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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 17474/2022

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a seguente ORDINANZA k re C-T--ufC,t [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 71 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1301/2/2014, depositata il 4 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] e, riconvocato il Collegio, del 13 maggio 2022; [OSCURATO:PERSONA]: - il [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 4 marzo 2014, di reiezione dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui erano stati rideterminati gli imponibili ai fini dell'i.v.a. per l'anno 2002, erano state liquidate le maggiori imposte non versate e irrogate le relative sanzioni; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l'Ufficio, preso atto della presentazione di una dichiarazione «in bianco», aveva ricostruito i ricavi e il valore della produzione valorizzando le risultanze del bilancio di esercizio e di altra documentazione contabile, nonché delle evidenze derivanti dall'esame delle movimentazioni monetarie; - il giudice di appello ha disatteso l'appello del contribuente sottolineando, in particolare, la tempestiva notifica dell'atto impositivo, la sussistenza delle ragioni di urgenza idonee a fondare il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, settimo comma,

I. 27 luglio 2000, n. 212, e, nel merito, la correttezza dell'accertamento operato dall'Ufficio; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - ~Tè-Z.On cori It - uricarsu-i-~—del l e Entrata; - il pubblico ministero conclude chiedendo l'accoglimento del quarto motivo e il rigetto dei restanti; - la ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]: non sussistono i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio, avuto riguardo alla necessità di affrontare la questione di diritto, di particolare rilevanza, relativa alla compatibilità dell'applicazione congiunta - e con effetto cumulativo - della disposizione che prevede il raddoppio degli ordinari termini di decadenza per l'accertamento (art. 37, comma 24, d.l. n. 223 del 2006) e di quella che dispone la proroga biennale di tali termini (art. 10, primo comma, I.n. 289 del 2002 P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 dicembre 2021 - 13 maggio 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA k re C-T--ufC,t [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 71 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1301/2/2014, depositata il 4 marzo 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] e, riconvocato il Collegio, del 13 maggio 2022; [OSCURATO:PERSONA]: - il [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 4 marzo 2014, di reiezione dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui erano stati rideterminati gli imponibili ai fini dell'i.v.a. per l'anno 2002, erano state liquidate le maggiori imposte non versate e irrogate le relative sanzioni; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l'Ufficio, preso atto della presentazione di una dichiarazione «in bianco», aveva ricostruito i ricavi e il valore della produzione valorizzando le risultanze del bilancio di esercizio e di altra documentazione contabile, nonché delle evidenze derivanti dall'esame delle movimentazioni monetarie; - il giudice di appello ha disatteso l'appello del contribuente sottolineando, in particolare, la tempestiva notifica dell'atto impositivo, la sussistenza delle ragioni di urgenza idonee a fondare il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, settimo comma, I. 27 luglio 2000, n. 212, e, nel merito, la correttezza dell'accertamento operato dall'Ufficio; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - ~Tè-Z.On cori It - uricarsu-i-~—del l e Entrata; - il pubblico ministero conclude chiedendo l'accoglimento del quarto motivo e il rigetto dei restanti; - la ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]: non sussistono i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio, avuto riguardo alla necessità di affrontare la questione di diritto, di particolare rilevanza, relativa alla compatibilità dell'applicazione congiunta - e con effetto cumulativo - della disposizione che prevede il raddoppio degli ordinari termini di decadenza per l'accertamento (art. 37, comma 24, d.l. n. 223 del 2006) e di quella che dispone la proroga biennale di tali termini (art. 10, primo comma, I.n. 289 del 2002 P.Q.M. La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 dicembre 2021 - 13 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]