti non residenti.

Questione che veniva a introdurre profili nuovi e diversi rispetto a quelli affrontati dalla Corte di legittimità con la sentenza citata in motivazione.

Si era allegato un parere legale che attestava che l'assenza di residenza in Belgio costituisce una presunzione di fatto del pericolo di fuga e nel caso del ricorrente verrebbe ad aggirare il sistema dei controlli periodici, che teoricamente il sistema belga prevede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Preliminarmente va rammentato che il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 22 legge n. 69 del 2005 è ammesso solo per violazione di legge e che in sede di legittimità non sono in ogni caso denunciabili vizi della motivazione (anche sub specie dell'omessa motivazione) in ordine a questioni di diritto, dovendosi piuttosto scrutinare la fondatezza e la rilevanza della questione giuridica sottoposta al giudice del merito (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

3. Esaminato, pertanto, il ricorso in questa prospettiva, i motivi non superano il vaglio di ammissibilità.

Da quanto sostiene il ricorrente, il sistema processuale del Belgio non contiene presunzioni legali per giustificare il pericolo di fuga delle misure cautelari, ma è la giurisprudenza di tale Stato a valorizzare "situazioni di fatto" (quali la mancata residenza nello Stato) per dimostrare tale pericolo, non consentendo alla difesa di offrire prova contraria e rendendo pertanto immodificabile lo status cautelare dell'indagato.

Tale profilo peraltro è sostenuto dal ricorrente in termini generici che non consentono alcun controllo sulla rilevanza della questione in particolare ordine al carattere assoluto di detta presunzione.

Nell'allegata memoria, il legale che difende il ricorrente nel procedimento in Belgio, si è infatti limitato ad affermare tale assunto, senza citare alcuna sentenza della cassazione belga o anche di corti sovranazionali a sostegno della prospettazione difensiva.La questione appare in ogni caso anche aspecifica, visto che lo stesso legale ha rappresentato che, secondo la legislazione belga, le ragioni della misura cautelare non potevano limitarsi al pericolo di fuga, ma dovevano basarsi necessariamente "anche" sulla tutela della sicurezza pubblica (nel caso in esame il provvedimento cautelare risulterebbe motivato infatti anche sulla "gravità dei fatti").

Pertanto, stando alla memoria difensiva, è sufficiente per ottenere la revisione del regime cautelare la dimostrazione della insussistenza o attenuazione della prima delle suddette esigenze.

Né può rilevare la modalità di accertamento di tale esigenza (secondo il legale generica ed astratta), in quanto non si è in presenza di un difetto strutturale del sistema processuale belga, ma solo di una critica sulla concreta motivazione del provvedimento cautelare.

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle autorità giudiziarie del Belgio, che l'avevano richiesta con mandato di arresto europeo al fine del suo perseguimento per reati in materia di stupefacenti. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo dei difensori di fiducia, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla violazione dei diritti fondamentali del consegnando (art. 606, lett. b ed e cod. proc. pen.) La Corte di appello ha omesso di motivare sulla questione sollevata dalla difesa in ordine al regime cautelare belga per i soggetti non residenti. Questione che veniva a introdurre profili nuovi e diversi rispetto a quelli affrontati dalla Corte di legittimità con la sentenza citata in motivazione. Si era allegato un parere legale che attestava che l'assenza di residenza in Belgio costituisce una presunzione di fatto del pericolo di fuga e nel caso del ricorrente verrebbe ad aggirare il sistema dei controlli periodici, che teoricamente il sistema belga prevede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Preliminarmente va rammentato che il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 22 legge n. 69 del 2005 è ammesso solo per violazione di legge e che in sede di legittimità non sono in ogni caso denunciabili vizi della motivazione (anche sub specie dell'omessa motivazione) in ordine a questioni di diritto, dovendosi piuttosto scrutinare la fondatezza e la rilevanza della questione giuridica sottoposta al giudice del merito (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 3. Esaminato, pertanto, il ricorso in questa prospettiva, i motivi non superano il vaglio di ammissibilità. Da quanto sostiene il ricorrente, il sistema processuale del Belgio non contiene presunzioni legali per giustificare il pericolo di fuga delle misure cautelari, ma è la giurisprudenza di tale Stato a valorizzare "situazioni di fatto" (quali la mancata residenza nello Stato) per dimostrare tale pericolo, non consentendo alla difesa di offrire prova contraria e rendendo pertanto immodificabile lo status cautelare dell'indagato. Tale profilo peraltro è sostenuto dal ricorrente in termini generici che non consentono alcun controllo sulla rilevanza della questione in particolare ordine al carattere assoluto di detta presunzione. Nell'allegata memoria, il legale che difende il ricorrente nel procedimento in Belgio, si è infatti limitato ad affermare tale assunto, senza citare alcuna sentenza della cassazione belga o anche di corti sovranazionali a sostegno della prospettazione difensiva.La questione appare in ogni caso anche aspecifica, visto che lo stesso legale ha rappresentato che, secondo la legislazione belga, le ragioni della misura cautelare non potevano limitarsi al pericolo di fuga, ma dovevano basarsi necessariamente "anche" sulla tutela della sicurezza pubblica (nel caso in esame il provvedimento cautelare risulterebbe motivato infatti anche sulla "gravità dei fatti"). Pertanto, stando alla memoria difensiva, è sufficiente per ottenere la revisione del regime cautelare la dimostrazione della insussistenza o attenuazione della prima delle suddette esigenze. Né può rilevare la modalità di accertamento di tale esigenza (secondo il legale generica ed astratta), in quanto non si è in presenza di un difetto strutturale del sistema processuale belga, ma solo di una critica sulla concreta motivazione del provvedimento cautelare. 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 2
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