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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 13450/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 del GIP TRIBUNALE di VELLETRII dato avviso alle parti ;) : udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], averso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. con cui gli era stata applicata la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 comma 4 del d.P.R. 309/1990, è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che pertanto itip il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 del GIP TRIBUNALE di VELLETRII dato avviso alle parti ;) : udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], averso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. con cui gli era stata applicata la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 comma 4 del d.P.R. 309/1990, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto itip il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensor
Sentenza Cassazione n. 13450/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris