CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21558-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di ISCHIA; - intimato - avverso la sentenza n. 8871/24/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La parte contribuente ricorreva avverso ingiunzione di pagamento relativo a TARSU/TIA per l'anno d'imposta 2001; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania ne respingeva l'appello affermando che è pacifica e non contestata la circostanza che l'atto preliminare alla contestata ingiunzione di pagamento, oggetto del presente giudizio, contenente le somme chieste dal comune di Ischia, è stato oggetto di altra lite e che la stessa è stata definita con sentenza passata in cosa giudicata; tale situazione determina l'irretrattabilità della quantificazione del credito del Comune, il cui importo è chiesto con questa ingiunzione e ciò assorbe ogni altra domanda inerente l'inesistenza di attività istruttoria, di carenza di atti prodromici e di motivazione. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente affidandosi ad un unico motivo mentre il comune di Ischia non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c., per essere la motivazione meramente apparente, consistendo la stessa in uno scarno e generico richiamo alla sentenza di primo grado. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte infatti: in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della Ric. 2020 n. 21558 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018); in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020); il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto Ric. 2020 n. 21558 sez. MT - ud. 15-12-2021 -3- storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - affermando che è pacifica la circostanza che l'atto preliminare alla contestata ingiunzione di pagamento, oggetto del presente giudizio, contenente le somme chieste dal comune di Ischia, è stato oggetto di altra lite e che la stessa è stata definita con sentenza passata in cosa giudicata; tale situazione determina l'irretrattabilità della quantificazione del credito del Comune, il cui importo è chiesto con questa ingiunzione e ciò assorbe ogni altra domanda inerente l'inesistenza di attività istruttoria, di carenza di atti prodromici e di motivazione - evidenziando in maniera chiara che, essendo passata in giudicato la sentenza Ric. 2020 n. 21558 sez. MT - ud. 15-12-2021 -4- relativa all'impugnazione dell'atto presupposto, non è più possibile contestare il merito della pretesa del comune di Ischia, ha fornito una motivazione circa il merito della lite ragionevole e coerente, che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale di motivazione di cui all'art. 111 Cost. Il motivo di impugnazione è pertanto infondato e il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituito il comune di Ischia. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così