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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30272/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3154/2016 del ruolo generale, proposto DA il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso e di delibera di autorizzazione della Giunta comunale n. 1 del 4 gennaio 2016, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amario (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46D24 C776 W), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5637. - RICORRENTE - CONTRO l'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Gela (CL), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 117 bis - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA] - nella sua Qualità di procuratore dell'[OSCURATO:SOCIETA]., in ragione di procura del Pagina 1 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 30 maggio 2013, per notar [OSCURATO:PERSONA] in Milano (rep. 79613 - racc. 16732) - a sua volta procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in forza di atto del 20 maggio 2013, per notar [OSCURATO:PERSONA] in Milano (rep. 79566 - racc. 16693), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dalla prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57H67 H501 M), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11. - CONTRORICORRENTE — C per la cassazione della sentenza n. 239R/21/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia - Palermo Sezione distaccata di Caltanisetta - depositata l'8 giugno 2015, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi da remoto in data 12 maggio 2022; [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] distaccata di Caltanisetta - rigettava gli appelli principali ed incidentali rispettivamente proposti dal Comune di Gela e da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 243/3/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, che aveva accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento n. 1/2009 concernente l'ICI per l'anno d'imposta 2006, in relazione a due piattaforme petrolifere;

1.1. la Commissione regionale affermava, tra l'altro, che la illegittimità dell'atto impositivo impugnato discende dal fatto che «le due piattaforme in questione non possono essere assimilate, neanche per analogia, ai beni indicati nella normativa di riferimento in tema di ICI»; Proc. 3154/2016 ric. gen.

Ordinanza Pagina 2 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile -

2. contro detta pronuncia il Comune di Gela proponeva, con atto notificato, ai sensi dell'art. 149 c.p.c, in data 7/12 gennaio 2016, ricorso per cassazione, affidato a sette motivi;

3. in data 17 febbraio 2016 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella spiegata qualità, notificava, a mente dell'art. 149 c.p.c., controricorso;

4. in data 10/11 maggio 2021 la difesa del Comune di Gela depositava atto di rinuncia al ricorso, con la relativa accettazione della controricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

5. Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., il vizio di motivazione a mente dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché la violazione del Trattato sul Diritto del Mare e dell'art. 29 Codice della Navigazione, in ordine alla configurabilità del "demanio comunale" sul mare;

5.1. con il secondo motivo l'istante lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché la violazione dell'art. 812 c.c., in ordine al concetto di bene immobile;

5.2. con il terzo motivo il Comune lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché la violazione della L. n. 68 del 1960, del R.D.L. n. 652 del 1939, conv. dalla Proc. 3154/2016 ric. gen.

Ordinanza Pagina 3 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - legge n. 1249 del 1939, del Decreto n. 28 del 1998, del d.P.R. n. 138 del 1998, del d.l. n. 62 del 2006, conv. dalla legge n. 6 del 2006, del Regolamento ex d.P.R. n. 1142 del 1949, in ordine alla accatastabilità delle piattaforme petrolifere;

5.3. con il quarto motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, la violazione del d.lgs. n. 504 del 1992, in ordine alla assimilabilità delle piattaforme petrolifere ai beni indicati dalla normativa di riferimento in tema di ICI;

5.4. con il quinto motivo l'istante rimproverava al Giudice regionale la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la violazione di legge in ordine alla imponibilità delle opere in ragione della concessione in essere e del diritto di superficie gravante sul suolo demaniale per essa concesso;

5.5. con il sesto motivo la ricorrente denunciava il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché la violazione del d.lgs. n. 504 del 1992, in ordine alla capacità delle piattaforme petrolifere di "produrre reddito autonomo";

5.6. con il settimo motivo il Comune lamentava la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per aver la sentenza impugnata illegittimamente escluso dall'imposizione fiscale le piattaforme petrolifere;

5.6. come sopra anticipato, il Comune ricorrente depositava in data 10/11 maggio 2021 atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita (ENI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), dichiarando di aver definito Proc. 3154/2016 ric. gen.

Ordinanza Pagina 4 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - stragiudizialmente la controversia, come da verbale di conciliazione allegato; OSSERVA

6. la rinuncia al ricorso, basata sull'intervenuto e documentato accordo transattivo stipulato tra le parti, debitamente accettata dalla controricorrente, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.

7. Le spese del presente grado di giudizio, su richiesta delle parti, vanno compensate.

8. In ordine al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica»"(cfr. Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 19071/2018).

P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione del giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3154/2016 del ruolo generale, proposto DA il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso e di delibera di autorizzazione della Giunta comunale n. 1 del 4 gennaio 2016, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amario (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46D24 C776 W), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5637. - RICORRENTE - CONTRO l'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Gela (CL), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 117 bis - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA] - nella sua Qualità di procuratore dell'[OSCURATO:SOCIETA]., in ragione di procura del Pagina 1 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 30 maggio 2013, per notar [OSCURATO:PERSONA] in Milano (rep. 79613 - racc. 16732) - a sua volta procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in forza di atto del 20 maggio 2013, per notar [OSCURATO:PERSONA] in Milano (rep. 79566 - racc. 16693), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dalla prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57H67 H501 M), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11. - CONTRORICORRENTE — C per la cassazione della sentenza n. 239R/21/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia - Palermo Sezione distaccata di Caltanisetta - depositata l'8 giugno 2015, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi da remoto in data 12 maggio 2022; [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] distaccata di Caltanisetta - rigettava gli appelli principali ed incidentali rispettivamente proposti dal Comune di Gela e da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 243/3/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, che aveva accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento n. 1/2009 concernente l'ICI per l'anno d'imposta 2006, in relazione a due piattaforme petrolifere; 1.1. la Commissione regionale affermava, tra l'altro, che la illegittimità dell'atto impositivo impugnato discende dal fatto che «le due piattaforme in questione non possono essere assimilate, neanche per analogia, ai beni indicati nella normativa di riferimento in tema di ICI»; Proc. 3154/2016 ric. gen. Ordinanza Pagina 2 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 2. contro detta pronuncia il Comune di Gela proponeva, con atto notificato, ai sensi dell'art. 149 c.p.c, in data 7/12 gennaio 2016, ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; 3. in data 17 febbraio 2016 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella spiegata qualità, notificava, a mente dell'art. 149 c.p.c., controricorso; 4. in data 10/11 maggio 2021 la difesa del Comune di Gela depositava atto di rinuncia al ricorso, con la relativa accettazione della controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., il vizio di motivazione a mente dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché la violazione del Trattato sul Diritto del Mare e dell'art. 29 Codice della Navigazione, in ordine alla configurabilità del "demanio comunale" sul mare; 5.1. con il secondo motivo l'istante lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché la violazione dell'art. 812 c.c., in ordine al concetto di bene immobile; 5.2. con il terzo motivo il Comune lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché la violazione della L. n. 68 del 1960, del R.D.L. n. 652 del 1939, conv. dalla Proc. 3154/2016 ric. gen. Ordinanza Pagina 3 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - legge n. 1249 del 1939, del Decreto n. 28 del 1998, del d.P.R. n. 138 del 1998, del d.l. n. 62 del 2006, conv. dalla legge n. 6 del 2006, del Regolamento ex d.P.R. n. 1142 del 1949, in ordine alla accatastabilità delle piattaforme petrolifere; 5.3. con il quarto motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, la violazione del d.lgs. n. 504 del 1992, in ordine alla assimilabilità delle piattaforme petrolifere ai beni indicati dalla normativa di riferimento in tema di ICI; 5.4. con il quinto motivo l'istante rimproverava al Giudice regionale la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la violazione di legge in ordine alla imponibilità delle opere in ragione della concessione in essere e del diritto di superficie gravante sul suolo demaniale per essa concesso; 5.5. con il sesto motivo la ricorrente denunciava il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché la violazione del d.lgs. n. 504 del 1992, in ordine alla capacità delle piattaforme petrolifere di "produrre reddito autonomo"; 5.6. con il settimo motivo il Comune lamentava la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per aver la sentenza impugnata illegittimamente escluso dall'imposizione fiscale le piattaforme petrolifere; 5.6. come sopra anticipato, il Comune ricorrente depositava in data 10/11 maggio 2021 atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita (ENI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), dichiarando di aver definito Proc. 3154/2016 ric. gen. Ordinanza Pagina 4 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - stragiudizialmente la controversia, come da verbale di conciliazione allegato; OSSERVA 6. la rinuncia al ricorso, basata sull'intervenuto e documentato accordo transattivo stipulato tra le parti, debitamente accettata dalla controricorrente, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio. 7. Le spese del presente grado di giudizio, su richiesta delle parti, vanno compensate. 8. In ordine al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica»"(cfr. Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 19071/2018). P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione del giud
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