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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15033/2026

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e di appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 24 marzo 2025 il Tribunale di Messina giudicava AgostinoTuzzi colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 99, secondo comma, 110 cod. pen., 10 e14 legge 14 ottobre 1974, n. 497), B (artt. 99, secondo comma, 110 cod. pen., 10 e 14 leggen. 497 del 1974), C (art. 648 cod. pen.), D (art. 697 cod. pen.) ed E (art. 699 cod. pen.),unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali l’imputato veniva condannato allapena di tre anni e due mesi di reclusione.L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamentodelle spese processuali.2.

Con sentenza emessa il 19 novembre 2025 la Corte di appello di Messina,pronunciandosi sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisioneappellata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato in un anno, diecimesi di reclusione e 3.600,00 euro di multa.La sentenza impugnata, nel resto, veniva confermata.3.

I fatti di reato contestati ai capi A, B, C e D traevano origine dall’arresto in flagranzadi reato di [OSCURATO:PERSONA], eseguito dai carabinieri della Stazione di Mandanici il 6 dicembre2023, che, nell’espletamento di un’attività di controllo del territorio, svolta nelle campagne diPagliara, individuavano l’imputato, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], mente, dopo avereparcheggiato l’autovettura targata CY818SSM, a bordo del quale viaggiavano, stavaapprontando l’attrezzatura necessaria per una battuta di caccia.Nel corso del controllo eseguito dai militari, il ricorrente veniva trovato in possesso dellearmi compiutamente descritte nei capi A, B, C e D, nonostante fosse stato investito deldivieto di detenere armi e munizioni, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Messina il 16luglio 1998, che traeva il suo fondamento dalla condanna riportata dall’imputato per i reati dicui agli artt. 337 , 368 e 639-bis cod. pen.All’esito del controllo eseguito dai Carabinieri della Stazione di Mandanici, inparticolare, [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato in possesso di un fucile doppietta calibro 16; di209 cartucce di varie marche; di un coltello a serramanico della lunghezza di 31 centimetri.Si accertava, inoltre, che il fucile doppietta calibro 16, recante numero di matricola4750, descritto ai capi A e B, era intestato alla defunta [OSCURATO:PERSONA], anche se l’imputato,interrogato sul punto, non era in grado di riferire quale fosse la provenienza dell’arma.

Ilricorrente, infatti, riferiva che il fucile in questione gli era stato consegnato da un terzo, che, asua volta, l’aveva ricevuto da un parente della stessa [OSCURATO:PERSONA].Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato AgostinoTuzzo veniva condannato alle pene di cui in premessa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.

Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva ilvizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito ritenuto ildelitto di detenzione del fucile da caccia calibro 16, contestato al capo A, assorbito in quellodi porto in luogo pubblico, contestato al capo B, sebbene dal compendio probatorioemergeva la contemporaneità delle due condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA], che imponeva diriconoscere l’assorbimento invocato.Osserva il Collegio che l’assunto difensiva è smentito dalle emergenze processuali, cheimpongono di escludere la possibilità di assorbire il delitto di detenzione abusiva del fucilecalibro 16 nel delitto di porto illecito in luogo pubblico, non evincendosi dal compendioprobatorio quali fossero gli elementi sintomatici della contestualità delle due condotte illecite,invocata dalla difesa del ricorrente.La dedotta contestualità delle condotte illecite contestate ai capi A e B, invero, èsmentita dalle evidenze probatorie, esposte a pagina 3 della decisione di primo grado, in cuisi riportava che l’arma detenuta da [OSCURATO:PERSONA] era intestata alla defunta [OSCURATO:PERSONA] eche all’imputato «era stata consegnata da un terzo soggetto che a sua volta riferiva di averlaricevuta dalla summenzionata signora [OSCURATO:PERSONA]».Ne discende che, attesi i vari passaggi che avevano consentito a [OSCURATO:PERSONA] di entrare inpossesso dell’arma, secondo quanto dallo stesso affermato, le conclusioni alle qualigiungeva la Corte di merito appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi allagiurisprudenza di questa Corte, da ultimo, affermata in Sez. 1, n. 277343 del 04/03/2021,Amato, Rv. 281668 - 01, secondo cui: «In tema di reati concernenti le armi, il delittodi porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorsomateriale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto dellamedesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata inprecedenza detenuta».

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo diricorso.3.

Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il secondo motivo diricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non averela Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistentigli elementi costitutivi del reato di cui al capo E, dovendosi ritenere la detenzione del coltelloa serramanico controverso giustificata dall’attività venatoria che, al momento del controlloeseguito dai Carabinieri della Stazione di Mandanici, il ricorrente si apprestava a svolgerecon un altro soggetto.Deve, invero, osservarsi che le deduzioni difensive appaiono smentite dal verbale diarresto in flagranza di reato eseguito il 6 dicembre 2024, dai cui si attestava la «la natura dipugnale dell’oggetto rinvenuto nella disponibilità dell’imputato […]», rispetto al quale nonerano emersi elementi idonei a sconfessare tale descrizione.Né il ricorrente, al di là delle mere asserzioni difensive, ha fornito indicazioni tali daconsentire di ritenere il coltello sequestrato dai militari destinato allo svolgimento di un’attivitàvenatoria svolta lecitamente; liceità che, al contrario, deve escludersi, alla luce del fatto cheTuzzi veniva trovato in possesso delle armi descritte nei capi A, B, C e D, nonostante fossestato investito del divieto di detenere armi e munizioni, emesso nei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA] il 16 luglio 1998.Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di merito è rispettosodelle emergenze processuali e conforme al principio di diritto affermato da Sez. 4, n. 49769del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878 - 01, secondo cui: «Il “giustificato motivo” del porto deglioggetti di cui all’art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975 n. 110, ricorre solo quandoparticolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentalilecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, allecondizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzionedell’oggetto».Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.4.

Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 24 marzo 2025 il Tribunale di Messina giudicava AgostinoTuzzi colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 99, secondo comma, 110 cod. pen., 10 e14 legge 14 ottobre 1974, n. 497), B (artt. 99, secondo comma, 110 cod. pen., 10 e 14 leggen. 497 del 1974), C (art. 648 cod. pen.), D (art. 697 cod. pen.) ed E (art. 699 cod. pen.),unificati sotto il vincolo della continuazione, per i quali l’imputato veniva condannato allapena di tre anni e due mesi di reclusione.L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamentodelle spese processuali.2. Con sentenza emessa il 19 novembre 2025 la Corte di appello di Messina,pronunciandosi sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisioneappellata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato in un anno, diecimesi di reclusione e 3.600,00 euro di multa.La sentenza impugnata, nel resto, veniva confermata.3. I fatti di reato contestati ai capi A, B, C e D traevano origine dall’arresto in flagranzadi reato di [OSCURATO:PERSONA], eseguito dai carabinieri della Stazione di Mandanici il 6 dicembre2023, che, nell’espletamento di un’attività di controllo del territorio, svolta nelle campagne diPagliara, individuavano l’imputato, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], mente, dopo avereparcheggiato l’autovettura targata CY818SSM, a bordo del quale viaggiavano, stavaapprontando l’attrezzatura necessaria per una battuta di caccia.Nel corso del controllo eseguito dai militari, il ricorrente veniva trovato in possesso dellearmi compiutamente descritte nei capi A, B, C e D, nonostante fosse stato investito deldivieto di detenere armi e munizioni, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Messina il 16luglio 1998, che traeva il suo fondamento dalla condanna riportata dall’imputato per i reati dicui agli artt. 337 , 368 e 639-bis cod. pen.All’esito del controllo eseguito dai Carabinieri della Stazione di Mandanici, inparticolare, [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato in possesso di un fucile doppietta calibro 16; di209 cartucce di varie marche; di un coltello a serramanico della lunghezza di 31 centimetri.Si accertava, inoltre, che il fucile doppietta calibro 16, recante numero di matricola4750, descritto ai capi A e B, era intestato alla defunta [OSCURATO:PERSONA], anche se l’imputato,interrogato sul punto, non era in grado di riferire quale fosse la provenienza dell’arma. Ilricorrente, infatti, riferiva che il fucile in questione gli era stato consegnato da un terzo, che, asua volta, l’aveva ricevuto da un parente della stessa [OSCURATO:PERSONA].Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato AgostinoTuzzo veniva condannato alle pene di cui in premessa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva ilvizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito ritenuto ildelitto di detenzione del fucile da caccia calibro 16, contestato al capo A, assorbito in quellodi porto in luogo pubblico, contestato al capo B, sebbene dal compendio probatorioemergeva la contemporaneità delle due condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA], che imponeva diriconoscere l’assorbimento invocato.Osserva il Collegio che l’assunto difensiva è smentito dalle emergenze processuali, cheimpongono di escludere la possibilità di assorbire il delitto di detenzione abusiva del fucilecalibro 16 nel delitto di porto illecito in luogo pubblico, non evincendosi dal compendioprobatorio quali fossero gli elementi sintomatici della contestualità delle due condotte illecite,invocata dalla difesa del ricorrente.La dedotta contestualità delle condotte illecite contestate ai capi A e B, invero, èsmentita dalle evidenze probatorie, esposte a pagina 3 della decisione di primo grado, in cuisi riportava che l’arma detenuta da [OSCURATO:PERSONA] era intestata alla defunta [OSCURATO:PERSONA] eche all’imputato «era stata consegnata da un terzo soggetto che a sua volta riferiva di averlaricevuta dalla summenzionata signora [OSCURATO:PERSONA]».Ne discende che, attesi i vari passaggi che avevano consentito a [OSCURATO:PERSONA] di entrare inpossesso dell’arma, secondo quanto dallo stesso affermato, le conclusioni alle qualigiungeva la Corte di merito appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi allagiurisprudenza di questa Corte, da ultimo, affermata in Sez. 1, n. 277343 del 04/03/2021,Amato, Rv. 281668 - 01, secondo cui: «In tema di reati concernenti le armi, il delittodi porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorsomateriale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto dellamedesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata inprecedenza detenuta». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo diricorso.3. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il secondo motivo diricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non averela Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistentigli elementi costitutivi del reato di cui al capo E, dovendosi ritenere la detenzione del coltelloa serramanico controverso giustificata dall’attività venatoria che, al momento del controlloeseguito dai Carabinieri della Stazione di Mandanici, il ricorrente si apprestava a svolgerecon un altro soggetto.Deve, invero, osservarsi che le deduzioni difensive appaiono smentite dal verbale diarresto in flagranza di reato eseguito il 6 dicembre 2024, dai cui si attestava la «la natura dipugnale dell’oggetto rinvenuto nella disponibilità dell’imputato […]», rispetto al quale nonerano emersi elementi idonei a sconfessare tale descrizione.Né il ricorrente, al di là delle mere asserzioni difensive, ha fornito indicazioni tali daconsentire di ritenere il coltello sequestrato dai militari destinato allo svolgimento di un’attivitàvenatoria svolta lecitamente; liceità che, al contrario, deve escludersi, alla luce del fatto cheTuzzi veniva trovato in possesso delle armi descritte nei capi A, B, C e D, nonostante fossestato investito del divieto di detenere armi e munizioni, emesso nei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA] il 16 luglio 1998.Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di merito è rispettosodelle emergenze processuali e conforme al principio di diritto affermato da Sez. 4, n. 49769del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878 - 01, secondo cui: «Il “giustificato motivo” del porto deglioggetti di cui all’art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975 n. 110, ricorre solo quandoparticolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentalilecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, allecondizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzionedell’oggetto».Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.4. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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