Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05269/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Carmelo, n. a Palermo il 10/5/1970, MARSALA Marco, n. a Palermo il 9/4/1979; avverso la sentenza del 25/5/2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; lette le conclusioni scritte, trasmesse a mezzo p.e.c. in data 15 dicembre 2021, in uno alla nota spese, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo A); udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 25 maggio 2020 la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la sentenza emessa il 18 luglio 2019 dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale del medesimo capoluogo, che aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti: [OSCURATO:PERSONA], rapina aggravata in concorso (capo A); concorso in sequestro di persona (capo B), concorso in porto e detenzione abusivi di armi comuni da sparo, concorso in ricettazione di furgone usato per commettere la rapina sub A (capo D), fatti tutti consumati in Palermo il 12 agosto 2016; entrambi per concorso nella rapina tentata all'ufficio postale di cui al capo E, in Palermo il 31 maggio 2017.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a ministero dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] (capi A, B, C, D, E),

1.1. con il primo ed il terzo motivo deduce vizi esiziali di motivazione per contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento della prova intercettiva (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di appello supinamente aderito alla ricostruzione operata dal giudice di primo grado, ritenendo dimostrati i fatti descritti ai capi A, B e C, ed accertata la responsabilità del ricorrente.

In particolare, la Corte, in perfetta consonanza con la decisione di primo grado, ha ritenuto di poter qualificare il fatto sub A come concorso in rapina, laddove invece la prova rinveniente dalla conversazione ascoltata tra presenti attraverso l'uso del microfono aperto dell'apparecchio oggetto di intercettazione deponeva al più per il favoreggiamento svolto dall'imputato rispetto a condotte consumate da altri soggetti, ben prima dell'intervento del colloquiante, fatti dei quali il ricorrente discuteva con l'ignoto interlocutore sulla base di una conoscenza relata; dalla lettura di tale conversazione (trascritta nel corpo motivazionale della sentenza di primo grado e diligentemente allegata, nel testo trascritto in sentenza, ai motivi di ricorso) poteva al più argomentarsi la conoscenza dei fatti occorsi ma commessi da altri, essendo egli intervenuto (per la modesta retribuzione ricevuta) nella fase successiva alla chiusura del circuito rappresentato dal coacervo dei reati presupposto.

1.2. I medesimi vizi, cui adde la mancanza di motivazione sono prospettati, con il secondo motivo, in ordine alla divisata responsabilità per il concorso nella ricettazione (capo D) del furgone utilizzato per commettere la rapina sub A, non avendo la Corte di merito chiarito con quali condotte [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto il furgone provento di delitto.

1.3. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge penale, avendo la Corte di merito qualificato il fatto (emergente da prova intercettiva quanto mai equivoca) come tentata rapina in concorso in luogo di tentato furto aggravato, evidente essendo la destinazione della violenza sulla cosa (strutture in muratura della sede della agenzia postale) e non sulla persona, tenuto anche conto che il fatto era programmato per una realizzazione in tempo di notte, in assenza quindi di persone nell'ufficio postale da depredare.2, [OSCURATO:PERSONA] (capo E),

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, in relazione alla riconosciuta responsabilità in concorso per la tentata rapina descritta al capo E, essendo le conversazioni intercettate del tutto generiche e totalmente inidonee a definire i contorni del fatto descritto in imputazione, oltre che del contributo offerto dal ricorrente alla altrui condotta; né la Corte ha dissipato i dubbi evidenziati con i motivi di gravame tesi ad evidenziare che i rapporti tenuti tra i due imputati erano dovuti alla parentela, così come la localizzazione in prossimità dell'agenzia postale non tiene conto della vicinanza all'abitazione del Marsala; i dati raccolti manifestano pertanto assoluta equivocità della prova.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il medesimo vizio nella qualificazione giuridica del fatto descritto sub E, trattandosi all'evidenza di un tentativo di furto, giammai di rapina, atteso che la violenza è stata esercitata sulle cose e non sulle persone, anche per l'ora notturna del programmato ingresso nei locali dell'agenzia postale.

2.3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione della legge penale per avere la Corte negato le circostanze attenuanti generiche richieste con i motivi di gravame spesi nel merito e misurato la sanzione in termini irragionevolmente discosti dal minimo edittale, così pervenendo ad una sanzione finale, dopo la riduzione per il rito, del tutto sproporzionata rispetto al modesto disvalore che il fatto esprime. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, fatta eccezione per quelli comuni afferenti alla qualificazione giuridica del fatto descritto al capo E come rapina tentata in concorso, sono manifestamente infondati, giacché principalmente sollecitano una diversa valutazione interpretativa della prova emergente dal contenuto delle conversazioni intercettate tra presenti, apprezzate con motivazione logica e congruente, denunciando pertanto un travisamento della prova che non è dato cogliere dall'esame della duplice motivazione conforme di condanna per i fatti del 12 agosto 2016.

1. Inammissibili si rivelano pertanto i primi tre motivi spesi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], così come pure il primo motivo speso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Tutti questi motivi propongono alla Corte di legittimità una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, avulso dal contesto logico nel quale sono state "lette" nel merito, con argomentazioni coerenti e niente affatto contraddittorie (Sez.

U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715).

Del resto, i ricorrenti deducono, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente, né pare evincersi dalla lettura del testo motivazionale la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190).

Il tribunale ha invero valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si evince (pag. 92 della sentenza di primo grado), in perfetta compatibilità logica con quanto rappresentato dalle annotazioni di polizia giudiziaria, utilizzabili ai fini del decidere in ragione del rito prescelto, che [OSCURATO:PERSONA] rivela all'ignoto interlocutore quali sono le condotte da lui realizzate in misura funzionale alla consumazione della rapina sub A ed ai reati ancillari fino al capo D; [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'esiguità della retribuzione ricevuta (36.000 euro) per aver buttato il sangue dal cuore a portare macchine, andare a prendere il furgone, rischiare la galera, ... prendere le armi da mio padre e garantire di aver "tappato la bocca" a tal Rosario.

Tutte condotte che manifestano attiva partecipazione alla organizzazione concreta ed ex ante dei fatti descritti in imputazione da A a D. Ivi compresa la ricettazione del furgone usato per commettere la rapina, il porto e la detenzione delle armi usate per lo stesso evento; tanto da aver quindi offerto un contributo essenziale ed efficace rispetto alla realizzazione di quegli eventi, che senza il suo contributo non avrebbero potuto realizzarsi in quei modi ed in quei tempi.

La partecipazione pienamente concorsuale ai reati principali esclude pertanto anche la qualificazione della condotta come mero favoreggiamento.

1.1. Ciò posto quanto alla motivazione spesa in fatto nel duplice giudizio conforme sulla accertata responsabilità per i fatti descritti dai capi da A a D, è noto, anche al ricorrente, che: a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, l vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche portate con i motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269217; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 35693, del 3/12/2020, Rv. 280155).

D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nell decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 4, n. 56311, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

1.2. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza„ si è già detto come le deduzioni difensive in tema di ricostruzione storica del fatto siano volte a sollecitare un diverso, quanto inammissibile, apprezzamento delle emergenze processuali.

Si richiede dunque alla Corte un'operazione che a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.

2. Quanto al primo motivo di ricorso speso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], oltre a richiamare la motivazione sub 1.1., in tema di inammissibile pretesa di censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha offerto del contenuto colloquiale intercettato, si deve pure censurare la modalità di deduzione dei vizi prospettati, avendo il ricorrente proposto una diversa interpretazione del contenuto colloquiale indiziante senza allegare ai motivi di ricorso il testo della conversazione.

Il che rende inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza, che ridonda in deficit di specificità del motivo.

2.1. Sono viceversa fondati il secondo motivo speso dal Marsala (che assorbe il terzo) ed il quarto motivo esposto dal [OSCURATO:PERSONA] in tema di errata qualificazione giuridica del fatto descritto al capo E, ove si contesta agli imputati di aver programmato, organizzato ed iniziato a realizzare (con lo scavo nel muro che conduce alla stanza attigua a quella del direttore della agenzia postale individuata) un furto delle banconote che di li a pochi giorni l'agenzia avrebbe dovuto custodire.

E' fin troppo evidente, nella descrizione del fatto offerta in imputazione, che l'unica violenza realizzata dagli agenti ha colpito la res (la muratura), mentre anche nella programmazione dell'evento sottrattivo non era ipotizzata alcuna presenza umana, in ora notturna, all'interno dell'agenzia, il che non consente di qualificare il fatto come tentativo di rapina (essendo il tipo descritto all'art. 628, cod, pen., caratterizzato dalla violenza alla persona o dalla minaccia).

La violenza sulla cosa è stata invero da questa Corte qualificata come modalità di esecuzione della rapina (Sez. 2, n. 36178, del 14/9/2021, Rv. 281966; Sez. 2, n. 8961 del 16/2/2016, Rv. 266101), ma solo ove questa forma di violenza sia tale da esprimere un messaggio minatorio nei confronti della persona presente, al fine di annichilirla o di limitarne la capacità di autodeterminazione (fattispecie in tema di abbattimento con autoveicolo della parete di vetro di una banca per paralizzare la reattività delle persone presenti all'interno).

2.2. Quanto a qualificazione giuridica del fatto (accertato) descritto al capo E la sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che si atterrà ai principi di diritto espressi sul punto (sub 2.1.) in motivazione, rideterminando conseguentemente la relativa sanzione, da aggiungere in continuazione a quella -già esecutiva- calcolata in riferimento ai reati (capi A, B, C, D) per i quali l'accertamento della responsabilità è divenuto irrevocabile.

3. Resta pertanto irrevocabile, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e va così dichiarata in parte dispositiva, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la sentenza di condanna impugnata, relativamente ai capi A, B, C e D, in ordine ai quali il giudice di merito ha già autonomamente quantificato la sanzione (per i fatti unificati sotto il vincolo della continuazione), irrogata ed eseguibile, di anni 13 di reclusione ed euro 2.700,00, qui ridotta per il rito ad anni otto e mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa (da ultimo sul punto, Sez.

U. n. 3423, del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280261-03: In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici.).

4. In data 15 dicembre 2021 è pervenuta in cancelleria, a mezzo p.e.c., memoria con richiesta di liquidazione delle spese del grado nell'interesse delle parti civili in epigrafe indicate.

La memoria, di per sé intempestiva (perché depositata in violazione del termine di giorni quindici previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., ovvero soltanto la sera precedente l'udienza; v. sul punto Sez. 3, n. 14038 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272553) e pertanto non esaminabile quanto alla parte argomentativa, va valutata esclusivamente quanto alla richiesta di liquidazione, per la quale un analogo termine perentorio non è previsto.

Occorre, sul punto, fare riferimento normativo al testo dell'art. 153, disp. att., cod. proc. pen.: «agli effetti dell'articolo 541, comma 1, del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni»: al più tardi insieme alle conclusioni, quindi, anche prima in cancelleria.

L'orientamento qui condiviso non manca di evidenziare che l'art. 541 cod. proc. pen. prevede - in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni - un obbligo generale di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.

D'altro canto, nel giudizio di legittimità la mancata partecipazione della parte civile alla discussione in pubblica udienza non può certamente essere qualificata come revoca tacita della costituzione, ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen., poiché la c.d.

"immanenza" della costituzione di parte civile viene meno soltanto in presenza della revoca espressa, ovvero nei casi di revoca implicita previsti dallo stesso articolo, realizzabili soltanto nel giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 48397 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 242132; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Rv. 257032; Sez. 5, n. 39471 del 4/06/2013, Rv. 257199); inoltre, il già citato art. 153, disp. att., cod. proc. pen., non prevede alcuna sanzione in caso di violazione della disciplina dettata (Sez. 2, n. 18269 del 15/01/2013, Rv. 255752).

Va pertanto ammessa la possibilità, nel giudizio di legittimità, di chiedere la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile anche senza intervenire all'a discussione in pubblica udienza, ciò non significa tuttavia che nella liquidazione delle spese non possa non tenersi conto della mancata partecipazione all'udienza pubblica innanzi all'organo avente giurisdizione nazionale, proprio perché non possono ricevere ristoro le spese necessarie alla partecipazione in presenza.

Il collegio, nel liquidare le spese, come da dispositivo, ha quindi tenuto conto di tale differenziale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente alla qualificazione giuridica della condotta descritta al capo E, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A, B, C, D rideterminando la pena in anni otto, mesi otto di reclusione ed euro 1800,00 di multa.

Condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.000,00,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Carmelo, n. a Palermo il 10/5/1970, MARSALA Marco, n. a Palermo il 9/4/1979; avverso la sentenza del 25/5/2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; lette le conclusioni scritte, trasmesse a mezzo p.e.c. in data 15 dicembre 2021, in uno alla nota spese, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo A); udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 25 maggio 2020 la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la sentenza emessa il 18 luglio 2019 dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale del medesimo capoluogo, che aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti: [OSCURATO:PERSONA], rapina aggravata in concorso (capo A); concorso in sequestro di persona (capo B), concorso in porto e detenzione abusivi di armi comuni da sparo, concorso in ricettazione di furgone usato per commettere la rapina sub A (capo D), fatti tutti consumati in Palermo il 12 agosto 2016; entrambi per concorso nella rapina tentata all'ufficio postale di cui al capo E, in Palermo il 31 maggio 2017. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a ministero dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] (capi A, B, C, D, E), 1.1. con il primo ed il terzo motivo deduce vizi esiziali di motivazione per contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento della prova intercettiva (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di appello supinamente aderito alla ricostruzione operata dal giudice di primo grado, ritenendo dimostrati i fatti descritti ai capi A, B e C, ed accertata la responsabilità del ricorrente. In particolare, la Corte, in perfetta consonanza con la decisione di primo grado, ha ritenuto di poter qualificare il fatto sub A come concorso in rapina, laddove invece la prova rinveniente dalla conversazione ascoltata tra presenti attraverso l'uso del microfono aperto dell'apparecchio oggetto di intercettazione deponeva al più per il favoreggiamento svolto dall'imputato rispetto a condotte consumate da altri soggetti, ben prima dell'intervento del colloquiante, fatti dei quali il ricorrente discuteva con l'ignoto interlocutore sulla base di una conoscenza relata; dalla lettura di tale conversazione (trascritta nel corpo motivazionale della sentenza di primo grado e diligentemente allegata, nel testo trascritto in sentenza, ai motivi di ricorso) poteva al più argomentarsi la conoscenza dei fatti occorsi ma commessi da altri, essendo egli intervenuto (per la modesta retribuzione ricevuta) nella fase successiva alla chiusura del circuito rappresentato dal coacervo dei reati presupposto. 1.2. I medesimi vizi, cui adde la mancanza di motivazione sono prospettati, con il secondo motivo, in ordine alla divisata responsabilità per il concorso nella ricettazione (capo D) del furgone utilizzato per commettere la rapina sub A, non avendo la Corte di merito chiarito con quali condotte [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto il furgone provento di delitto. 1.3. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge penale, avendo la Corte di merito qualificato il fatto (emergente da prova intercettiva quanto mai equivoca) come tentata rapina in concorso in luogo di tentato furto aggravato, evidente essendo la destinazione della violenza sulla cosa (strutture in muratura della sede della agenzia postale) e non sulla persona, tenuto anche conto che il fatto era programmato per una realizzazione in tempo di notte, in assenza quindi di persone nell'ufficio postale da depredare.2, [OSCURATO:PERSONA] (capo E), 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, in relazione alla riconosciuta responsabilità in concorso per la tentata rapina descritta al capo E, essendo le conversazioni intercettate del tutto generiche e totalmente inidonee a definire i contorni del fatto descritto in imputazione, oltre che del contributo offerto dal ricorrente alla altrui condotta; né la Corte ha dissipato i dubbi evidenziati con i motivi di gravame tesi ad evidenziare che i rapporti tenuti tra i due imputati erano dovuti alla parentela, così come la localizzazione in prossimità dell'agenzia postale non tiene conto della vicinanza all'abitazione del Marsala; i dati raccolti manifestano pertanto assoluta equivocità della prova. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il medesimo vizio nella qualificazione giuridica del fatto descritto sub E, trattandosi all'evidenza di un tentativo di furto, giammai di rapina, atteso che la violenza è stata esercitata sulle cose e non sulle persone, anche per l'ora notturna del programmato ingresso nei locali dell'agenzia postale. 2.3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione della legge penale per avere la Corte negato le circostanze attenuanti generiche richieste con i motivi di gravame spesi nel merito e misurato la sanzione in termini irragionevolmente discosti dal minimo edittale, così pervenendo ad una sanzione finale, dopo la riduzione per il rito, del tutto sproporzionata rispetto al modesto disvalore che il fatto esprime. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, fatta eccezione per quelli comuni afferenti alla qualificazione giuridica del fatto descritto al capo E come rapina tentata in concorso, sono manifestamente infondati, giacché principalmente sollecitano una diversa valutazione interpretativa della prova emergente dal contenuto delle conversazioni intercettate tra presenti, apprezzate con motivazione logica e congruente, denunciando pertanto un travisamento della prova che non è dato cogliere dall'esame della duplice motivazione conforme di condanna per i fatti del 12 agosto 2016. 1. Inammissibili si rivelano pertanto i primi tre motivi spesi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], così come pure il primo motivo speso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Tutti questi motivi propongono alla Corte di legittimità una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, avulso dal contesto logico nel quale sono state "lette" nel merito, con argomentazioni coerenti e niente affatto contraddittorie (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Del resto, i ricorrenti deducono, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente, né pare evincersi dalla lettura del testo motivazionale la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il tribunale ha invero valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si evince (pag. 92 della sentenza di primo grado), in perfetta compatibilità logica con quanto rappresentato dalle annotazioni di polizia giudiziaria, utilizzabili ai fini del decidere in ragione del rito prescelto, che [OSCURATO:PERSONA] rivela all'ignoto interlocutore quali sono le condotte da lui realizzate in misura funzionale alla consumazione della rapina sub A ed ai reati ancillari fino al capo D; [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'esiguità della retribuzione ricevuta (36.000 euro) per aver buttato il sangue dal cuore a portare macchine, andare a prendere il furgone, rischiare la galera, ... prendere le armi da mio padre e garantire di aver "tappato la bocca" a tal Rosario. Tutte condotte che manifestano attiva partecipazione alla organizzazione concreta ed ex ante dei fatti descritti in imputazione da A a D. Ivi compresa la ricettazione del furgone usato per commettere la rapina, il porto e la detenzione delle armi usate per lo stesso evento; tanto da aver quindi offerto un contributo essenziale ed efficace rispetto alla realizzazione di quegli eventi, che senza il suo contributo non avrebbero potuto realizzarsi in quei modi ed in quei tempi. La partecipazione pienamente concorsuale ai reati principali esclude pertanto anche la qualificazione della condotta come mero favoreggiamento. 1.1. Ciò posto quanto alla motivazione spesa in fatto nel duplice giudizio conforme sulla accertata responsabilità per i fatti descritti dai capi da A a D, è noto, anche al ricorrente, che: a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, l vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche portate con i motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269217; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 35693, del 3/12/2020, Rv. 280155). D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nell decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 4, n. 56311, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). 1.2. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza„ si è già detto come le deduzioni difensive in tema di ricostruzione storica del fatto siano volte a sollecitare un diverso, quanto inammissibile, apprezzamento delle emergenze processuali. Si richiede dunque alla Corte un'operazione che a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità. 2. Quanto al primo motivo di ricorso speso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], oltre a richiamare la motivazione sub 1.1., in tema di inammissibile pretesa di censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha offerto del contenuto colloquiale intercettato, si deve pure censurare la modalità di deduzione dei vizi prospettati, avendo il ricorrente proposto una diversa interpretazione del contenuto colloquiale indiziante senza allegare ai motivi di ricorso il testo della conversazione. Il che rende inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza, che ridonda in deficit di specificità del motivo. 2.1. Sono viceversa fondati il secondo motivo speso dal Marsala (che assorbe il terzo) ed il quarto motivo esposto dal [OSCURATO:PERSONA] in tema di errata qualificazione giuridica del fatto descritto al capo E, ove si contesta agli imputati di aver programmato, organizzato ed iniziato a realizzare (con lo scavo nel muro che conduce alla stanza attigua a quella del direttore della agenzia postale individuata) un furto delle banconote che di li a pochi giorni l'agenzia avrebbe dovuto custodire. E' fin troppo evidente, nella descrizione del fatto offerta in imputazione, che l'unica violenza realizzata dagli agenti ha colpito la res (la muratura), mentre anche nella programmazione dell'evento sottrattivo non era ipotizzata alcuna presenza umana, in ora notturna, all'interno dell'agenzia, il che non consente di qualificare il fatto come tentativo di rapina (essendo il tipo descritto all'art. 628, cod, pen., caratterizzato dalla violenza alla persona o dalla minaccia). La violenza sulla cosa è stata invero da questa Corte qualificata come modalità di esecuzione della rapina (Sez. 2, n. 36178, del 14/9/2021, Rv. 281966; Sez. 2, n. 8961 del 16/2/2016, Rv. 266101), ma solo ove questa forma di violenza sia tale da esprimere un messaggio minatorio nei confronti della persona presente, al fine di annichilirla o di limitarne la capacità di autodeterminazione (fattispecie in tema di abbattimento con autoveicolo della parete di vetro di una banca per paralizzare la reattività delle persone presenti all'interno). 2.2. Quanto a qualificazione giuridica del fatto (accertato) descritto al capo E la sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che si atterrà ai principi di diritto espressi sul punto (sub 2.1.) in motivazione, rideterminando conseguentemente la relativa sanzione, da aggiungere in continuazione a quella -già esecutiva- calcolata in riferimento ai reati (capi A, B, C, D) per i quali l'accertamento della responsabilità è divenuto irrevocabile. 3. Resta pertanto irrevocabile, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e va così dichiarata in parte dispositiva, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la sentenza di condanna impugnata, relativamente ai capi A, B, C e D, in ordine ai quali il giudice di merito ha già autonomamente quantificato la sanzione (per i fatti unificati sotto il vincolo della continuazione), irrogata ed eseguibile, di anni 13 di reclusione ed euro 2.700,00, qui ridotta per il rito ad anni otto e mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa (da ultimo sul punto, Sez. U. n. 3423, del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280261-03: In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici.). 4. In data 15 dicembre 2021 è pervenuta in cancelleria, a mezzo p.e.c., memoria con richiesta di liquidazione delle spese del grado nell'interesse delle parti civili in epigrafe indicate. La memoria, di per sé intempestiva (perché depositata in violazione del termine di giorni quindici previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., ovvero soltanto la sera precedente l'udienza; v. sul punto Sez. 3, n. 14038 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272553) e pertanto non esaminabile quanto alla parte argomentativa, va valutata esclusivamente quanto alla richiesta di liquidazione, per la quale un analogo termine perentorio non è previsto. Occorre, sul punto, fare riferimento normativo al testo dell'art. 153, disp. att., cod. proc. pen.: «agli effetti dell'articolo 541, comma 1, del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni»: al più tardi insieme alle conclusioni, quindi, anche prima in cancelleria. L'orientamento qui condiviso non manca di evidenziare che l'art. 541 cod. proc. pen. prevede - in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni - un obbligo generale di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza. D'altro canto, nel giudizio di legittimità la mancata partecipazione della parte civile alla discussione in pubblica udienza non può certamente essere qualificata come revoca tacita della costituzione, ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen., poiché la c.d. "immanenza" della costituzione di parte civile viene meno soltanto in presenza della revoca espressa, ovvero nei casi di revoca implicita previsti dallo stesso articolo, realizzabili soltanto nel giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 48397 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 242132; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Rv. 257032; Sez. 5, n. 39471 del 4/06/2013, Rv. 257199); inoltre, il già citato art. 153, disp. att., cod. proc. pen., non prevede alcuna sanzione in caso di violazione della disciplina dettata (Sez. 2, n. 18269 del 15/01/2013, Rv. 255752). Va pertanto ammessa la possibilità, nel giudizio di legittimità, di chiedere la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile anche senza intervenire all'a discussione in pubblica udienza, ciò non significa tuttavia che nella liquidazione delle spese non possa non tenersi conto della mancata partecipazione all'udienza pubblica innanzi all'organo avente giurisdizione nazionale, proprio perché non possono ricevere ristoro le spese necessarie alla partecipazione in presenza. Il collegio, nel liquidare le spese, come da dispositivo, ha quindi tenuto conto di tale differenziale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente alla qualificazione giuridica della condotta descritta al capo E, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A, B, C, D rideterminando la pena in anni otto, mesi otto di reclusione ed euro 1800,00 di multa. Condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.000,00,
Sentenza Cassazione n. 05269/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris