CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24057/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 aprile 1990; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 agosto 1980; avverso la sentenza emessa il 03/03/2022 dalla Corte di appello di Genova; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dei ricorsi in esame è la sentenza n. 520 del 2022 emessa dalla Corte appello di Genova ex 599-bis cod. proc pen per reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990. sulla base di un accordo sulla determinazione della per kz fra i ricorrenti, previa rinuncia da parte loro agli altri motivi di appello, e il Procuratore generale della Repubblica. Nei ricorsi si deduce vizio della motivazione della sentenza circa il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. epn. 2. È ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Invece, sono inammissibili i ricorsi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla 4 determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). 3. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento della somma di euro tremila o a favore della Cassa delle ammende. Cos