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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 novembre 2023

Cassazione n. 19556/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Isernia ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a diverse condotte di evasione dagli arresti domiciliari, commesse tra 111 ed il 30 agosto 2014.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 157 cod. pen., per non avere il Tribunale tenuto conto che all'imputato fosse stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale tale da rendere il termine di prescrizione per il delitto di evasione pari a 10 anni, ad oggi non decorso.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato e le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. A [OSCURATO:PERSONA] è contestato il delitto di evasione, commesso dall'il al 30 agosto 2014, con recidiva reiterata e infraquinquennale.

La sentenza di primo grado, emessa il 3 novembre 2023, ha ritenuto decorso il termine massimo di prescrizione aumentando il termine ordinario di 6 anni «di un quarto ex art. 161 cod. pen.» e aggiungendo 263 giorni quale periodo di sospensione della prescrizione (per i rinvii dovuti all'adesione del difensore alle astensioni di categoria e 63 giorni per l'emergenza Covid).

Dal calcolo operato nei termini indicati risulta che il Tribunale non ha tenuto conto della contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, non esclusa, che costituendo aggravante ad effetto speciale ex art. 99, quarto comma, cod. pen. incide non solo sul computo del termine-base di prescrizione ordinaria, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., ma anche sull'entità della proroga di detto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'ad 161, secondo comma, cod. pen., sicchè il termine di prescrizione massima è di dieci anni, non ancora scaduto, dovendosi aggiungere 263 giorni di sospensione, come indicato dalla stessa sentenza impugnata.3.

Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Campobasso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Isernia ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a diverse condotte di evasione dagli arresti domiciliari, commesse tra 111 ed il 30 agosto 2014. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 157 cod. pen., per non avere il Tribunale tenuto conto che all'imputato fosse stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale tale da rendere il termine di prescrizione per il delitto di evasione pari a 10 anni, ad oggi non decorso. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato e le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. A [OSCURATO:PERSONA] è contestato il delitto di evasione, commesso dall'il al 30 agosto 2014, con recidiva reiterata e infraquinquennale. La sentenza di primo grado, emessa il 3 novembre 2023, ha ritenuto decorso il termine massimo di prescrizione aumentando il termine ordinario di 6 anni «di un quarto ex art. 161 cod. pen.» e aggiungendo 263 giorni quale periodo di sospensione della prescrizione (per i rinvii dovuti all'adesione del difensore alle astensioni di categoria e 63 giorni per l'emergenza Covid). Dal calcolo operato nei termini indicati risulta che il Tribunale non ha tenuto conto della contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, non esclusa, che costituendo aggravante ad effetto speciale ex art. 99, quarto comma, cod. pen. incide non solo sul computo del termine-base di prescrizione ordinaria, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., ma anche sull'entità della proroga di detto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'ad 161, secondo comma, cod. pen., sicchè il termine di prescrizione massima è di dieci anni, non ancora scaduto, dovendosi aggiungere 263 giorni di sospensione, come indicato dalla stessa sentenza impugnata.3. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Campobasso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Cort
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