CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]13RANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che le censure del ricorrente non possono ritenersi inammissibili, risultando in particolare non infondata la doglianza relativa alla constatata sussistenza dell'aggravante ex art. 476, comma 2, cod. pen., che il giudice d'appello ha considerato configurabile nonostante non sia stata contestata formalmente, in violazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia Sez. U., n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436 che ha chiarito: in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pan., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fide facente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (in applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fide facente costituisce il risultato di una valutazione). 2. Considerato, pertanto, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275). Conseguentemente deve rilevarsi come nel frattempo sia decorso il termine di prescrizione relativo ai reati in contestazione, non risultando dagli atti periodi di sospensione in grado di impedire il perfezionamento della causa estintiva, anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 83 dl. n. 18/2020. 3. Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, cit.). 4. Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato e che, quindi, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso