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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 21671/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PIETROMOLINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, depositando note difensive;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha annullato l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, emessa l’1 dicembre 2025, che avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto di dimora nei Comuni di Trapani e Milazzo,ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare del pericolo direcidiva in relazione a diversi reati di frode nelle pubbliche forniture e attentati alla sicurezzadei trasporti.Secondo le imputazioni provvisorie, l’indagato, quale comandante di armamento dellaLiberty [OSCURATO:SOCIETA]. - compagine che aveva stipulato contratti con la Regione Sicilia volti adassicurare il trasporto con navi veloci di persone via mare tra la Sicilia e le isole minori -avrebbe, in concorso con altri coindagati ed in svariate occasioni elencate nelle varieimputazioni, consentito la navigazione di diverse imbarcazioni nonostante la presenza digravi problemi di efficienza catalogabili come vere e proprie avarie, che non venivanodichiarate sul giornale di bordo né comunicate all’autorità competente marittima e all’ente diclassifica (R.I.N.A., [OSCURATO:PERSONA]), così falsificando il giornale nautico e,omettendo di fornire tali informazioni al contraente pubblico ed al R.I.N.A..in diverse occasioni attentando alla sicurezza dei trasporti.2.

Il Tribunale, in primo luogo, con riguardo alle quattro imputazioni di frode inpubbliche forniture contestate ai capi 1, 62, 86 e 94 ha ritenuto, sulla scorta della più recenteinterpretazione giurisprudenziale della norma incriminatrice, che la fattispecie in esamefosse “inquadrabile nello schema negoziale della concessione di un pubblico servizio,difettando il cosiddetto “dualismo soggettivo” che connota il sinallagma negoziale dellepubbliche forniture, tenuto conto che le società di navigazione effettuavano delle prestazioni– di trasporto per mare – in favore direttamente dell’utente, deputato a sostenere in tutto o inparte il costo del servizio”.Sicché, in quanto contratti catalogabili come concessione di servizi anziché appalti diservizi di natura esclusivamente pubblicistica, non potevano rientrare tra le pubblicheforniture e integrare oggettivamente il reato, se direttamente la pubblica amministrazione ol’utente privato, in disparte ogni valutazione in ordine ad eventuali profili di inadempimentocontrattuale di rilevanza civilistica.In secondo luogo e con riguardo ai reati di attentato alla sicurezza dei trasporticontestati ai capi 31,40,79,126,129,132,135 e 136 (art.432 cod.pen.), il Tribunale non haritenuto che gli elementi indiziari raccolti fossero idonei a integrare le fattispecie e, cioè, chele avarie rilevate sui mezzi di trasporto nelle varie occasioni, avessero determinato unpericolo concreto per la sicurezza del trasporto, tanto non potendosi desumere, in assenzadi valutazioni di carattere tecnico, dai messaggi che si erano scambiati alcuni direttiinteressati attraverso i loro telefoni cellulari.3.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani,deducendo, con unico ed articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui all’art. 356cod.pen., contestati nelle imputazioni provvisorie.3.1.

La parte pubblica ricorrente censura l’ordinanza impugnata per avere considerato icontratti stipulati tra le società private e la pubblica amministrazione come contratti diconcessione di servizi anziché di appalto di servizi, così escludendo che potesseroconfigurarsi i reati di frode in pubbliche forniture contestati ai capi 1, 62, 86 e 94.Tanto sarebbe avvenuto non avendo il Tribunale tenuto conto delle precisazioni inproposito fornite dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento genetico e neisuccessivi accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza prodotti in sede di riesame,secondo cui l’entità dei contributi pubblici era soverchiante rispetto al pagamento del servizioda parte dei singoli utenti privati, ammontante, quest’ultimo, ad una percentuale, negli annidi riferimento, al massimo del 36,16%.Non sarebbe corretto, in punto di fatto, quanto attestato dal Tribunale a proposito delrapporto tra numero delle avarie e numero dei trasporti effettuati, essendo diversi i terminitemporali del calcolo ed i riferimenti ai vari servizi anziché a ciascuno di essi in relazione aisingoli contratti in corso, parametrando il numero delle avarie al numero di corse noneffettuate, travisando anche questo dato ed omettendo quanto rilevato dall’ispettore delR.[OSCURATO:SOCIETA]. e da due ufficiali della Capitaneria di Porto sulle procedure corretteinerenti alla gestione del problema delle avarie, con la necessità della comunicazioneall’autorità marittima competente ed al R.I.N.A. per la corretta gestione del problema, cheavrebbe potuto comportare l’eventuale sospensione del servizio.Il Tribunale non avrebbe considerato l’apporto dei testimoni anche a proposito delconcetto stesso di avaria come guasto che inficia il corretto funzionamento dellaimbarcazione, con possibili conseguenze sulla sicurezza del trasporto, circostanza cheavrebbe imposto, in ogni caso, la segnalazione dell’avaria alle autorità competenti ed alR.I.N.A.Alla luce di ciò, non sarebbe rilevante il mancato espletamento di una consulenzatecnica, tenuto conto che i testimoni avevano qualificato come avarie proprio leproblematiche riscontrate dalle imbarcazioni delle società private nel periodo coperto dalleintercettazioni, alcuni dialoghi dimostrando (come quelli riportati ai fgg. 29 e 30 del ricorso)come l’indagato ed i suoi correi fossero al corrente del rischio di serio e gravissimo pericoloal quale, in alcune occasioni, erano stati esposti i passeggeri.Pertanto, sarebbe insignificante anche il fatto che le società erano formalmente inpossesso delle autorizzazioni necessarie per navigare, ottenute anche con la compiacenzadi alcuni funzionari del R.I.N.A. (cfr. fg. 31 del ricorso).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato.1.

Si rileva, in primo luogo, che il ricorso non è inammissibile per carenza di interesse,come propugnato dalla difesa dell’indagato, avendo il ricorrente, sia pure con formulasintetica posta alla fine dell’atto di impugnazione, manifestato il proprio interesse ad ottenereun ribaltamento della decisione sul piano indiziario stante la sussistenza di esigenzecautelari.2.

In secondo luogo, va evidenziato che nel ricorso non viene elevata alcuna censura inordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi ai reati di attentatoalla sicurezza del trasporti di cui ai capi 31,40,79,126,129,132,135 e 136 (art.432 cod.pen.).D’altra parte, al ricorrente, al contrario di altri coindagati, non è contestato alcun reatodi truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen.3.

Passando all’esame della censura che inerisce alla statuizione relativa allainsussistenza del reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 cod.pen.,contestato all’indagato, con identico costrutto, ai capi 1, 62, 86 e 94.Il Tribunale ha fatto applicazione del principio di diritto secondo cui, non è configurabileil delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art. 356 cod. pen., a carico del privatoassegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attivitàrivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario dellafornitura sia la pubblica amministrazione contraente (Sez. 6, n. 28655 del 10/07/2025,C.I.N., Rv. 288459-01).La lettura che ha fatto il Tribunale è conforme a quanto sostenuto dalla Corte dicassazione, che, nel corpo della motivazione della sentenza citata, ha richiamato anchealtra conforme decisione.Si legge, infatti, nella sentenza citata, nella parte motivazionale di diretto interesse perla questione in esame:“Il primo motivo concerne la configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniturenel caso in cui il privato risulti assegnatario di una concessione, per effetto della qualegestisce un pubblico servizio per conto dell'ente conferente.

L'impostazione del ricorrente siincentra sulla natura sinallagmatica della concessione di servizi, da ciò desumendo chel'inadempimento del privato ben potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all'art. 356cod. pen.Occorre dare atto che la nozione di "fornitura" è di per sé generica ed evoca ilsinallagma negoziale in forza del quale un soggetto si impegna ad eseguire unaprestazione, sia essa continuativa, periodica o in un'unica soluzione, di cose o opere, dietroun corrispettivo di un prezzo.Tuttavia, la natura sinallagmatica del rapporto non esaurisce la descrizione dellacondotta incriminata, posto che il delitto di frode nelle pubbliche forniture non si configura afronte di qualsivoglia inadempimento nei rapporti contrattuali tra privato e pubblicaamministrazione, bensì presuppone che il destinatario della "fornitura" debba essere l'entepubblico che ha stipulato il contratto.2.1.

