Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 14320/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13292-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimati - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA del 01.04.2022 resa nel proc. civ. n. 50301/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.1.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto la cassazione, sulla scorta di due motivi, dell’ordinanza del Tribunale di Roma che ha giudicato tardiva l’opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 dalla stessa Procura proposta avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti all’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale, premesso che dall'estratto storico del fascicolo del procedimento risultava l'annotazione “al visto PM” in data 19 luglio 2018, rilevava che la Procura della Repubblica non aveva dimostrato in quale data -successiva al 19 luglio 2018 e compresa nel termine di trenta giorni antecedenti la proposizione del ricorso (cfr.

C. cost. n. 106/2016) - la stessa avesse avuto conoscenza dell’impugnato decreto di liquidazione; pertanto, ritenendo che l’onere di provare la tempestività dell’opposizione gravasse sull’opponente Procura, aveva giudicato l’impugnazione inammissibile.

Il Ministero della Giustizia e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 18 gennaio 2023, per la quale non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c.; in particolare l’Ufficio ricorrente censura l’ordinanza gravata per aver ritenuto tardiva l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], pur in difetto di prova in ordine alla data in cui il Pubblico Ministero aveva avuto conoscenza di detto decreto.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; in particolare l’Ufficio ricorrente censura l’ordinanza gravata per non aver considerato l’attestazione redatta dal [OSCURATO:PERSONA] dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, versata in atti con la memora depositata dinanzi al Giudice dell’opposizione, nella quale si riferiva che nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata.

Il ricorso va disatteso, in quanto la statuizione di tardività dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Roma in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi conforme a diritto per una ragione ulteriore ed assorbente rispetto a quella spesa nella motivazione dell'ordinanza impugnata e censurata dall'Ufficio ricorrente.

La stessa Procura di Roma, infatti, dà atto che il suddetto decreto di liquidazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fu emesso in data 1 giugno 2018 (pag. 1 del ricorso) e che l'opposizione venne proposta in data 1 ottobre 2020 (pag. 2 del ricorso); l'opposizione fu quindi proposta dopo la scadenza del termine lungo prescritto per le impugnazioni dall’art. 327 c.p.c., il quale è applicabile anche al procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 (tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30432 del 17/10/2022 Rv. 665996; cfr. anche Sez.6 - 2, Ordinanza n. 33590 del 2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n.31007 del 2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33600 del 2022).

Poiché il ricorso contrasta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre una ipotesi di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (cfr.

SSUU n. 7155/2017).

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica (cfr. Cass.35513/2021), sia perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva Trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero, non ricorrono - ai sensi d ell’art. 13 comma 1 - quater del d .P.R. n. 115 del 2002 -i presupposti processuali per il radd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13292-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimati - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA del 01.04.2022 resa nel proc. civ. n. 50301/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.1.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto la cassazione, sulla scorta di due motivi, dell’ordinanza del Tribunale di Roma che ha giudicato tardiva l’opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 dalla stessa Procura proposta avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti all’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale, premesso che dall'estratto storico del fascicolo del procedimento risultava l'annotazione “al visto PM” in data 19 luglio 2018, rilevava che la Procura della Repubblica non aveva dimostrato in quale data -successiva al 19 luglio 2018 e compresa nel termine di trenta giorni antecedenti la proposizione del ricorso (cfr. C. cost. n. 106/2016) - la stessa avesse avuto conoscenza dell’impugnato decreto di liquidazione; pertanto, ritenendo che l’onere di provare la tempestività dell’opposizione gravasse sull’opponente Procura, aveva giudicato l’impugnazione inammissibile. Il Ministero della Giustizia e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 18 gennaio 2023, per la quale non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c.; in particolare l’Ufficio ricorrente censura l’ordinanza gravata per aver ritenuto tardiva l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], pur in difetto di prova in ordine alla data in cui il Pubblico Ministero aveva avuto conoscenza di detto decreto. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; in particolare l’Ufficio ricorrente censura l’ordinanza gravata per non aver considerato l’attestazione redatta dal [OSCURATO:PERSONA] dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, versata in atti con la memora depositata dinanzi al Giudice dell’opposizione, nella quale si riferiva che nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. Il ricorso va disatteso, in quanto la statuizione di tardività dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Roma in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi conforme a diritto per una ragione ulteriore ed assorbente rispetto a quella spesa nella motivazione dell'ordinanza impugnata e censurata dall'Ufficio ricorrente. La stessa Procura di Roma, infatti, dà atto che il suddetto decreto di liquidazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fu emesso in data 1 giugno 2018 (pag. 1 del ricorso) e che l'opposizione venne proposta in data 1 ottobre 2020 (pag. 2 del ricorso); l'opposizione fu quindi proposta dopo la scadenza del termine lungo prescritto per le impugnazioni dall’art. 327 c.p.c., il quale è applicabile anche al procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 (tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30432 del 17/10/2022 Rv. 665996; cfr. anche Sez.6 - 2, Ordinanza n. 33590 del 2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n.31007 del 2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33600 del 2022). Poiché il ricorso contrasta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre una ipotesi di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (cfr. SSUU n. 7155/2017). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica (cfr. Cass.35513/2021), sia perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva Trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero, non ricorrono - ai sensi d ell’art. 13 comma 1 - quater del d .P.R. n. 115 del 2002 -i presupposti processuali per il radd