CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA INTe R1.0CAfiOR tA sul ricorso iscritto al n. 13964/2015 R.G. proposto da C.M.I.S. COSTRUZIONI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo stu- dio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.14; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, sez. staccata di Siracusa, n.1444/16/2014 depositata il 28 aprile 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], sez. staccata di Siracusa, veniva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), agente della riscossione per la provincia di Siracusa avverso la sentenza n. 7/4/2012 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Siracu- sa con la quale era stato accolto il ricorso presentato dalla società C.M.I.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro la car- tella di pagamento emessa per IRAP 2004. 2. Nel dettaglio, la suddetta cartella era stata emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) con la seguente motivazione: «iscrizione a ruolo a seguito di accertamento RA/030100045/2007 anno 2004 notificato il 10.5.2007, non impugnato». La CTP accoglie- va il ricorso sul presupposto dell'assenza di prova della rituale notifi- ca del prodromico avviso di accertamento. L'agente della riscossione impugnava la sentenza notificando l'appello anche all'Agenzia delle Entrate, non convenuta nel giudizio di primo grado, la quale si costi- tuiva nel processo. Il giudice d'appello accoglieva l'impugnazione ri- tenendo, a differenza del giudice di prime cure, che l'Agenzia delle Entrate avesse fornito ritualmente la prova della notifica dell'avviso di accertamento. 3. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con ricorso affidato a quattro motivi, che illustra con memoria, cui replicano Ri- scossione [OSCURATO:SOCIETA]. e l'Agenzia delle Entrate con due distinti con- troricorsi. Successivamente alla celebrazione dell'adunanza camerale la contribuente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere datata 10 ottobre 2022. Considerato che: 4. Con istanza depositata successivamente all'adunanza camerale e datata 10.10.2022 la contribuente ha dichiarato - con nota di deposi- to non notificata alla controparte - di aver adito la definizione agevo- lata dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 e di aver ver- sato gli importi dovuti, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere; 5. Osservato che in allegato all'istanza non sono state depositate le quietanze di pagamento né la documentazione amministrativa relati- va alla quantificazione del dovuto ai fini della definizione agevolata, ma solo dei prospetti di sintesi dei pagamenti, peraltro non piena- mente leggibili nella copia prodotta; 6. Osservato inoltre chelne a presente controversia, in cui è parte anche l'Agenzia delle Entrate oltre che l'agente della riscossione, ap- pare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, e ri- tenuto opportuno che le parti prendano posizione sul fatto sopravve- nuto alla celebrazione dell'adunanza camerale al fine di verificare l'esattezza dei dati relativi all'allegata definizione agevolata; P.Q.M. La Corte, riconvocato il collegio nella medesima composizione in data 19.10.2022, così dispone: letto l' art.6 del d.l. n.193 del 2016, rinvia la causa a nuovo ruolo per consentire alle parti di prendere posizione sulla memoria depositata da parte ricorrente datata 10.10.2022, assegnando termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Cos