Valorizzando quest'ultimo aspetto, è pienamente condivisibile quanto affermato daSez.6, n. 14022 del 31/1/2024, Pratesi, n.m., relativa ad una fattispecie in cuil'inadempimento - al pari di quanto contestato nel caso in esame - era consistito nellaviolazione degli obblighi di manutenzione, cui la concessionaria del servizio di depurazioneera tenuta in virtù della convenzione stipulata con l'ente conferente.Tale sentenza parte dal presupposto secondo cui le fattispecie di reato previste dagliartt.355 e 356 cod. pen. sono volte a tutelare il buon funzionamento dei pubblici servizi edegli stabilimenti pubblici (Sez. 6, n. 3670 del 29/1/1993, 4 Cornia, Rv. 193871) da condottedi inadempienza agli obblighi derivanti da un contratto di pubblica fornitura - concluso con loStato, altro ente pubblico o un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità -che facciano mancare, in tutto o in parte, beni o opere a questi necessarie, ovvero difraudolenta esecuzione degli impegni contrattuali.Si tratta, pertanto, del rafforzamento, mediante la previsione della sanzione penale, diquelle inadempienze contrattuali di maggior rilievo, che vadano ad incidere sull'interessedell'ente pubblico all'ottenimento di una determinata prestazione, destinata a soddisfarefinalità essenziali al buon funzionamento di un servizio pubblico o di uno stabilimentopubblico.

Quanto detto comporta che il reato di cui all'art. 356 cod. pen. può esserecommesso solo dal soggetto obbligato ad eseguire una determinata "fornitura", a condizioneche la stessa veda quale destinatario la pubblica amministrazione che, pertanto, assume laveste di soggetto creditore della prestazione.2.2.

Ben diversa è la fattispecie che si realizza nel caso in cui, mediante laconcessione, la pubblica amministrazione demandata al privato lo svolgimento di un serviziopubblico in favore dell'utenza.

In tal caso, infatti, l'eventuale inadempienza agli obblighiprevisti dalla concessione, pur potendo rilevare ai fini civilistici, non si traduce in una frodenelle pubbliche forniture, proprio perché il destinatario finale del "servizio" non è l'entepubblico e, quindi, non si è in presenza di una "fornitura" rivolta all'ente, bensìnell'espletamento di un servizio per conto dell'ente e diretto all'esterno.Sulla base di tale premessa, è condivisibile l'affermazione secondo cui la nozione di"pubblica fornitura" non possa essere estesa fino a ricomprendere anche i rapporti derivantida una concessione di beni o servizi pubblici, difettando il cosiddetto "dualismo soggettivo"che connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture in cui, da un lato, viene in rilevola posizione del soggetto tenuto alla esecuzione della prestazione e, dall'altro, quella dellapubblica amministrazione che riceve detta prestazione.Qualora la concessione trasferisca al privato la gestione del servizio pubblico, l'enteconferente è solo indirettamente destinatario di un vantaggio, sicuramente rilevante sulpiano del sinallagma contrattuale, conservando l'interesse al rispetto del correttoadempimento del contratto di concessione.Tuttavia, ciò non si traduce nella previsione di un prestazione che deve esseredirettamente rivolta in favore dell'ente, con il conseguente venir meno della configurabilitàdel reato di cui all'art. 356 cod. pen.2.3.

Al fine di chiarire l'ambito applicativo della norma incriminatrice, è utile evidenziarela differenza che si ha tra l'ipotesi della concessione di servizio e quella dell'appalto di servizirivolta all'ente.Questa seconda ipotesi si realizza in tutti i casi in cui oggetto del contratto sia laprestazione di un servizio direttamente in favore dell'ente contraente (tipico esempio ne è ilcontratto di manutenzione o pulizia di edifici pubblici), nel qual caso il destinatario dellaprestazione - latamente riconducibile alla nozione di "fornitura" (Sez.6, n. 28130 del18/9/2020, Canalis, Rv.279721-02) - è l'ente pubblico, sicchè l'eventuale inadempimento,ove connotato dagli ulteriori requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, ben potrà integrareil reato di cui all'art. 356 cod. pen.Viceversa, nel caso di concessione di servizi, il privato si sostituisce all'ente nellagestione di una determinata attività rivolta a beneficio del pubblico, tant'è che gran parte delcosto del servizio è addebitato all'utenza, sicchè è nei confronti dei fruitori che il servizioviene prestato.

Ne consegue che l'eventuale inadempimento non potrà rilevare quale frodenelle pubbliche forniture, proprio perché la prestazione non è diretta all'ente.

Ciò non fa venirmeno il rapporto sinallagmatico tra il concessionario e l'ente pubblico, sicchè eventualiinadempienze del concessionario potranno rilevare in sede civile, senza che si configuri perciò solo una frode nella pubblica fornitura”.Alla luce di queste affermazioni, è evidente che il Tribunale, contrariamente a quanto sisostiene in ricorso, ha offerto una corretta lettura della giurisprudenza di legittimità,condivisa dal Collegio, individuando il criterio discretivo tra le due forme contrattuali(concessione di pubblici servizi ed appalto di pubblici servizi) nel destinatario del serviziopubblico – se direttamente la pubblica amministrazione o l ’utente privato –indipendentemente dalla percentuale di contributo per l’espletamento del servizio posto acarico dell’una o dell’altro.Si osserva, peraltro, che nel ricorso, tale decisivo distinguo non viene neanchecensurato sotto il profilo della sua consistenza giuridica, avendo il ricorrente cercato divalorizzare altri aspetti della questione che non rilevano e che il Tribunale, ad ogni buon fine,aveva esaminato (cfr. fgg. 33 e 34 dell’ordinanza, con riferimento all’ammontare deicontributi, al calcolo di essi e ad altri dati numerici che si assumevano significativi nellaprospettiva del ricorrente).Per il che, sul punto, l’ordinanza non è affetta da alcuna violazione di legge, il cherende sterile, trattandosi di questione di puro diritto, ogni ulteriore censura inerente a vizidella motivazione.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PIETROMOLINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, depositando note difensive;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha annullato l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, emessa l’1 dicembre 2025, che avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto di dimora nei Comuni di Trapani e Milazzo,ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare del pericolo direcidiva in relazione a diversi reati di frode nelle pubbliche forniture e attentati alla sicurezzadei trasporti.Secondo le imputazioni provvisorie, l’indagato, quale comandante di armamento dellaLiberty [OSCURATO:SOCIETA]. - compagine che aveva stipulato contratti con la Regione Sicilia volti adassicurare il trasporto con navi veloci di persone via mare tra la Sicilia e le isole minori -avrebbe, in concorso con altri coindagati ed in svariate occasioni elencate nelle varieimputazioni, consentito la navigazione di diverse imbarcazioni nonostante la presenza digravi problemi di efficienza catalogabili come vere e proprie avarie, che non venivanodichiarate sul giornale di bordo né comunicate all’autorità competente marittima e all’ente diclassifica (R.I.N.A., [OSCURATO:PERSONA]), così falsificando il giornale nautico e,omettendo di fornire tali informazioni al contraente pubblico ed al R.I.N.A..in diverse occasioni attentando alla sicurezza dei trasporti.2. Il Tribunale, in primo luogo, con riguardo alle quattro imputazioni di frode inpubbliche forniture contestate ai capi 1, 62, 86 e 94 ha ritenuto, sulla scorta della più recenteinterpretazione giurisprudenziale della norma incriminatrice, che la fattispecie in esamefosse “inquadrabile nello schema negoziale della concessione di un pubblico servizio,difettando il cosiddetto “dualismo soggettivo” che connota il sinallagma negoziale dellepubbliche forniture, tenuto conto che le società di navigazione effettuavano delle prestazioni– di trasporto per mare – in favore direttamente dell’utente, deputato a sostenere in tutto o inparte il costo del servizio”.Sicché, in quanto contratti catalogabili come concessione di servizi anziché appalti diservizi di natura esclusivamente pubblicistica, non potevano rientrare tra le pubblicheforniture e integrare oggettivamente il reato, se direttamente la pubblica amministrazione ol’utente privato, in disparte ogni valutazione in ordine ad eventuali profili di inadempimentocontrattuale di rilevanza civilistica.In secondo luogo e con riguardo ai reati di attentato alla