CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42010/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U-1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA rilevato che il primo motivo con cui si deduce violazione di legge processuale è manifestamente infondato avendo la Corte di appello osservato come corretta si rivelasse la decisione di non concedere il rinvio dell'udienza ,avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che impedivano di ritenere impedito l'imputato, in assenza di documentazione alleg (neppure in sede di appello) in merito; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità/risulta riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame/adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato la consistenza della condotta tesa a reagire all'attività di verbalizzazione di plurime infrazioni dei pubblici ufficiali, rilevando la finalità tesa ad impedire la legittima attività in atto; rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. perni avendo la Corte territoriale evidenziato l'assenza di elementi da valorizzare giudicando la condotta realizzata indicativa della pericolosità e propensione al reato -se)fggr'ar-vità della minaccia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso