CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 21534/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Potenza, con la quale è stato convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti del ricorrente in relazione al reato di illecita detenzione di 36,07 grammi di hashish. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, sotto diversi profili, di seguito sinteticamente enunciati. I) L'arresto è stato disposto dal Pubblico ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria; quindi, non è un arresto in flagranza, come si evince dall'allegato verbale di sottoposizione dello Ielpo alla custodia cautelare domiciliare. II) Il reato per cui si procede non consente l'arresto obbligatorio, né sussistono i presupposti per un arresto facoltativo. III) Assenza di qualsiasi elemento sintomatico di possesso di sostanza stupefacente per fini di spaccio, per cui l'arresto non è giustificato dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre considerare che, in fase di convalida dell'arresto o del fermo, il vaglio cui è tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con valutazione ex ante, di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale. Nell'operare tale controllo, il giudice della convalida deve verificare se la polizia giudiziaria, in una situazione indifferibile ed urgente, si sia legittimamente o meno sostituita all'autorità giudiziaria nel comprimere il diritto di libertà personale del cittadino e, per fare ciò, il giudice deve porsi, trattandosi di una verifica che attiene al passato, nella medesima situazione nella quale la polizia giudiziaria ha operato, verificando dal verbale di arresto (o di fermo), che certifica e cristallizza la situazione di fatto e giuridica che ha indotto la polizia giudiziaria ad eseguire la misura precautelare, la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per imporre al cittadino, in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del giudice, un sacrificio della libertà personale (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Rv. 267999 - 01). In sostanza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (cfr., ex pluribus, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 - dep. 2016, Rv. 265885 - 01). È evidente che tale verifica presuppone che il giudice, nel suo provvedimento, dia adeguata motivazione delle ragioni per cui abbia ritenuto di condividere o meno le valutazioni poste a sostegno dell'arresto da parte della polizia giudiziaria, con riguardo a tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini della delibazione di legittimità della disposta misura precautelare. 3. Ebbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, con la quale è stata affermata la ricorrenza delle condizioni di legittimità dell'arresto - avuto riguardo alla riscontrata situazione di fatto accertata dalla polizia giudiziaria: lancio dal finestrino, lato passeggero, di un involucro contenente lo stupefacente, da un veicolo al cui interno, proprio nel lato del passeggero, si trovava il soggetto arrestato - si palesa come logica e corretta in diritto, avendo il giudicante legittimamente compiuto la richiesta verifica di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria, in relazione alla sua sfera di discrezionalità nell'apprezzamento dei presupposti dell'arresto; delibazione cui è estranea la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, attinenti al merito dell'accusa, sia sotto il profilo della eventuale emissione di una misura cautelare, sia nella prospettiva del giudizio di cognizione. 4. Le censure del ricorrente sono manifestamente infondate. 4.1. Il primo motivo confonde l'arresto in flagranza effettuato dalla polizia giudiziaria con il provvedimento mediante il quale il PM ha disposto che l'arrestato fosse condotto presso la sua abitazione in stato di custodia domiciliare, come previsto dall'art. 386, comma 5, cod. proc. pen. 4.2. I restanti motivi pretendono di rivalutare nel merito la situazione indiziaria del soggetto arrestato, operazione estranea alla delibazione che attiene alla convalida dell'arresto, secondo i principi e le considerazioni prima accennate al par. 2 in ordine alla verifica di ragionevolezza demandata alla polizia giudiziaria nell'applicazione della misura precautelare, nel caso incensurabilmente motivata da parte del giudicante. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il