sicurezza dei trasporticontestati ai capi 31,40,79,126,129,132,135 e 136 (art.432 cod.pen.), il Tribunale non haritenuto che gli elementi indiziari raccolti fossero idonei a integrare le fattispecie e, cioè, chele avarie rilevate sui mezzi di trasporto nelle varie occasioni, avessero determinato unpericolo concreto per la sicurezza del trasporto, tanto non potendosi desumere, in assenzadi valutazioni di carattere tecnico, dai messaggi che si erano scambiati alcuni direttiinteressati attraverso i loro telefoni cellulari.3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani,deducendo, con unico ed articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui all’art. 356cod.pen., contestati nelle imputazioni provvisorie.3.1. La parte pubblica ricorrente censura l’ordinanza impugnata per avere considerato icontratti stipulati tra le società private e la pubblica amministrazione come contratti diconcessione di servizi anziché di appalto di servizi, così escludendo che potesseroconfigurarsi i reati di frode in pubbliche forniture contestati ai capi 1, 62, 86 e 94.Tanto sarebbe avvenuto non avendo il Tribunale tenuto conto delle precisazioni inproposito fornite dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento genetico e neisuccessivi accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza prodotti in sede di riesame,secondo cui l’entità dei contributi pubblici era soverchiante rispetto al pagamento del servizioda parte dei singoli utenti privati, ammontante, quest’ultimo, ad una percentuale, negli annidi riferimento, al massimo del 36,16%.Non sarebbe corretto, in punto di fatto, quanto attestato dal Tribunale a proposito delrapporto tra numero delle avarie e numero dei trasporti effettuati, essendo diversi i terminitemporali del calcolo ed i riferimenti ai vari servizi anziché a ciascuno di essi in relazione aisingoli contratti in corso, parametrando il numero delle avarie al numero di corse noneffettuate, travisando anche questo dato ed omettendo quanto rilevato dall’ispettore delR.[OSCURATO:SOCIETA]. e da due ufficiali della Capitaneria di Porto sulle procedure corretteinerenti alla gestione del problema delle avarie, con la necessità della comunicazioneall’autorità marittima competente ed al R.I.N.A. per la corretta gestione del problema, cheavrebbe potuto comportare l’eventuale sospensione del servizio.Il Tribunale non avrebbe considerato l’apporto dei testimoni anche a proposito delconcetto stesso di avaria come guasto che inficia il corretto funzionamento dellaimbarcazione, con possibili conseguenze sulla sicurezza del trasporto, circostanza cheavrebbe imposto, in ogni caso, la segnalazione dell’avaria alle autorità competenti ed alR.I.N.A.Alla luce di ciò, non sarebbe rilevante il mancato espletamento di una consulenzatecnica, tenuto conto che i testimoni avevano qualificato come avarie proprio leproblematiche riscontrate dalle imbarcazioni delle società private nel periodo coperto dalleintercettazioni, alcuni dialoghi dimostrando (come quelli riportati ai fgg. 29 e 30 del ricorso)come l’indagato ed i suoi correi fossero al corrente del rischio di serio e gravissimo pericoloal quale, in alcune occasioni, erano stati esposti i passeggeri.Pertanto, sarebbe insignificante anche il fatto che le società erano formalmente inpossesso delle autorizzazioni necessarie per navigare, ottenute anche con la compiacenzadi alcuni funzionari del R.I.N.A. (cfr. fg. 31 del ricorso).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato.1. Si rileva, in primo luogo, che il ricorso non è inammissibile per carenza di interesse,come propugnato dalla difesa dell’indagato, avendo il ricorrente, sia pure con formulasintetica posta alla fine dell’atto di impugnazione, manifestato il proprio interesse ad ottenereun ribaltamento della decisione sul piano indiziario stante la sussistenza di esigenzecautelari.2. In secondo luogo, va evidenziato che nel ricorso non viene elevata alcuna censura inordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi ai reati di attentatoalla sicurezza del trasporti di cui ai capi 31,40,79,126,129,132,135 e 136 (art.432 cod.pen.).D’altra parte, al ricorrente, al contrario di altri coindagati, non è contestato alcun reatodi truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen.3. Passando all’esame della censura che inerisce alla statuizione relativa allainsussistenza del reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 cod.pen.,contestato all’indagato, con identico costrutto, ai capi 1, 62, 86 e 94.Il Tribunale ha fatto applicazione del principio di diritto secondo cui, non è configurabileil delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art. 356 cod. pen., a carico del privatoassegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attivitàrivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario dellafornitura sia la pubblica amministrazione contraente (Sez. 6, n. 28655 del 10/07/2025,C.I.N., Rv. 288459-01).La lettura che ha fatto il Tribunale è conforme a quanto sostenuto dalla Corte dicassazione, che, nel corpo della motivazione della sentenza citata, ha richiamato anchealtra conforme decisione.Si legge, infatti, nella sentenza citata, nella parte motivazionale di diretto interesse perla questione in esame:“Il primo motivo concerne la configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniturenel caso in cui il privato risulti assegnatario di una concessione, per effetto della qualegestisce un pubblico servizio per conto dell'ente conferente. L'impostazione del ricorrente siincentra sulla natura sinallagmatica della concessione di servizi, da ciò desumendo chel'inadempimento del privato ben potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all'art. 356cod. pen.Occorre dare atto che la nozione di "fornitura" è di per sé generica ed evoca ilsinallagma negoziale in forza del quale un soggetto si impegna ad eseguire unaprestazione, sia essa continuativa, periodica o in un'unica soluzione, di cose o opere, dietroun corrispettivo di un prezzo.Tuttavia, la natura sinallagmatica del rapporto non esaurisce la descrizione dellacondotta incriminata, posto che il delitto di frode nelle pubbliche forniture non si configura afronte di qualsivoglia inadempimento nei rapporti contrattuali tra privato e pubblicaamministrazione, bensì presuppone che il destinatario della "fornitura" debba essere l'entepubblico che ha stipulato il contratto.2.1. Valorizzando quest'ultimo aspetto, è pienamente condivisibile quanto affermato daSez.6, n. 14022 del 31/1/2024, Pratesi, n.m., relativa ad una fattispecie in cuil'inadempimento - al pari di quanto contestato nel caso in esame - era consistito nellaviolazione degli obblighi di manutenzione, cui la concessionaria del servizio di depurazioneera tenuta in virtù della convenzione stipulata con l'ente conferente.Tale sentenza parte dal presupposto secondo cui le fattispecie di reato previste dagliartt.355 e 356 cod. pen. sono volte a tutelare il buon funzionamento dei pubblici servizi edegli stabilimenti pubblici (Sez. 6, n. 3670 del 29/1/1993, 4 Cornia, Rv. 193871) da condottedi inadempienza agli obblighi derivanti da un contratto di pubblica fornitura - concluso con loStato, altro ente pubblico o un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità -che facciano mancare, in tutto o in parte, beni o opere a questi necessarie, ovvero difraudolenta esecuzione degli impegni contrattuali.Si tratta, pertanto, del rafforzamento, mediante la previsione della sanzione penale, diquelle inadempienze contrattuali di maggior rilievo, che vadano ad incidere sull'interessedell'ente pubblico all'ottenimento di una determinata prestazione, destinata a soddisfarefinalità essenziali al buon funzionamento di un servizio pubblico o di uno stabilimentopubblico. Quanto detto comporta che il reato di cui all'art. 356 cod. pen. può esserecommesso solo dal soggetto obbligato ad eseguire una determinata "fornitura", a condizioneche la stessa veda quale destinatario la pubblica amministrazione che, pertanto, assume laveste di soggetto creditore della prestazione.2.2. Ben diversa è la fattispecie che si realizza nel caso in cui, mediante laconcessione, la pubblica amministrazione demandata al privato lo svolgimento di un serviziopubblico in favore dell'utenza. In tal caso, infatti, l'eventuale inadempienza agli obblighiprevisti dalla concessione, pur potendo rilevare ai fini civilistici, non si traduce in una frodenelle pubbliche forniture, proprio perché il destinatario finale del "servizio" non è l'entepubblico e, quindi, non si è in presenza di una "fornitura" rivolta all'ente, bensìnell'espletamento di un servizio per conto dell'ente e diretto all'esterno.Sulla base di tale premessa, è condivisibile l'affermazione secondo cui la nozione di"pubblica fornitura" non possa essere estesa fino a ricomprendere anche i rapporti derivantida una concessione di beni o servizi pubblici, difettando il cosiddetto "dualismo soggettivo"che connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture in cui, da un lato, viene in rilevola posizione del soggetto tenuto alla esecuzione della prestazione e, dall'altro, quella dellapubblica amministrazione che riceve detta prestazione.Qualora la concessione trasferisca al privato la gestione del servizio pubblico, l'enteconferente è solo indirettamente destinatario di un vantaggio, sicuramente rilevante sulpiano del sinallagma contrattuale, conservando l'interesse al rispetto del correttoadempimento del contratto di concessione.Tuttavia, ciò non si traduce nella previsione di un prestazione che deve esseredirettamente rivolta in favore dell'ente, con il conseguente venir meno della configurabilitàdel reato di cui all'art. 356 cod. pen.2.3. Al fine di chiarire l'ambito applicativo della norma incriminatrice, è utile evidenziarela differenza che si ha tra l'ipotesi della concessione di servizio e quella dell'appalto di servizirivolta all'ente.Questa seconda ipotesi si realizza in tutti i casi in cui oggetto del contratto sia laprestazione di un servizio direttamente in favore dell'ente contraente (tipico esempio ne è ilcontratto di manutenzione o pulizia di edifici pubblici), nel qual caso il destinatario dellaprestazione - latamente riconducibile alla nozione di "fornitura" (Sez.6, n. 28130 del18/9/2020, Canalis, Rv.279721-02) - è l'ente pubblico, sicchè l'eventuale inadempimento,ove connotato dagli ulteriori requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, ben potrà integrareil reato di cui all'art. 356 cod. pen.Viceversa, nel caso di concessione di servizi, il privato si sostituisce all'ente nellagestione di una determinata attività rivolta a beneficio del pubblico, tant'è che gran parte delcosto del servizio è addebitato all'utenza, sicchè è nei confronti dei fruitori che il servizioviene prestato. Ne consegue che l'eventuale inadempimento non potrà rilevare quale frodenelle pubbliche forniture, proprio perché la prestazione non è diretta all'ente. Ciò non fa venirmeno il rapporto sinallagmatico tra il concessionario e l'ente pubblico, sicchè eventualiinadempienze del concessionario potranno rilevare in sede civile, senza che si configuri perciò solo una frode nella pubblica fornitura”.Alla luce di queste affermazioni, è evidente che il Tribunale, contrariamente a quanto sisostiene in ricorso, ha offerto una corretta lettura della giurisprudenza di legittimità,condivisa dal Collegio, individuando il criterio discretivo tra le due forme contrattuali(concessione di pubblici servizi ed appalto di pubblici servizi) nel destinatario del serviziopubblico – se direttamente la pubblica amministrazione o l ’utente privato –indipendentemente dalla percentuale di contributo per l’espletamento del servizio posto acarico dell’una o dell’altro.Si osserva, peraltro, che nel ricorso, tale decisivo distinguo non viene neanchecensurato sotto il profilo della sua consistenza giuridica, avendo il ricorrente cercato divalorizzare altri aspetti della questione che non rilevano e che il Tribunale, ad ogni buon fine,aveva esaminato (cfr. fgg. 33 e 34 dell’ordinanza, con riferimento all’ammontare deicontributi, al calcolo di essi e ad altri dati numerici che si assumevano significativi nellaprospettiva del ricorrente).Per il che, sul punto, l’ordinanza non è affetta da alcuna violazione di legge, il cherende sterile, trattandosi di questione di puro diritto, ogni ulteriore censura inerente a vizidella motivazione.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21671/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris