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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2021

Cassazione n. 38658/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di BEEZEr Torino il 19 gennaio 2021 ha inte- gralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Novara 1'11 settembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di spaccio cocaina, eroina e metadone, fatto commesso il 14 febbraio 2019, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, operata la diminu- zione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. La difesa si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale, in ragione del mancato riconoscimento della finalità di consumo personale, e non già di cessione ad altri, della detenzione delle sostanze stupefacenti.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La riferita doglianza è assertiva, generica e meramente reiterativa di tema già posto nell'atto di appello e già affrontato e risolto - con sufficiente, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata) incen- trata sulla compresenza di più sostanze droganti, di tre bilancini elettronici, di cui uno in auto ed un uno in camera da letto, di pellicola di cellophane, sempre con- servata in camera da letto, circostanze che, in uno con l'assenza di attività lavo- rativa, ha indotto i decidenti di merito a ritenere, con motivazione che non risulta non manifestamente illogica, la destinazione alla cessione o anche alla cessione.

Poiché il ricorrente non instaura un confronto effettivo con tale motivazione, l'impugnazione risulta aspecifica.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di BEEZEr Torino il 19 gennaio 2021 ha inte- gralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Novara 1'11 settembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di spaccio cocaina, eroina e metadone, fatto commesso il 14 febbraio 2019, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, operata la diminu- zione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. La difesa si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale, in ragione del mancato riconoscimento della finalità di consumo personale, e non già di cessione ad altri, della detenzione delle sostanze stupefacenti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La riferita doglianza è assertiva, generica e meramente reiterativa di tema già posto nell'atto di appello e già affrontato e risolto - con sufficiente, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata) incen- trata sulla compresenza di più sostanze droganti, di tre bilancini elettronici, di cui uno in auto ed un uno in camera da letto, di pellicola di cellophane, sempre con- servata in camera da letto, circostanze che, in uno con l'assenza di attività lavo- rativa, ha indotto i decidenti di merito a ritenere, con motivazione che non risulta non manifestamente illogica, la destinazione alla cessione o anche alla cessione. Poiché il ricorrente non instaura un confronto effettivo con tale motivazione, l'impugnazione risulta aspecifica. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de
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