CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 16800/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2949/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria dei titolari delle omonime farmacie, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 2949/2017 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 16800/2022 [OSCURATO:PERSONA] 2, già [OSCURATO:PERSONA] C (costituita Data pubblicazione 24/05/2022 dall’accorpamento con ASL Roma B), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4149/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 30/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:SOCIETA], quale mandataria di numerosi farmacisti, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Azienda sanitaria locale Roma 2, già AUSL Roma C, impugnando la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma n.444/2016, pubblicata il 30 giugno 2012 ed indicata in epigrafe. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Roma, nel dichiarare cessata la materia del contendere relativa alla sorte capitale delle somme ingiunte, aveva rigettato la domanda di pagamento di interessi ai sensi del d.lgs. n.231/2002 e degli interessi al tasso legale sulla somma capitale, aveva ritenuto, per quel che qui ancora interessa, insussistente la costituzione in mora sulla base di fatture e di documenti contabili risultando unicamente “semplici documenti e non una formale costituzione in mora”; ragion per cui la decorrenza degli interessi doveva individuarsi nella data di notifica del decreto ingiuntivo, nemmeno rilevando la documentazione versata in atti in altri procedimenti. Inoltre, non era fondata la domanda di maggior F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 2949/2017 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 16800/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 danno, per ragioni analoghe a quelle espresse in tema di interessi, essendo il pagamento avvenuto in epoca antecedente alla data di costituzione in mora come sopra indicata. L’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria locale Roma “2” si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale del 3 maggio 2022. La ricorrente si duole, anzitutto, della violazione dell’art. 1219 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. La Corte di appello, ritenendo che la fattura non potesse integrare un atto di costituzione in mora, avrebbe non solo erroneamente fatto applicazione dell’art. 1219 c.c., ma anche omesso di considerare la nota del 3 settembre 2019, ritualmente depositata nel corso del giudizio di primo grado, dalla quale risultava la piena volontà di chiedere l’adempimento del credito rivolta all’azienda sanitaria, per di più travalicando i limiti della difesa dell’Azienda sanitaria, la quale non avrebbe mai contestato la natura di atti di costituzione in mora della nota del 3 settembre, essendosi piuttosto limitata a ritenere che la stessa non era esistente. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto l’assenza di prova in ordine al maggior danno conseguente al ritardato adempimento in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto considerare l’ampia dimostrazione del ricorso al credito, attestato dalla produzione di certificazioni recanti i tassi di interesse applicati e praticati da [OSCURATO:SOCIETA] ai farmacisti mandatari, non assumendo alcun rilievo la circostanza che alcuni dei documenti fossero stati prodotti, su richiesta del presidente del tribunale, in altri paralleli giudizi aventi il medesimo oggetto, essendo l’Azienda sanitaria a conoscenza dei relativi contenuti. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 2949/2017 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 16800/2022 Con il terzo motivo si deduce la violazione dei principi in tema di Data pubblicazione 24/05/2022 condanna alle spese. L’Azienda sanitaria intimata si è costituita eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Giova premettere che questa Corte è ferma nel ritenere, con riguardo a controversie omologhe a quella per cui è causa, che la trasmissione delle distinte riepilogative non comporta la costituzione in mora dell’ASL. In particolare, la giurisprudenza si è consolidata nel senso che con riguardo al debito di un'azienda unità sanitaria locale nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica - ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. n. 94 del 1989 - il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, purché si tratti del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento. Ne consegue che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sarà sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile -cfr. Cass., n.9991/2019, Cass. n.24985/20, Cass. n.17665/19, Cass.n.24157/13, Cass. n.3218/12, Cass. n.18557/11-. Orbene, la censura della ricorrente proposta difetta del carattere di autosufficienza, laddove non allega la circostanza che l’atto del 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 2949/2017 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 16800/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 settembre 2019 era stato preceduto dall’invio delle distinte riepilogative relative al luglio 2009, limitandosi a riportare l’inciso contenuto nella nota del 3 settembre 2019, a cui tenore “dalle date sottoindicate inizieranno a decorrere gli interessi di ritardato pagamento”. Orbene, mancando l’indicazione delle date e l’allegazione che [OSCURATO:SOCIETA] aveva precedentemente inoltrato le distinte riepilogative relative alla ricordata mensilità, risulta evidente che la censura, per come esposta condurrebbe, se accolta, ad un esito distonico rispetto alla giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata, finendo per ammettere l’esistenza di una costituzione in mora per un credito non ancora esigibile in mancanza del previo invio delle distinte e della scadenza dei termini sopra indicati, decorrenti appunto dalla trasmissione delle ricette e della relativa distinta riepilogativa. Sulla base di tali considerazioni, mancando il ricorso di elementi idonei a dimostrare l’avvenuta allegazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], delle ricette e relative distinte riepilogative in epoca antecedente alla nota del 3 settembre 2019, la censura non può che ritenersi priva del carattere della specificità e autosufficienza, richiesti ai fini della rituale proposizione delle censure in sede di legittimità -cfr. Cass. Cass. 30 settembre 2015, n.19410; Cass. 8 giugno 2016, n.11738; Cass. 21 novembre 2017, n.27568; da ult. Cass. 13 marzo 2018, n.6014. Il secondo motivo resta assorbito dall’esito del primo motivo, presupponendo la questione circa il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria l’esistenza di una valida costituzione in mora. Il terzo motivo è parimenti assorbito dall’esito del primo motivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] “2” già AUSL Roma “C” come da dispositivo. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 2949/2017 Numero sezionale 1787/2022 Numero di raccolta generale 16800/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Azienda AUSL Roma “2” in euro 6.000 per compensi (valore indeterminabile), oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso il 3 maggio 2022 in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a -