CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03881/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 24742 / 20 1 4 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a , per procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 18 -controricorrente - avverso la sentenza n. 13 24 / 2014 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 12 marzo 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9 gennaio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] a r.l. propose ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano per l’annullamento della cartella esattoriale n. 06820120138072011000, emessa a seguito di liquidazione automatica, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, del [OSCURATO:PERSONA] 2009 per l’anno d’imposta 2008. Con detta cartella, l’Amministrazione aveva provveduto al recupero delle compensazioni che la società aveva indebitamente effettuato, per complessivi € 596.440,00, ritenendo sussistente un proprio credito d’imposta- maturato ai sensi dell’art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388 ed esposto nel richiamato [OSCURATO:PERSONA] quale eccedenza residua dell’anno precedente - e che l’Ufficio aveva,invece, ritenuto inesistente . La CTP accolse il ricorso. 2. Il successivo appello , proposto dall’Agenzia delle entrate innanzi alla CTR della Lombardia,fu respinto. I giudici regionali osserv arono in premessa che la società contribuente era stata costituita il 17 dicembre 2007 a seguito di cessione di ramo d’azienda da parte di tale [OSCURATO:SOCIETA]., e che ciò aveva comportato il contestualeconferimento di crediti d’imposta anteriormente maturati su investimenti; di qui il rilievo che aveva originato la cartella, poiché la società aveva iniziato la propria attività a far data dal 31 dicembre 2007, ed era così impossibile che essa avessematurato crediti anteriori al 1° gennaio 2008. Poste tali premesse, affermarono che, poiché il rilievo consisteva in un diniego nel merito del credito d’imposta, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad una rettifica mediante l’emissione di un avviso di recupero motivato ai sensi dell’art. 1, comma 421, della l. 30 dicembre 2004, n. 411, e non con la semplice applicazione dell’art. 36 - bis del d.P.R. n. 600/1973; il potere esercitato, infatti, era ascrivibile all’esercizio della funzione accertativa, non espressivo della mera potestà liquidatoria. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate conricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L a società intimata ha depositato controricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione finanziaria denunzia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 8 della l. 10 ottobre 2000, n. 322, dell’art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e «dei principi generali in materia di cessione di crediti di imposta verso l’amministrazione finanziaria e di credito di imposta e di sgravio dei ruoli». Secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe errat o nel ritenere insussistenti i presupposti per il recupero del credito con la procedura di cui al citato art. 36-bis, poiché la società non aveva mai dichiarato la sussistenza del credito d’imposta prima di compilare il [OSCURATO:PERSONA] 2009, né tantomeno notificato o comunicato all’Ufficio la circostanza dell’avvenuta cessione; conseguentemente, doveva ritenersi che il recupero avesse avuto origine da un errore materiale della contribuente. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Com’è noto, questa Corte ritiene da tempo che la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 sia consentita solo quando il dovuto si determina tramite un semplice controllo della dichiarazione cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo, e non anche quando vadano risoltequestioni giuridiche. In tal senso, e a titolo esemplificativo, il ricorso all’iscrizione diretta è stato escluso per il caso di negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa (Cass. n. 7960/2019; Cass. n. 14949/2018; Cass. n. 5785/2018; Cass. n. 11292/ 2016; Cass. n. 5318/2012). 2.2. Con riferimento all’esposizione di crediti di imposta non spettanti, è stato osservato che l’art. 36-bis, comma 2, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 prevede che il controllo automatizzato possa applicarsi anche a tale fattispecie, sulla base dei dati edegli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria; in termini generali, pertanto, l’iscrizionea ruolo di un credito di imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi postula, per la sua legittimità, che l’U fficio abbia verifica to la correttezza della suddetta indicazione(cfr. Cass. n. 29582/2018). Ove, tuttavia, tale verifica abbia comportatoil disconoscimento del credito esposto nella dichiarazione dei redditi, il recupero non può avere luogo mediante emissione di una cartella di pagamento, comportando verifiche e valutazioni giuridiche che impongono la previa emissione di motivato avviso di verifica (v. Cass. n. 20643/2021, Cass. n. 9247/2019; Cass. n. 30791/2018; Cass. n. 4539/2013). La sentenza d’appello si è conformata a tali indicazioni ed è pertanto esente dal vizio denunziato. 3. L’infondatezza dell’unico motivo di ricorso ne comporta il rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. n. 1778/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, che liquida in € 10.000,00, oltre ad €200,00 per esborsi, al rimborso dell