CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18063/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona n.693/2026 depositata il23/01/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23 aprile 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 3933/2026Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 18063/2026Data pubblicazione 05/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Laura Tricomi