CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20603/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 127/2024,depositata il 22/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21402/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 20603/2026Data pubblicazione 18/06/2026Maurizio [OSCURATO:SOCIETA], in proprio e quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di agenzia di assicurazioni con mandatodella [OSCURATO:PERSONA], evocava, dinanzi al Tribunale di Salerno, AntonellaRinaldo, unica addetta alla contabilità con deleghe bancarie, perché,accertatone il compimento di più illeciti (oggetto anche di giudizio penaleper falso e appropriazione indebita), consistenti nella falsificazione diestratti conto e contabilità per far apparire eseguiti pagamenti maiavvenuti, nell’occultamento di prelievi per coprire ammanchi di cassa enell’emissione di assegni con firma falsa in favore di sé stessa, parenti ocreditori personali, fosse condannata al risarcimento dei danni nellamisura di euro 200.000,00. Il Tribunale, con la sentenza n. 1145/2022,rigettava le domande attoree, compensava le spese di lite e poneva lespese di CTU a carico di entrambe le parti.Con sentenza n. 127/2024, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato ilgravame proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto parzialmentequello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per l’effetto, ha condannato laRinaldo al pagamento della somma di euro 38.759,82 a titolo dirisarcimento danni, oltre agli interessi, e al pagamento delle spese dientrambi i gradi del giudizio e delle spese di CTU in favore della [OSCURATO:SOCIETA]Avverso detta decisione il [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di amministratore e legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto ricorso percassazione basato su tre motivi, cui ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2105 c.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché degliartt. 1224 e segg. c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.Numero registro generale 21402/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 20603/2026Data pubblicazione 18/06/2026La Corte d’appello ha liquidato il danno nell’importo di euro 38.759,82,limitandosi tuttavia a riconoscere i meri interessi legali dalla domanda alsoddisfo, senza considerare che, trattandosi di un debito di valore e non divaluta, sarebbe stata necessaria la rivalutazione monetaria.Segnatamente, il ricorrente sostiene che, avendo la Corte territorialericonosciuto non solo la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], ma anche che ladomanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era volta a ottenere larestituzione di pagamenti indebiti di somme di denaro effettuatidall’amministratore della società alla dipendente e che, di conseguenza,l’obbligazione non aveva natura di restituzione di un indebito oggettivo(art. 2033 c.c.), bensì di danno emergente conseguenteall’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, il giudiceavrebbe dovuto d’ufficio provvedere alla rivalutazione del credito. Alriguardo la parte ricorrente richiama il principio affermato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, “In tema di inadempimento diobbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiatospettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gliinteressi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno dellaverificazione dell’evento dannoso, poiché l’obbligazione di risarcimento deldanno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al paridell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debitonon di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che ilcreditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”(Cass. 27/12/2022, n. 37798). Ha rilevato che la Corte d’appello diSalerno non ha fornito alcuna ragione giustificativa per il riconoscimentodei soli interessi legali, omettendo di motivare il discostamento da unprincipio pacifico in materia di risarcimento del danno.2. Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta l’omessa econtraddittoria motivazione su un punto decisivo della decisione, inriferimento all’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 21402/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 20603/2026Data pubblicazione 18/06/2026La Corte d’appello, nell’esaminare la documentazione prodotta dai tecnici— in specie quella a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], basata anche sullaconsulenza tecnica del dott. [OSCURATO:PERSONA] resa in sede penale — haaffermato: “Non possono essere comprese, tra le entrate provenienti dallaGlauco [OSCURATO:SOCIETA]., quelle indicate nella consulenza tecnica del pubblicoministero (dott. [OSCURATO:PERSONA]), consistenti in sei assegni bancari tratti sui contidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] all’ordine della [OSCURATO:PERSONA].a.s. nel periodo da dicembre 2003 a febbraio 2004 per un totale di euro6.040,31 (prospetto pag. 15 della Ctu). Rileva, infatti, il Ctu che, nonavendo a disposizione gli estratti del conto corrente n. 60830.08 intestatoalla [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, non èpossibile riscontrare l’effettivo incasso da parte di [OSCURATO:PERSONA]”. Percontro, la medesima Corte ha riconosciuto come pagamento effettuatodalla [OSCURATO:PERSONA] in favore della società [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro30.220,13 uscito dal conto personale della [OSCURATO:PERSONA] e versato tramiteassegni bancari a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel periodo dal26.4.2002 al 7.10.2003.Tale ragionamento è denunciato dal ricorrente come intrinsecamentecontraddittorio: la Corte territoriale ha escluso dal computo del danno seiassegni emessi verso la società [OSCURATO:PERSONA] (riferibili alla [OSCURATO:PERSONA]),sostenendo che non vi fosse prova dell’effettivo incasso poiché mancavanogli estratti del conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA]. Per converso,ha decurtato dal debito della [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 30.220,13,nonostante lo stesso CTU avesse ammesso che non era stato possibileriscontrare l’effettivo incasso di tali somme da parte della società permancanza dei relativi estratti conto: lo stesso fatto, cioè la mancanzadegli estratti conto – in questo si sostanzia la censura- avrebbedanneggiato la [OSCURATO:PERSONA], in un caso, ma favorito la [OSCURATO:PERSONA], nell’altro.3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in riferimento all’art. 360, 1°Numero registro generale 21402/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 20603/2026Data pubblicazione 18/06/2026comma, n. 3, c.p.c., per non avere il giudice a quo tenuto conto dellasomma di euro 68.700,00, corrispondente a versamenti in contanti sulconto personale della [OSCURATO:PERSONA] tra il 2002 e il 2004.In particolare, si duole che la Corte territoriale non abbia ritenutoindicativi di una presunzione i seguenti elementi indiziari: a) dettiversamenti non potevano essere lo stipendio (pagato via bonifico), gliincassi giornalieri dell’agenzia non venivano versati integralmente inbanca, l’importo dei versamenti (euro 2.000/3.000 mensili) eraincompatibile con il reddito della dipendente (euro 1.200,00).Aggiunge che la conclusione della Corte territoriale sarebbe carente econtraria ai fatti accertati dal Tribunale di Salerno nella sentenza n.1145/2022, ove si evidenziava che: “Le giustificazioni addotte dallaconvenuta [...] non la esoneravano dalle responsabilità su di essaincombenti, in ragione dal ruolo della stessa svolto, ossia di esclusivaaddetta alla contabilità ordinaria della società [...] nella specie: lariscossione di assegni emessi per il pagamento di premi assicuratividirettamente sul conto della [OSCURATO:SOCIETA]. [...] e l’omessa registrazion[e] dioperazioni sul libro giornale o la registrazione di operazioni inesistenti [...]tutto ciò tralasciando la redazione del falso estratto conto sottopostoall’ispettore in sede di controllo”. Il giudice di prime cure aveva aggiuntoinoltre che: “La convenuta si era sostanzialmente ingerita nella gestionedella società, amministrandone le risorse senza, tuttavia, attendere aiprincipi minimi della contabilità a cui era preposta”. Il ricorrente concludeche la Corte d’appello abbia errato nel non considerare tali elementi gravi,precisi e concordanti ai fini del ragionamento presuntivo: la comprovatainfedeltà, la falsificazione di firme, la mancata corrispondenza tra entrateaziendali e versamenti bancari, la sproporzione tra lo stipendio delladipendente ed i versamenti in contanti effettuati sul suo conto personaleavrebbero dovuto condurre a un diverso approdo decisionale.Numero registro generale 21402/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 20603/2026Data pubblicazione 18/06/20264. Prima di procedere con lo scrutinio dei motivi di ricorso vannoesaminate le eccezioni di inammissibilità dello stesso formulate dallaRinaldo.4.1. Quanto all’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, latesi della controricorrente è che, essendo stato notificato il ricorso tramiteposta elettronica certificata il 23 settembre 2024 (ultimo giorno utile) edessendo stata detta notifica ricevuta alle ore 23.14, facendo applicazionedell’art. 147 c.p.c., nel testo modificato dalla [OSCURATO:PERSONA] - a mentedel quale le notificazioni a mezzo PEC possono essere eseguite senza limitidi orario e si intendono perfezionate per il notificante nel momento in cui ègenerata la ricevuta di accettazione e per il destinatario nel momento incui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima ègenerata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, lanotificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7 del giornosuccessivo – “Poiché nel caso di specie il 23.09.24 era l’ultimo giorno perla notifica del ricorso e la notifica è stata ricevuta dal destinatario alle ore23.14, è di tutta evidenza che la ricevuta di avvenuta consegna è statagenerata tra le 21 e le 7 del mattino successivo, sicché la notificazione siintende perfezionata per la deducente sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle ore07.00 del 24.09.24, allorché il termine era scaduto”.La eccezione va disattesa.Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che,con l’ordinanza n. 32091 del 20/11/2023, hanno preso atto che la Cortecostituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septiesdel d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b),d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita conmodalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giornoNumero registro generale 21402/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 20603/2026Data pubblicazione 18/06/2026successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”,osservando che “il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21risulta … introdotto (attraverso il richiamo dell’art. 147 c.p.c.), nella primaparte del censurato art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 allo scopo ditutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in unafascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto acontinuare a controllare la propria casella di posta elettronica” e che ciòspiega “la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui ilperfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 delgiorno successivo”, ma non giustifica “la corrispondente limitazione neltempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale— senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo deldestinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta — viene,invece, impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare lapropria difesa: termine che l’art. 155 c.p.c. computa a giorni e che, nelcaso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanottedell’ultimo giorno” (Corte cost. sent. n. 75 del 9 aprile 2019); ciò posto,appare chiaro dalla formulazione della norma, nel testo risultante dalladeclaratoria di illegittimità costituzionale, che, nel caso di notificatelematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione delmomento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante,è quello in cui è generata la ricevuta di accettazione (c.d. RAC) da partedel gestore di posta elettronica certificata del mittente e, dunque, nellaspecie, le ore 23.14; tale esegesi trova del resto supporto sia in ragionisistematiche (Corte cost. n. 75 del 2019 richiama in tal senso il confinanteambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali diparte, là dove il comma 7 dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 haprevisto che il “deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta diavvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e siapplicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, delNumero registro generale 21402/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 20603/2026Data pubblicazione 18/06/2026codice di procedura civile”), sia in ragioni di carattere tecnico apparendoevidente che, in sintonia con la ratio del principio della scissione delmomento perfezionativo della notifica, solo la generazione della ricevuta diaccettazione dà conferma dell’avvenuto regolare compimento da parte delmittente/notificante di tutte le attività che allo stesso competono perl’avvio del procedimento notificatorio.Peraltro, per mera completezza, si rileva che il legislatore delegato, con ild.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha aggiunto due commi all’art. 147 c.p.c.(che si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28febbraio 2023), prevedendo che le notificazioni a mezzo posta elettronicacertificata possono essere eseguite senza limiti di orario e si perfezionanoin momenti diversi per il notificante (nel momento in cui è generata laricevuta di accettazione) e per il destinatario (nel momento in cui ègenerata la ricevuta di avvenuta consegna e, se quest’ultima è generatatra le ore 21 e le ore 7 del mattino successivo, alle ore 7).4.2. Va disattesa anche la seconda eccezione di inammissibilità delricorso formulata dalla controricorrente e basata sul fatto che il ricorso siastato introdotto da [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore e legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non quale liquidatore dellasocietà, carica dal medesimo assunta in data 30.12.2009, come risultadalla visura camerale allegata, quindi, anteriormente all’instaurazione delpresente giudizio. Questa Corte ha più volte affermato che il ricorso percassazione proposto dal liquidatore di una società, già amministratoreunico della stessa, il quale abbia erroneamente speso tale sua precedentequalità, deve ritenersi ammissibile, atteso che in tale peculiare caso laidentità della persona fisica, già titolare dei poteri di amministrazione equindi di quelli di liquidazione, impedisce qualsiasi cesura del continuumnei poteri di rappresentanza processuale della società, rendendoirrilevante la errata formale indicazione della qualità rivestita (così Cass.2/08/2025, n. 22325; Cass. 30/09/2016, n. 19385; Cass. 13/12/2010, n.Numero registro generale 21402/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 20603/2026Data pubblicazione 18/06/202625157). Nella specie, è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] era amministratoredella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed è stato nominato liquidatore dellastessa, pertanto non sussiste il denunciato vizio.5. Il primo motivo di ricorso accolto.La censura del ricorrente è fondata su premesse corrette: l’obbligazionedi risarcimento del danno per inadempimento di obbligazioni di fontecontrattuale di natura non pecuniaria costituisce, al pari dell’obbligazionerisarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma divalore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbeconseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersiconto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fraevento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che ilcreditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell’art. 1224,secondo comma, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannosedell’inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con lacorresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazionipecuniarie (cfr. Cass. 19/01/2022, n. 1627; Cass. 20/04/2020, n. 7948;Cass. 7/2/2002, n. 9517; Cass. 31/10/1997, n. 11937).6. Il secondo motivo è infondato.Sussiste contraddittoria motivazione della sentenza del giudice disecondo grado allorché dalla lettura emerga un insanabile contrasto tra leargomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione delprocedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Èindispensabile, cioè, che si sia in presenza di argomentazioni contrastantitali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge ildecisum adottato. Tale vizio non è stato adeguatamente invocato, avendoil ricorrente contestato il modo in cui il giudice di merito ha valutato fatti,prove e mezzi di prova, sollecitandone una diversa valutazione: nellaspecie parte ricorrente, lungi dall’indicare affermazioni tra lorocontraddittorie, si limita a denunziare il diverso peso probatorio assegnatoNumero registro generale 21402/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 20603/2026Data pubblicazione 18/06/2026dal giudice a quo alle conclusioni rassegnate dal CTU quanto al rilievoprobatorio della mancanza degli estratti conto. Peraltro, il vizio dimotivazione troverebbe riscontro nella CTU e precisamente, secondo ilricorrente, nella tabella allegata a p. 46 della stessa. Ora, in disparte laviolazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c., ilvizio di motivazione deve emergere dalla sentenza in sé e per séconsiderata e non dal confronto tra essa ed elementi estrinseci (Cass.,Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053).7. Il terzo motivo è privo di consistenza, perché le censure si risolvono inuna critica al mancato utilizzo del ragionamento presuntivo da parte dellaCorte d’appello da fondarsi sui prospettati indizi denunciati cometrascurati. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, spetta algiudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzionisemplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processologico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge. Per esseresindacabile, il mancato utilizzo del ragionamento presuntivo deve essereprospettato in riferimento all’assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio, non certamente come sola prospettazione di unconvincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito. (Cass.30/06/2025, 17622).Né può fondatamente ritenersi che il giudice a quo sia incorso nellaviolazione degli artt. 2729 e ss. c.c., come ipotizza il ricorrente. Premessoche il ragionamento presuntivo costituisce un iter logico che non è unrisalire all’indietro, ma piuttosto un procedere in avanti verso un’ipotesi daverificare, ovvero verso la dimostrazione di un fatto che è prefiguratocome possibile conclusione dell’inferenza (Cass. 27/05/2024, n. 14788) eche la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità econcordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. costituisce attività riservata in viaesclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass.25/09/2023, n. 27266), deve ribadirsi che la denuncia di violazione o falsaNumero registro generale 21402/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 20603/2026Data pubblicazione 18/06/2026applicazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3,c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise econcordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravitào precisione ai fini dell’inferenza e non anche quando la critica si concretinella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenutaapplicata dal giudice di merito (Cass. 21/03/2022, n. 9054). La censuraper vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamentopresuntivo deve fare emergere l’assoluta illogicità del ragionamentodecisorio, restando escluso che la sola mancata valutazione di unelemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un puntodecisivo (Cass. 26/02/2020, n. 5279). Ai suddetti principi si ècorrettamente attenuta la Corte territoriale, la quale ha preso le mosse daplurimi indizi, la cui gravità, precisione e concordanza non sono inficiatedalle censure del ricorrente, atteso che per la configurazione di unapresunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fattoignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto secondo unlegame di necessarietà assoluta, essendo sufficiente che dal fatto noto siadesumibile univocamente quello ignoto alla stregua di un giudizio diprobabilità basato sull’id quod plerumque accidit (Cass. 15/03/2018, n.6387, v. p. 5-6).8. All’accoglimento del primo motivo, all’inammissibilità del terzo eall’infondatezza del secondo consegue la cassazione della sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello diSalerno, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazionedelle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.MNumero registro generale 21402/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 20603/2026Data pubblicazione 18/06/2026La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il terzo, rigettail secondo. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto conrinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima