CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17667/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 544/2021 depositata il13/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 544 del 2021 della Corte di appello di Palermo, esponendo che: - si era opposto a una cartella di pagamento notificat a da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per il recupero di spese di giustizia conseguenti a una sentenza della Corte di appello penale di Palermo, divenuta irrevocabile, con cui era stato condannato a titolo di favoreggiamento personale; - aveva dedotto, per quanto qui ancora rileva, il vizio di motivazione della cartella e l’erronea determinazione del credito con addebito di spese estranee al reato per cui aveva subìto la condanna; - il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello secondo cui, nella premessa dell’applicabilità dell’art. 535, cod. proc. pen., “ratione temporis” vigente, il deducente non avrebbe dovuto rispondere delle spese non riferibili al processo penale all’esito del quale era stato condannato; resistono con controricorso il Ministero della Giustizia ed [OSCURATO:SOCIETA].; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 535, cod. proc. pen., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il deducente avrebbe dovuto rispondere solo delle spese per il reato oggetto di condanna, ovvero dei reati con connessione qualificata e non solo soggettiva o probatoria ovvero dovuta ad altre opportunità processuali, e così, nel caso, riferibili al reato di tentata estorsione cui era correlato quello di favoreggiamento personale oggetto di statuizione condannatoria, sicché non ci si sarebbe dovuti limitare a escludere solo le spese riferite a diversi processi ovvero a segmenti processuali, come quello afferente alla custodia cautelare, ai quali ricorrente era restato anche soggettivamente estraneo; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, d.P.R. n. 603 del 1972, 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la cartella, primo atto notificato, era immotivata, e la partita di credito di riferimento era relativa a ventuno imputati senza distinzione degli importi, oltre a comprendere un fascicolo successivo alla condanna del deducente, fermo rimanendo che il modello A utilizzato dalla Corte di appello per la verifica delle spettanze non era stato prodotto in giudizio dal deducente e non era allegato alla cartella, sicché la pretesa quale formulata con la cartella era del tutto generica e lesiva dei diritti difensivi; Considerato che il ricorso, i cui motivi possono esaminarsi congiuntamente per connessione, è fondato per quanto di ragione; questa Corte ha chiarito “ex professo” (Cass., 19/12/2022, n. 37138) che: - la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca - sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna- l’errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U.pen., 29/09/2011, n. 491; conf. Cass. pen., 18/03/2016, n. 11604, Cass. pen., 17/12/2019, n. 50974, Cass., 09/07/2020, n. 14598); - fra il giudice penale e il giudice civile non si pongono questioni di competenza (Cass., Sez. U., 06/12/2021, n. 38596), sicché il giudice civile, se davanti a lui si pongono temi riservati alla cognizione del giudice penale, deve rigettare l’opposizione; - dunque, bisogna distinguere: - a) le contestazioni attinenti al “perimetro” della condanna al pagamento delle spese del processo penale oggetto della statuizione condannatoria pronunziata dallo stesso giudice penale – ovvero quelle attinenti alla sussistenza, all’estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata – le quali vanno fatte valere esclusivamente in sede penale (e, quindi, eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del “titolo giudiziale”; - b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell’importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti -ivi incluse quelle relative alla “contabile” riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna in scrutinio in sede penale- le quali possono essere oggetto di opposizione all’esecuzione, non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di autoliquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva; - all’imputato sono addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale, edeventualmente quelle relative a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell’art. 535 cod. proc. pen. ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma, secondo quanto osservato dalla Corte territoriale peraltro senza censure, dal momento che l’obbligazione di pagamento delle spese processuali penali (solidale in base al testo abrogato dell’art. 535 citato e attualmente, invece, di carattere parziario) deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o – nel regime antecedente alle modifiche dell’art. 535 menzionato intervenute nel 2009 – per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da un’unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale, come correttamente ricorda parte ricorrente (Cass. pen., 08/09/2010, n. 32979, Cass. pen., 23/04/2019, n. 17410); - la cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia derivanti da una condanna emessa in sede penale, non presuppone la notificazione del titolo esecutivo, ma deve contenere l’indicazione comprensibile della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l’importo preteso a tale titolo; essa non deve invece necessariamente indicare le specifiche modalità con cui è avvenuta l’attività di “autoliquidazione” di dette spese, in via amministrativa, da parte dell’ente creditore, attraverso l’attività dei funzionari e degli organi competenti, ai sensi degli artt. 211 o 227- bis e ter del T.U.S.G., nella formulazione temporalmente vigente (cfr. Cass., 30/01/2019, n. 2553); - correlativamente, il debitore potrà, in sede di opposizione all’esecuzione, contestare la suddetta “autoliquidazione” delle spese in via amministrativa e potrà farlo anche limitandosi ad affermare (purché lo faccia senza mettere direttamente in discussione il contenuto e la portata della decisione di condanna pronunciata dal giudice penale) che l’importo preteso sulla base della stessa condanna penale è stato liquidato in misura eccessiva, senza a sua volta dover necessariamente specificare in dettaglio le ragioni di tale eccessività, non essendo logicamente possibile pretendere in sede di opposizione a una cartella di pagamento che indichi il solo importo richiesto per spese di giustizia e non le modalità della relativa liquidazione, una dettagliata specificazione delle contestazioni relative proprio alle – non indicate – modalità della suddetta liquidazione; - nel giudizio di opposizione, sarà onere dell’ente creditore (ovvero dell’agente della riscossione, laddove l’ente creditore non sia parte del giudizio stesso e non sia da quest’ultimo chiamato a parteciparvi), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell’“an”, ma contestabile nel “quantum”, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell’ente creditore stesso, non solo specificare in modo compiuto e comprensibile i presupposti e le modalità dell’autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l’attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere il giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate ai reati come sopra detto in rilievo; il debitore opponente, a questo punto, in relazione alle allegazioni e alla documentazione prodotta dall’ente creditore, potrà dettagliare le proprie contestazioni, senza che in tal modo si possa ritenere ampliato l’oggetto della domanda iniziale; - ladd ove, per la totale carenza o la radicale insufficienza della documentazione fornita dall’ente creditore o dall’agente della riscossione in relazione all’attività amministrativa di liquidazione delle spese di giustizia, al giudice dell’opposizione esecutiva sia impossibile effettuare l’indicata verifica in ordine al corretto svolgimento di detta attività, anche con riguardo alla pertinenza delle spese oggetto d’intimazione ai reati in rilievo, non potrà che essere accolta l’opposizione (ed è opportuno ribadire, in proposito, che l’agente della riscossione può chiamare in giudizio l’ente creditore, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, laddove ritenga, ma, se non provvede a tanto, deve ritenersi onerato di acquisire presso lo stesso tutta la documentazione necessaria a sostenere in giudizio l’azione di riscossione e a contestare l’opposizione del debitore, anche quella eventualmente in possesso della amministrazione creditrice); - al contrario, laddove la relativa documentazione sia prodotta, risulti adeguata e completa e il debitore opponente, ciò nondimeno, non specifichi adeguatamente le proprie contestazioni in ordine alla correttezza della liquidazione o, comunque, non lo faccia in modo puntuale, oltre che fondato in diritto, l’opposizione non potrà essere accolta; ora, la sentenza in questa sede impugnata fa riferimento, per l’individuazione della formazione del credito, alle spese «in dettaglio indicate nel campione formato dall’Ufficio giudiziario (c.d. Modello A allegato alla cartella e prodotto nel giudizio)»; fatta questa premessa, però, si afferma l’esclusione delle sole «partite di spesa non riferibili al processo penale» all’esito del quale l’opponente fu condannato; e così esclude le spese riferite a sentenze «che, sebbene scaturite dall’unico procedimento penale…a carico di [OSCURATO:PERSONA] [condannato per la tentata estorsione] e altri, non riguardano l’imputato [OSCURATO:PERSONA]» ma diversi soggetti; specifica il Collegio di merito che dovevano addebitarsi allo [OSCURATO:PERSONA] le spese «dei giudizi che lo hanno visto coinvolto, vale a dire quelle sostenute nel corso delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica e dalla polizia giudiziaria che hanno portato all’arresto di alcune persone per mafia e alla celebrazione dei due processi anche a carico dell’appellante» odierno ricorrente (pagg. 15-16 della sentenza gravata); in altri termini, e come ribadito ancora dopo dalla sentenza, la Corte di appello ha espunto solo le spese riferibili ad altri processi, ma non ha compiuto la verifica della pertinenza delle spese, nell’ambito del processo esitato nella condanna anche di [OSCURATO:PERSONA], al reato oggetto di condanna ovvero di connessione qualificata e da ritenere tale senza contestazioni; la Corte territoriale ha dunque proceduto a un accertamento su presupposti errati “in iure”, per come esplicitamente enunciati nella stessa decisione oggetto del presente ricorso; il ricorso va pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del pre