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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26300/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18018-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - Oggetto R.G.N. 18018/2022 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC avverso la sentenza n. 693/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 983/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 2.3.22 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato dovuti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] i contributi per l’anno 2009 per l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS, ritenendo non prescritto il credito relativo (per effetto della proroga del termine per il versamento al 6 luglio 2010); ha inoltre ritenuto dovute le sanzioni per evasione contributiva, in ragione della mancata iscrizione alla gestione e mancata compilazione dl quadro RR nella dichiarazione fiscale.

Avverso tale sentenza ricorre il professionista per due motivi, illustrati da memoria; l’INPS ha depositato procura speciale.

All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito delladecisione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per aver ritenuto applicabile la proroga del termine di versamento sebbene si trattasse di contribuente minimo non oggetto alla presentazione degli studi di settore ed aderente al regime dei c.d. minimi ai fini dell’applicabilità del termine prorogato per il versamento di imposte e contributi.

Il secondo motivo lamenta l’applicazione delle sanzioni dell’evasione contributiva ed invoca la sentenza Corte costituzionale n. 104 del 2022.

Il primo motivo è infondato: questa Corte (Cass. 18380 e 18382/22) ha già ritenuto che,giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss.,

I. n. 244/2007 (Cass. n. 10273/2021).

In materia, è intervenuta la sentenza della Cort e Costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.I 6 luglio 2011, n. 98 conv. in I. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Questa Corte ha già esaminato la questione delle sanzioni all’esito della citata pronuncia costituzionale, ritenendo (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17970 del 03/06/2022, Rv. 664855 - 01) che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili dai professionisti che non hanno corrisposto i contributi alla gestione separata per l'anno di che trattasi.

La richiamata pronuncia ha infatti affermato che, in tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata INPS, lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza della buona fede dell'avvocato che, negando l'obbligo contributivo, non aveva versato la contribuzione pretesa, dichiarando comunque non dovute le sanzioni, alla luce della pronunzia della Corte cost. n. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore).

La sentenza impugnata va cassata in parte qua, in accoglimento del secondo motivo del ricorso.

Decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per l'anno 2009.

Le spese dell’intero processo possono essere compensate in considerazione della sopravvenienza della pronuncia costituzionale in corso di causa e della soccombenza reciproca. p.q.m. accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alle sanzioni e dichiara che nulla il contribuente deve per sanzioni per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18018-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - Oggetto R.G.N. 18018/2022 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC avverso la sentenza n. 693/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 983/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 2.3.22 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato dovuti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] i contributi per l’anno 2009 per l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS, ritenendo non prescritto il credito relativo (per effetto della proroga del termine per il versamento al 6 luglio 2010); ha inoltre ritenuto dovute le sanzioni per evasione contributiva, in ragione della mancata iscrizione alla gestione e mancata compilazione dl quadro RR nella dichiarazione fiscale. Avverso tale sentenza ricorre il professionista per due motivi, illustrati da memoria; l’INPS ha depositato procura speciale. All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito delladecisione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per aver ritenuto applicabile la proroga del termine di versamento sebbene si trattasse di contribuente minimo non oggetto alla presentazione degli studi di settore ed aderente al regime dei c.d. minimi ai fini dell’applicabilità del termine prorogato per il versamento di imposte e contributi. Il secondo motivo lamenta l’applicazione delle sanzioni dell’evasione contributiva ed invoca la sentenza Corte costituzionale n. 104 del 2022. Il primo motivo è infondato: questa Corte (Cass. 18380 e 18382/22) ha già ritenuto che,giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., I. n. 244/2007 (Cass. n. 10273/2021). In materia, è intervenuta la sentenza della Cort e Costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.I 6 luglio 2011, n. 98 conv. in I. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Questa Corte ha già esaminato la questione delle sanzioni all’esito della citata pronuncia costituzionale, ritenendo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17970 del 03/06/2022, Rv. 664855 - 01) che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili dai professionisti che non hanno corrisposto i contributi alla gestione separata per l'anno di che trattasi. La richiamata pronuncia ha infatti affermato che, in tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata INPS, lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza della buona fede dell'avvocato che, negando l'obbligo contributivo, non aveva versato la contribuzione pretesa, dichiarando comunque non dovute le sanzioni, alla luce della pronunzia della Corte cost. n. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore). La sentenza impugnata va cassata in parte qua, in accoglimento del secondo motivo del ricorso. Decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per l'anno 2009. Le spese dell’intero processo possono essere compensate in considerazione della sopravvenienza della pronuncia costituzionale in corso di causa e della soccombenza reciproca. p.q.m. accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alle sanzioni e dichiara che nulla il contribuente deve per sanzioni per i
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