Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23125/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ì( N. 26003/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune difensore, con un unico atto, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per non aver il giudice di merito dato atto in motivazione del criterio con cui ha valutato gli elementi ai fini della determinazione della pena.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

2. L'unico motivo di ricorso proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché assolutamente generico ed afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla deter- minazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato correttamente conto della valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo la congruità della pena inflitta in primo grado — che si scosta dal minimo edittale — rispetto all'entità del fatto sulla base dell'en- tità del profitto conseguito e della condotta successiva alla commissione del fatto, consistente nella fuga protratta per due chilometri da parte degli imputati nono- stante l'inseguimento delle forze dell'ordine.

Va ricordato, infatti, che la determinazione della misura della pena tra il mi- nimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della ese- guita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costi- tuisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il che non è nel caso che ci occupa.N. 26003/2023 R.G.

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ì( N. 26003/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune difensore, con un unico atto, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per non aver il giudice di merito dato atto in motivazione del criterio con cui ha valutato gli elementi ai fini della determinazione della pena. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. L'unico motivo di ricorso proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché assolutamente generico ed afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla deter- minazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato correttamente conto della valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo la congruità della pena inflitta in primo grado — che si scosta dal minimo edittale — rispetto all'entità del fatto sulla base dell'en- tità del profitto conseguito e della condotta successiva alla commissione del fatto, consistente nella fuga protratta per due chilometri da parte degli imputati nono- stante l'inseguimento delle forze dell'ordine. Va ricordato, infatti, che la determinazione della misura della pena tra il mi- nimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della ese- guita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costi- tuisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il che non è nel caso che ci occupa.N. 26003/2023 R.G. 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa dell
Sentenza Cassazione n. 23125/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris