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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 24890/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che conclude per l'inammissibilità; in subordine per il rigetto e si riporta alla memoria già depositata in cancelleria il 3.05.2022.

Deposita conclusioni scritte unitamente al a nota spese; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, su impugnazione del pubblico ministero, in parziale riforma della sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto", emessa il 15.5.2019 dal Tribunale di Bolzano - all'esito di rito abbreviato con audizione di un teste ([OSCURATO:PERSONA]) - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione (oltre al risarcimento del danno ed al pagamento di una provvisionale), operata la riduzione per il rito abbreviato, mentre ha confermato la sua assoluzione limitatamente al reato di minaccia nei confronti del citato Esposito, condotta a lui pure inizialmente contestata, nelle medesime circostanze di fatto, tempo e luogo dell'aggressione, ma risultata attribuibile ad altra persona, presente sulla scena del crimine.

La vittima, che ha subito un vero e proprio pestaggio, è stata attinta da numerosi calci e pugni, che le hanno causato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni e consistite nella frattura della parete mediale della cavità orbitale destra.

Queste le circostanze di fatto dell'aggressione: la persona offesa stava passando, nella notte del 13.1.2016, dinanzi alla sede di Bolzano dell'associazione politica di estrema destra denominata "[OSCURATO:PERSONA]", ascoltando dal proprio cellulare la canzone "[OSCURATO:PERSONA]", quando sarebbe stato avvicinato da due uomini usciti dalla sede di tale partito, uno dei quali lo ha poi colpito violentemente, con le modalità descritte.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato un unico, complesso motivo con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove emerse in sede di rinnovazione istruttoria ed avuto riguardo al mancato rispetto del canone di "motivazione rafforzata", necessario in caso di ribaltamento della pronuncia di primo grado, vieppiù di quella assolutoria, come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, alla quale il ricorso si richiama.

2.1. La difesa, in estrema sintesi, denuncia l'incertezza dell'identi . icazione dell'imputato quale autore del reato, segnalando, da un lato, che la Corte d'Appello si è limitata a proporre una propria, diversa ricostruzione del medesimo quadro probatorio già esaminato dal primo giudice; dall'altro, che la sentenza impugnata ha risolto in maniera illogica il problema delle lacune e delle contraddizioni presenti nella testimonianza della parte civile, travisando, altresì, i racconti degli ulteriori testimoni Zambai, Giudilli, Salpietro (si propongono brani parziali delle dichiarazioni di quest'ultimo, amico della vittima, nonchè dell'aggredito, per esaltarne alcune incongruenze).

Si contesta, in particolare, la lettura operata dalla Corte d'Appello di un dettaglio specifico della descrizione del soggetto autore dell'aggressione, là dove si equivoca sul concetto di "stempiatura" dei capelli, minimizzandolo, per evitare di smentire la persona offesa, dinanzi alla chiara evidenza della normale capigliatura dell'imputato (si inseriscono nel ricorso anche sue fotografie con commenti e confronti); si dubita, altresì, della genuinità del riconoscimento dell'imputato da parte della vittima, visto che esso è avvenuto soltanto dopo alcuni giorni dai fatti e in modo poco credibile, visionando i volti degli "amici" su facebook di [OSCURATO:PERSONA], esponente anch'egli del gruppo "[OSCURATO:PERSONA]", presente al momento dell'aggressione sulla scena del delitto, volti manifestamente tutti omogenei, per caratteristiche di capelli, barba ed età.

Inoltre, le testimonianze "individualizzanti" della vittima e dell'amico Salpietro si sarebbero reciprocamente condizionate, poiché la ricerca tramite internet volta ad identificare l'autore del pestaggio è stata condotta insieme da entrambi.

Anche le dichiarazioni dalla vittima, rese in sede di giudizio d'appello, nel corso della rinnovazione istruttoria, relativamente alla corporatura ed alla statura fisica dell'aggressore, sono contraddittorie rispetto a quelle collocate nella fase delle indagini ed utilizzate nel rito abbreviato.

Infine, si contesta la mancata, necessaria valutazione di credibilità ed attendibilità della persona offesa, nonché l'assenza di riscontri esterni, che le Sezioni Unite imporrebbero per l'utilizzabilità delle sue dichiarazioni come prova unica del reato, quando la stessa vittima si sia costituita parte civile.

2.2. Il ricorrente, tramite il difensore, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha chiesto la trattazione orale del ricorso, ammessa dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Quinta Sezione Penale.

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, anche con requisitoria scritta.

4. La parte civile, mediante il difensore di fiducia, ha depositato un'ampia memoria difensiva in data 2.5.2022 (corredata da allegati della documentazione in essa citata), con cui ha ripercorso i tratti processuali principali alla base della sentenza di condanna, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Anzitutto, deve premettersi che il ribaltamento della pronuncia assolutoria in sentenza di condanna da parte della Corte d'Appello è stato rispettoso dell'obbligo di rinnovazione istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., indicato, altresì, come fattore essenziale di tenuta della motivazione dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, in presenza di rivalutazione della prova dichiarativa decisiva (cfr. le sentenze Sez.

U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492; in Sez.

U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, nonché, da ultimo, anche in parte in Sez.

U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112; vedi, altresì, Sez.

U, n. 11586 del 30/9/2021, D., Rv. 282808).

Invero, la verifica di legittimità del provvedimento che riformi in secondo grado una prima pronuncia assolutoria attiene a due aspetti paralleli ma idealmente collegati tra loro: a) la tenuta della motivazione con cui si ribalti la pronuncia di assoluzione, dal punto di vista della sua capacità di superare le argomentazioni di quest'ultima e di proporre una soluzione logica maggiormente coerente con il quadro probatorio e convincente dal punto di vista del test, obbligato, di accertamento della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, secondo il canone previsto dall'art. 533 cod. proc. pen.; b) la necessità di rinnovare la prova dichiarativa che sia valsa, in un primo momento, a fondare la sentenza liberatoria ed in un secondo momento abbia costituito il fondamento della pronuncia di condanna.

2.1. Quanto al secondo piano di verifica (b), le pronunce delle Sezioni Unite citate hanno adeguato il nostro sistema processuale alla giurisprudenza delle Corti europee, ed in particolare della Corte EDU (cfr. soprattutto la decisione Dan c.

Moldavia del 05/11/2011, ma anche Destrehem c.

Francia del 18/05/2004 e [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), secondo cui l'affermazione nel giudizio di appello della responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative è consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, a pena di violazione dell'art. 6 CEDU e in particolare del comma 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (più recentemente, cfr.

Corte EDU: Manolachi c.

Romania del 05/03/2013; Flueras c.

Romania del 09/04/2013; Manoli c.

Moldavia del 28/02/2017; Lorefice c.

Italia del 29/06/2017) Nella scia di tale giurisprudenza, dunque, le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.A ritenere altrimenti, si violerebbe il canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, presidio legislativo della presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata e garantito dal metodo del contraddittorio, forma espistemologicamente più affidabile di assunzione della prova dichiarativa (Sez.

U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez.

U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785 e le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili (Sez.

U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267489; confermata espressamente da Sez.

U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787 e, da ultimo, cfr. Sez.

U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228).

Costituiscono prove orali decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez.

U Dasgupta, Rv. 267491).

Come anticipato, la sentenza impugnata ha operato un overturning di condanna rispettando le regole procedimentali e valutative predette: i giudici d'appello hanno riascoltato, infatti, nel dibattimento di secondo grado, la parte offesa ed i testimoni essenziali, dando atto della verifica della loro attendibilità e della sostanziale coerenza delle loro affermazioni sulla dinamica della vicenda e sull'identificazione del ricorrente quale autore del delitto.

2.2. L'altro polo essenziale del sindacato di legittimità si incentra sulla tenuta della motivazione (a); in proposito, deve rammentarsi come, già nel 2005, le Sezioni Unite ebbero ad affermare che la sentenza che riformi totalmente la decisione di primo grado, sia in senso assolutorio che in chiave di condanna, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giusl:ificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; cfr. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).

E stato, perciò, affermato, successivamente alla sentenza Mannino, che sussiste per il giudice della riforma in appello la necessità di comporre una motivazione c.d. rafforzata, più convincente rispetto a quella ribaltata e dotata di maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio in caso di overturning di condanna (ex multis Sez. 4, n. 42868 del 26/9/2019, Miceli, Rv. 277624; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 15/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253909).L'obbligo di esprimere, da parte del giudice del ribaltamento in appello, non soltanto una propria, alternativa ricostruzione della vicenda conclusasi in primo grado con un diverso esito, bensì una motivazione maggiormente dotata di capacità persuasiva e idonea a scalfire le argomentazioni del primo giudice in modo analitico è stato sottolineato, altresì, con ampie argomentazioni motivazionali, dalle decisioni delle Sezioni Unite che, dal 2016 al 2019, sono intervenute sul tema, parallelo e al tempo stesso strettamente collegato, della necessità di rinnovare la prova dichiarativa decisiva: Sez.

U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492; in Sez.

U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, nonché, da ultimo, anche Sez.

U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112; Sez.

U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228 e Sez.

U, n. 11586 del 30/9/2021, D., Rv. 282808).

2.3. Ebbene, anche sotto tale secondo ed essenziale profilo di verifica, il provvedimento impugnato mostra di tenere bene la prova della sua corrispondenza ai canoni interpretativi disegnati dalla giurisprudenza di legittimità: si è, infatti, in presenza di una motivazione più convincente di quella di primo grado, "rafforzata" dal confronto con l'assoluzione e dal nuovo esame della prova dichiarativa decisiva nel suo complesso.

Tutte le circostanze di fatto sono coerenti tra loro e puntano ad una ricostruzione univoca della vicenda, nel senso indicato dai giudici d'appello, per come narrato da coloro i quali vi hanno assistito o ne sono stati protagonisti: il ricorrente è stato convincentemente individuato come l'autore del pestaggio ai danni della vittima.

I fatti oggetto dell'imputazione contestata a Brancaglion sono avvenuti il giorno 13 gennaio 2016, verso le ore 22/23 circa, in Bolzano, tra la via [OSCURATO:PERSONA] e la via Virgilio; infatti, risulta in atti che alle ore 23:00:16 è pervenuta al servizio "113" la richiesta telefonica di intervento da parte della signora Zarnbai, sentita poi come testimone, ed alle ore 23:01:20 è pervenuta la richiesta telefonica anche dello stesso aggredito, [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le conversazioni telefoniche sono state trascritte dalla polizia giudiziaria.

La pattuglia di controllo, poi tempestivamente intervenuta, ha riportato, nell'annotazione di servizio, di aver notato in strada un ragazzo palesemente spaventato, il quale presentava un'evidente contusione all'occhio destro, identificato nella vittima, [OSCURATO:PERSONA], che ha raccontato dell'aggressione subita e della precipitosa fuga del suo autore, descrivendone i tratti identificativi fisici e somatici essenziali.

La polizia giudiziaria ha identificato sul posto un altro dei testimoni, raccogliendone le dichiarazioni.

Il movente è stato riferito costantemente in modo preciso: la vittima ascoltava in vivavoce, dal suo telefono cellulare, la canzone "[OSCURATO:PERSONA]", mentre passava dinanzi alla sede di [OSCURATO:PERSONA] bolzanina, e ciò ha scatenato l'ira violenta dell'aggressore (vi era presente anche un altro individuo che ha avuto un ruolo marginale, scalciando la borsa caduta alla persona offesa).

La violenza subita con calci e pugni è provata anche da alcuni particolari attestati in vario modo, tra i quali la rottura dell'orologio della vittima.

Le contraddizioni denunciate dalla difesa sulla statura e sulla "stempiatura" dell'aggressore, per come raccontate e per come corrispondenti a particolari fisici del ricorrente, sono state ritenute giustamente marginali (vedi pag. 12 del provvedimento impugnato); la presenza sul posto dell'imputato è riscontrata, peraltro, dagli accertamenti delle celle telefoniche agganciate dal suo cellulare proprio nei minuti dell'aggressione (come riscontrato dalla chiamata al 113 della testimone che ha lanciato l'allarme, Zambai, nonché da quella della vittima stessa, sempre al 113, successiva di un minuto).

Non è inutile, peraltro, rammentare che la testimonianza della persona offesa dal reato non ha bisogno di "riscontri" ex art. 192 cod. proc. pen. per poter fondare, anche da sola, la prova della responsabilità penale di un soggetto, in ordine ad un determinato fatto di reato; soltanto si impone una più attenta valutazione della credibilità ed attendibilità della vittima/dichiarante e, a determinate condizioni, la ricerca di "elementi" di conforto o riscontro delle sue dichiarazioni.

In altre parole, secondo pacifici orientamenti della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa i canoni valutativi prescritti dal terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. ed esse possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica - più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione - della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, Pirajno, Rv. 261730-01 e, anzitutto, Sez.

U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

E come si è già chiarito, nel caso di specie, plurimi sono gli elementi di raffronto positivo e conferma della veridicità del racconto della persona offesa, coerente nelle linee essenziali con quello dell'amico Salpietro, e genuino nel riconoscimento, che certo non può ritenersi "viziato" dall'indagine privata condotta dalla vittima, comprensibilmente, per cercare l'autore dell'aggressione tra i frequentatori della sede di [OSCURATO:PERSONA] a Bolzano.

In sintesi, se è vero che, nella valutazione degli elementi di prova, è lo stretto collegamento fra la regola del "ragionevole dubbio" e il principio costituzionale della presunzione di innocenza ad imporre al giudice d'appello il rispetto di un più elevato standard argomentativo per la riforma di una sentenza assolutoria, nel caso di specie, l'amplissima motivazione d'appello si fa apprezzare per le ragioni effettivamente "rafforzate", puntuali e ben più che adeguate con le quali ha giustificato il proprio convincimento, opposto rispetto a quello del primo giudice.Tale "forza persuasiva superiore" è idonea a far cadere "ogni ragionevole dubbio" quanto all'affermazione di colpevolezza del ricorrente, come dimostra la stessa struttura argomentativa della sentenza di condanna impugnata, particolarmente puntuale e disegnata nell'ottica di confutare in maniera specifica i punti salienti delle ragioni poste a fondamento della pronuncia assolutoria di primo grado, senza fermarsi al punto di offrire soltanto una propria alternativa valutazione del compendio probatorio, ma ribaltando convincentennente gli snodi cruciali che avevano indotto il primo giudice a dubitare della colpevolezza dell'imputato.

3. Il ricorso, dunque, è inammissibile perché manifestamente infondato ed alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

3.000. Condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, vista la richiesta, liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che conclude per l'inammissibilità; in subordine per il rigetto e si riporta alla memoria già depositata in cancelleria il 3.05.2022. Deposita conclusioni scritte unitamente al a nota spese; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, su impugnazione del pubblico ministero, in parziale riforma della sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto", emessa il 15.5.2019 dal Tribunale di Bolzano - all'esito di rito abbreviato con audizione di un teste ([OSCURATO:PERSONA]) - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione (oltre al risarcimento del danno ed al pagamento di una provvisionale), operata la riduzione per il rito abbreviato, mentre ha confermato la sua assoluzione limitatamente al reato di minaccia nei confronti del citato Esposito, condotta a lui pure inizialmente contestata, nelle medesime circostanze di fatto, tempo e luogo dell'aggressione, ma risultata attribuibile ad altra persona, presente sulla scena del crimine. La vittima, che ha subito un vero e proprio pestaggio, è stata attinta da numerosi calci e pugni, che le hanno causato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni e consistite nella frattura della parete mediale della cavità orbitale destra. Queste le circostanze di fatto dell'aggressione: la persona offesa stava passando, nella notte del 13.1.2016, dinanzi alla sede di Bolzano dell'associazione politica di estrema destra denominata "[OSCURATO:PERSONA]", ascoltando dal proprio cellulare la canzone "[OSCURATO:PERSONA]", quando sarebbe stato avvicinato da due uomini usciti dalla sede di tale partito, uno dei quali lo ha poi colpito violentemente, con le modalità descritte. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato un unico, complesso motivo con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove emerse in sede di rinnovazione istruttoria ed avuto riguardo al mancato rispetto del canone di "motivazione rafforzata", necessario in caso di ribaltamento della pronuncia di primo grado, vieppiù di quella assolutoria, come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, alla quale il ricorso si richiama. 2.1. La difesa, in estrema sintesi, denuncia l'incertezza dell'identi . icazione dell'imputato quale autore del reato, segnalando, da un lato, che la Corte d'Appello si è limitata a proporre una propria, diversa ricostruzione del medesimo quadro probatorio già esaminato dal primo giudice; dall'altro, che la sentenza impugnata ha risolto in maniera illogica il problema delle lacune e delle contraddizioni presenti nella testimonianza della parte civile, travisando, altresì, i racconti degli ulteriori testimoni Zambai, Giudilli, Salpietro (si propongono brani parziali delle dichiarazioni di quest'ultimo, amico della vittima, nonchè dell'aggredito, per esaltarne alcune incongruenze). Si contesta, in particolare, la lettura operata dalla Corte d'Appello di un dettaglio specifico della descrizione del soggetto autore dell'aggressione, là dove si equivoca sul concetto di "stempiatura" dei capelli, minimizzandolo, per evitare di smentire la persona offesa, dinanzi alla chiara evidenza della normale capigliatura dell'imputato (si inseriscono nel ricorso anche sue fotografie con commenti e confronti); si dubita, altresì, della genuinità del riconoscimento dell'imputato da parte della vittima, visto che esso è avvenuto soltanto dopo alcuni giorni dai fatti e in modo poco credibile, visionando i volti degli "amici" su facebook di [OSCURATO:PERSONA], esponente anch'egli del gruppo "[OSCURATO:PERSONA]", presente al momento dell'aggressione sulla scena del delitto, volti manifestamente tutti omogenei, per caratteristiche di capelli, barba ed età. Inoltre, le testimonianze "individualizzanti" della vittima e dell'amico Salpietro si sarebbero reciprocamente condizionate, poiché la ricerca tramite internet volta ad identificare l'autore del pestaggio è stata condotta insieme da entrambi. Anche le dichiarazioni dalla vittima, rese in sede di giudizio d'appello, nel corso della rinnovazione istruttoria, relativamente alla corporatura ed alla statura fisica dell'aggressore, sono contraddittorie rispetto a quelle collocate nella fase delle indagini ed utilizzate nel rito abbreviato. Infine, si contesta la mancata, necessaria valutazione di credibilità ed attendibilità della persona offesa, nonché l'assenza di riscontri esterni, che le Sezioni Unite imporrebbero per l'utilizzabilità delle sue dichiarazioni come prova unica del reato, quando la stessa vittima si sia costituita parte civile. 2.2. Il ricorrente, tramite il difensore, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha chiesto la trattazione orale del ricorso, ammessa dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Quinta Sezione Penale. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, anche con requisitoria scritta. 4. La parte civile, mediante il difensore di fiducia, ha depositato un'ampia memoria difensiva in data 2.5.2022 (corredata da allegati della documentazione in essa citata), con cui ha ripercorso i tratti processuali principali alla base della sentenza di condanna, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Anzitutto, deve premettersi che il ribaltamento della pronuncia assolutoria in sentenza di condanna da parte della Corte d'Appello è stato rispettoso dell'obbligo di rinnovazione istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., indicato, altresì, come fattore essenziale di tenuta della motivazione dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, in presenza di rivalutazione della prova dichiarativa decisiva (cfr. le sentenze Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492; in Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, nonché, da ultimo, anche in parte in Sez. U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112; vedi, altresì, Sez. U, n. 11586 del 30/9/2021, D., Rv. 282808). Invero, la verifica di legittimità del provvedimento che riformi in secondo grado una prima pronuncia assolutoria attiene a due aspetti paralleli ma idealmente collegati tra loro: a) la tenuta della motivazione con cui si ribalti la pronuncia di assoluzione, dal punto di vista della sua capacità di superare le argomentazioni di quest'ultima e di proporre una soluzione logica maggiormente coerente con il quadro probatorio e convincente dal punto di vista del test, obbligato, di accertamento della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, secondo il canone previsto dall'art. 533 cod. proc. pen.; b) la necessità di rinnovare la prova dichiarativa che sia valsa, in un primo momento, a fondare la sentenza liberatoria ed in un secondo momento abbia costituito il fondamento della pronuncia di condanna. 2.1. Quanto al secondo piano di verifica (b), le pronunce delle Sezioni Unite citate hanno adeguato il nostro sistema processuale alla giurisprudenza delle Corti europee, ed in particolare della Corte EDU (cfr. soprattutto la decisione Dan c. Moldavia del 05/11/2011, ma anche Destrehem c. Francia del 18/05/2004 e [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), secondo cui l'affermazione nel giudizio di appello della responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative è consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, a pena di violazione dell'art. 6 CEDU e in particolare del comma 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (più recentemente, cfr. Corte EDU: Manolachi c. Romania del 05/03/2013; Flueras c. Romania del 09/04/2013; Manoli c. Moldavia del 28/02/2017; Lorefice c. Italia del 29/06/2017) Nella scia di tale giurisprudenza, dunque, le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.A ritenere altrimenti, si violerebbe il canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, presidio legislativo della presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata e garantito dal metodo del contraddittorio, forma espistemologicamente più affidabile di assunzione della prova dichiarativa (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785 e le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267489; confermata espressamente da Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787 e, da ultimo, cfr. Sez. U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228). Costituiscono prove orali decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez. U Dasgupta, Rv. 267491). Come anticipato, la sentenza impugnata ha operato un overturning di condanna rispettando le regole procedimentali e valutative predette: i giudici d'appello hanno riascoltato, infatti, nel dibattimento di secondo grado, la parte offesa ed i testimoni essenziali, dando atto della verifica della loro attendibilità e della sostanziale coerenza delle loro affermazioni sulla dinamica della vicenda e sull'identificazione del ricorrente quale autore del delitto. 2.2. L'altro polo essenziale del sindacato di legittimità si incentra sulla tenuta della motivazione (a); in proposito, deve rammentarsi come, già nel 2005, le Sezioni Unite ebbero ad affermare che la sentenza che riformi totalmente la decisione di primo grado, sia in senso assolutorio che in chiave di condanna, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giusl:ificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; cfr. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). E stato, perciò, affermato, successivamente alla sentenza Mannino, che sussiste per il giudice della riforma in appello la necessità di comporre una motivazione c.d. rafforzata, più convincente rispetto a quella ribaltata e dotata di maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio in caso di overturning di condanna (ex multis Sez. 4, n. 42868 del 26/9/2019, Miceli, Rv. 277624; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 15/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253909).L'obbligo di esprimere, da parte del giudice del ribaltamento in appello, non soltanto una propria, alternativa ricostruzione della vicenda conclusasi in primo grado con un diverso esito, bensì una motivazione maggiormente dotata di capacità persuasiva e idonea a scalfire le argomentazioni del primo giudice in modo analitico è stato sottolineato, altresì, con ampie argomentazioni motivazionali, dalle decisioni delle Sezioni Unite che, dal 2016 al 2019, sono intervenute sul tema, parallelo e al tempo stesso strettamente collegato, della necessità di rinnovare la prova dichiarativa decisiva: Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492; in Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, nonché, da ultimo, anche Sez. U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112; Sez. U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228 e Sez. U, n. 11586 del 30/9/2021, D., Rv. 282808). 2.3. Ebbene, anche sotto tale secondo ed essenziale profilo di verifica, il provvedimento impugnato mostra di tenere bene la prova della sua corrispondenza ai canoni interpretativi disegnati dalla giurisprudenza di legittimità: si è, infatti, in presenza di una motivazione più convincente di quella di primo grado, "rafforzata" dal confronto con l'assoluzione e dal nuovo esame della prova dichiarativa decisiva nel suo complesso. Tutte le circostanze di fatto sono coerenti tra loro e puntano ad una ricostruzione univoca della vicenda, nel senso indicato dai giudici d'appello, per come narrato da coloro i quali vi hanno assistito o ne sono stati protagonisti: il ricorrente è stato convincentemente individuato come l'autore del pestaggio ai danni della vittima. I fatti oggetto dell'imputazione contestata a Brancaglion sono avvenuti il giorno 13 gennaio 2016, verso le ore 22/23 circa, in Bolzano, tra la via [OSCURATO:PERSONA] e la via Virgilio; infatti, risulta in atti che alle ore 23:00:16 è pervenuta al servizio "113" la richiesta telefonica di intervento da parte della signora Zarnbai, sentita poi come testimone, ed alle ore 23:01:20 è pervenuta la richiesta telefonica anche dello stesso aggredito, [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le conversazioni telefoniche sono state trascritte dalla polizia giudiziaria. La pattuglia di controllo, poi tempestivamente intervenuta, ha riportato, nell'annotazione di servizio, di aver notato in strada un ragazzo palesemente spaventato, il quale presentava un'evidente contusione all'occhio destro, identificato nella vittima, [OSCURATO:PERSONA], che ha raccontato dell'aggressione subita e della precipitosa fuga del suo autore, descrivendone i tratti identificativi fisici e somatici essenziali. La polizia giudiziaria ha identificato sul posto un altro dei testimoni, raccogliendone le dichiarazioni. Il movente è stato riferito costantemente in modo preciso: la vittima ascoltava in vivavoce, dal suo telefono cellulare, la canzone "[OSCURATO:PERSONA]", mentre passava dinanzi alla sede di [OSCURATO:PERSONA] bolzanina, e ciò ha scatenato l'ira violenta dell'aggressore (vi era presente anche un altro individuo che ha avuto un ruolo marginale, scalciando la borsa caduta alla persona offesa). La violenza subita con calci e pugni è provata anche da alcuni particolari attestati in vario modo, tra i quali la rottura dell'orologio della vittima. Le contraddizioni denunciate dalla difesa sulla statura e sulla "stempiatura" dell'aggressore, per come raccontate e per come corrispondenti a particolari fisici del ricorrente, sono state ritenute giustamente marginali (vedi pag. 12 del provvedimento impugnato); la presenza sul posto dell'imputato è riscontrata, peraltro, dagli accertamenti delle celle telefoniche agganciate dal suo cellulare proprio nei minuti dell'aggressione (come riscontrato dalla chiamata al 113 della testimone che ha lanciato l'allarme, Zambai, nonché da quella della vittima stessa, sempre al 113, successiva di un minuto). Non è inutile, peraltro, rammentare che la testimonianza della persona offesa dal reato non ha bisogno di "riscontri" ex art. 192 cod. proc. pen. per poter fondare, anche da sola, la prova della responsabilità penale di un soggetto, in ordine ad un determinato fatto di reato; soltanto si impone una più attenta valutazione della credibilità ed attendibilità della vittima/dichiarante e, a determinate condizioni, la ricerca di "elementi" di conforto o riscontro delle sue dichiarazioni. In altre parole, secondo pacifici orientamenti della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa i canoni valutativi prescritti dal terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. ed esse possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica - più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione - della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, Pirajno, Rv. 261730-01 e, anzitutto, Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). E come si è già chiarito, nel caso di specie, plurimi sono gli elementi di raffronto positivo e conferma della veridicità del racconto della persona offesa, coerente nelle linee essenziali con quello dell'amico Salpietro, e genuino nel riconoscimento, che certo non può ritenersi "viziato" dall'indagine privata condotta dalla vittima, comprensibilmente, per cercare l'autore dell'aggressione tra i frequentatori della sede di [OSCURATO:PERSONA] a Bolzano. In sintesi, se è vero che, nella valutazione degli elementi di prova, è lo stretto collegamento fra la regola del "ragionevole dubbio" e il principio costituzionale della presunzione di innocenza ad imporre al giudice d'appello il rispetto di un più elevato standard argomentativo per la riforma di una sentenza assolutoria, nel caso di specie, l'amplissima motivazione d'appello si fa apprezzare per le ragioni effettivamente "rafforzate", puntuali e ben più che adeguate con le quali ha giustificato il proprio convincimento, opposto rispetto a quello del primo giudice.Tale "forza persuasiva superiore" è idonea a far cadere "ogni ragionevole dubbio" quanto all'affermazione di colpevolezza del ricorrente, come dimostra la stessa struttura argomentativa della sentenza di condanna impugnata, particolarmente puntuale e disegnata nell'ottica di confutare in maniera specifica i punti salienti delle ragioni poste a fondamento della pronuncia assolutoria di primo grado, senza fermarsi al punto di offrire soltanto una propria alternativa valutazione del compendio probatorio, ma ribaltando convincentennente gli snodi cruciali che avevano indotto il primo giudice a dubitare della colpevolezza dell'imputato. 3. Il ricorso, dunque, è inammissibile perché manifestamente infondato ed alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. Condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, vista la richiesta, liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 24890/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris